Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 33929/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1219/2019 CORTE APPELLO di BARI, del 09/12/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di giustizia per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione a beni e risorse finanziarie in favore della [OSCURATO:SOCIETA], riconducibile ai figli,e documentale per aver falsificato in parte le scritture contabili, nonché per aver esposto passività inesistenti cagionando il dissesto della società, rideterminando le pene accessorie; con l'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità.

Sentenza dichiarativa di fallimento di Marzo 2008. 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario che, col primo motivo, ha lamentato violazione di legge e mancanza di motivazione per i delitti di bancarotta distrattiva e documentale di cui al capo a) riguardo all'elemento psicologico del dolo specifico.

Sostiene la difesa che le distrazioni contestate non erano reali ma solo frutto di situazioni contabili e che i Giudici del merito avrebbero ignorato che la condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti di cui al nr 4 del capo a) richiede il dolo specifico.

La difesa in appello aveva richiesto una perizia contabile destinata a ricostruire il patrimonio della società, dei beni personali e del ricavato dalla vendita dei beni nel circuito fallimentare, che era stata rifiutata.

2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione mancante e violazione di legge in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva di cui al capo b).

Evidenzia la difesa che i fatti-reato contestati nascono dall'accertamento di anomalie contabili nei bilanci societari presenti dal 1999 al 2006, che avrebbero evidenziato falsità e da queste sarebbero scaturite le ipotizzate condotte di bancarotta e, pertanto, il presupposto degli attuali addebiti sarebbe il reato di falso in bilancio, mai contestato all'imputato.

Sostiene il ricorrente che le sentenze di merito avrebbero ritenuto realizzate le distrazioni di merce per oltre 420mila euro senza prima verificare se la merce in parola fosse presente nel patrimonio della società o non fosse un'anomalia del sistema di bilancio.

Per altro verso ci si duole della mancata risposta alla critica rappresentata nei motivi di appello circa la mancanza di nesso causale tra i fatti dei reati societari ed il dissesto patrimoniale della società.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

In data 11/4/22 è pervenuta telematicamente da parte del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale presso la Corte d'Appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA] 1.L'istanza di rinvio avanzata dal difensore per concomitante impegno professionale presso la Corte d'Appello di Bari va disattesa per le ragioni di seguito esposte.

La giurisprudenza di questa Corte è solidamente attestata nel ritenere che spetta al Giudice che procede effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, ragion per cui nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore,occorre accertare se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore, nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod.

Proc. Pen. Sez.

U, Sentenza n. 29529 del 25/06/2009 Ud. (dep. 17/07/2009 ) Rv. 244109.

In senso conforme si era già — espressa Sez. 5, Sentenza n. 43062 del 11/10/2007 Ud. (dep. 21/11/2007 ) Rv. 238499, che aveva indicato la necessità di controllare se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore, e puntualizzato che la relativa richiesta di rinvio deve, a pena di inammissibilità, contenere le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva in altro procedimento, con riferimento alla particolare natura dell'attività cui il difensore deve presenziare, all'assenza di altro difensore che possa validamente assistere l'imputato, all'impossibilità di avvalersi della designazione di un sostituto nell'uno o nell'altro procedimento, mentre è del tutto irrilevante, a tal fine, il mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente.

In epoca più recente l'orientamento è stato confermato dal massimo consesso di questa Corte, che ha analiticamente indicato gli elementi che devono essere rappresentati dalla difesa allo scopo di sostenere la richiesta di rinvio.

In tal senso si è chiarito che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio.

Sez.

U, sentenza n. 4909 del 18/12/2014 ud. (dep. 02/02/2015 ) rv. 262912. 1.1.Applicando tali condivisi principi al caso in esame, va osservato che l'istanza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stata tempestiva ma nel resto risulta del tutto inidonea a raggiungere lo scopo voluto, affidandosi unicamente all'anteriorità della notifica del processo fissato in Corte di Appello ed alla presenza di coimputati appellanti.

Invero, nulla è stato dedotto quanto all'impossibilità di farsi sostituire ex art 102 cpp da altro difensore anche all'odierna udienza di cassazione, né sull'assenza di un codifensore, se non la generica affermazione di essere l'unica professionista ad occuparsi dei processi penali nello studio e di non avere disponibilità di un sostituto.

Ma soprattutto - ed è argomento dirimente - in alcun modo sono spiegate le ragioni per le quali l'impegno privilegiato dal difensore sia prevalente, rispetto al presente giudizio di legittimità, in relazione alla natura dell'attività alla quale la difesa deve presenziare ed alla funzione essenziale da espletare nel processo presso la Corte di Appello di Bari.

Sul punto il difensore si limita a rappresentare la volontà di seguire i due assistiti personalmente, aspirazione del tutto legittima ma inapprezzabile dal Collegio, poiché estranea ai suindicati criteri obbiettivi valutabili da questa Corte.

2. Tanto premesso occorre rilevare che il ricorso è inammissibile per la genericità, se non vera e propria confusione, delle argomentazioni addotte.

Col primo motivo, infatti, si formula una doglianza omnicomprensiva quanto alle condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni e risorse finanziarie e bancarotta documentale, censurando genericamente il ritenuto elemento psicologico del delitto di esposizione di passività inesistenti,di cui al punto 4 del capo a).

Le altre e diverse condotte di bancarotta distrattiva e bancarotta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili restano, in sostanza, prive di deduzioni critiche specifiche. 2.1 Quanto alla bancarotta documentale il ricorrente, nel riportare - alla pagina sette dell'atto di impugnazione - la tesi manifestamente infondata della necessità del dolo specifico dimostra di ignorare la più che ferma giurisprudenza di questa Corte in tema di coefficiente psicologico della fattispecie, individuato costantemente nel dolo generico .

Ex multis Sez. 5 , Sentenza n. 26613 del 22/02/2019 Ud. (dep. 17/06/2019) Rv. 276910, per la quale (v. / in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato.

In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 274630. 2.2 Né si accorge la difesa che, nel sintetizzare - alla pagina tre dell'atto di ricorso - i motivi di appello, scrivendo che i dati contabili emersi, valorizzati negativamente dal primo Giudice, rappresentavano contabilità apparenti, astratte, frutto di errori imposti dalla necessità di far apparire una situazione economica lontana dalla realtà ... ha finito per ammettere le condotte di falsificazione delle scritture contabili che avrebbe voluto contestare.

Le doglianze in esame, quindi, e per la manifesta infondatezza, e per l'assoluta genericità, in nulla scalfiscono la motivazione resa dalla Corte territoriale.

In essa si è giustificata la ritenuta presenza del dolo, valorizzando razionalmente la ripetizione delle operazioni illecite emerse, che sono state logicamente giudicate finalizzate a depauperare la società ed a sottrarne il patrimonio ai debitori, tenendo nel contempo la contabilità in maniera tale da non consentire la ricostruzione di quelle operazioni. 3.Anche il secondo motivo di ricorso, che sembrerebbe maggiormente riguardare le condotte di bancarotta distrattiva, appare di sconcertante genericità, atteso che, in definitiva, si limita a prospettare in modo indeterminato la tesi alternativa che i beni appartenenti alla fallita ed oggetto delle distrazioni verso la società dei figli, non fossero in realtà presenti nel patrimonio societario, senza nulla di specifico dedurre, ripetendo l'argomento che l'inserimento delle relative poste in bilancio poteva rappresentare un'anomalia del sistema di bilancio.

In proposito nella sentenza impugnata, con motivazione non illogica, si è già disattesa la tesi ora riproposta, escludendo che le operazioni di trasferimento del patrimonio, delle merci e dei locali di produzione e commercializzazione alla società dei figli dell'imputato, inattiva fino a due anni prima della dichiarazione di fallimento e priva di capacità finanziaria per procedere ai pagamenti, peraltro avvenute senza la stipula di un contratto di trasferimento del ramo di azienda, fossero di natura solamente cartolare. 3.1.Può forse aggiungersi che dalla sentenza impugnata emerge un contesto fattuale di scritture contabili giudicate inattendibili quanto alla rappresentazione del patrimonio societario, di false fatturazioni per operazioni inesistenti, di simulazione di acquisizione di risorse finanziarie, elementi tutti che insieme concorrono ad innervare l'impianto motivazionale a giustificazione degli illeciti considerati provati, che la difesa tralascia del tutto di confutare.

Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1219/2019 CORTE APPELLO di BARI, del 09/12/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], di condanna alla pena di giustizia per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione a beni e risorse finanziarie in favore della [OSCURATO:SOCIETA], riconducibile ai figli,e documentale per aver falsificato in parte le scritture contabili, nonché per aver esposto passività inesistenti cagionando il dissesto della società, rideterminando le pene accessorie; con l'aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità. Sentenza dichiarativa di fallimento di Marzo 2008. 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario che, col primo motivo, ha lamentato violazione di legge e mancanza di motivazione per i delitti di bancarotta distrattiva e documentale di cui al capo a) riguardo all'elemento psicologico del dolo specifico. Sostiene la difesa che le distrazioni contestate non erano reali ma solo frutto di situazioni contabili e che i Giudici del merito avrebbero ignorato che la condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti di cui al nr 4 del capo a) richiede il dolo specifico. La difesa in appello aveva richiesto una perizia contabile destinata a ricostruire il patrimonio della società, dei beni personali e del ricavato dalla vendita dei beni nel circuito fallimentare, che era stata rifiutata. 2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione mancante e violazione di legge in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva di cui al capo b). Evidenzia la difesa che i fatti-reato contestati nascono dall'accertamento di anomalie contabili nei bilanci societari presenti dal 1999 al 2006, che avrebbero evidenziato falsità e da queste sarebbero scaturite le ipotizzate condotte di bancarotta e, pertanto, il presupposto degli attuali addebiti sarebbe il reato di falso in bilancio, mai contestato all'imputato. Sostiene il ricorrente che le sentenze di merito avrebbero ritenuto realizzate le distrazioni di merce per oltre 420mila euro senza prima verificare se la merce in parola fosse presente nel patrimonio della società o non fosse un'anomalia del sistema di bilancio. Per altro verso ci si duole della mancata risposta alla critica rappresentata nei motivi di appello circa la mancanza di nesso causale tra i fatti dei reati societari ed il dissesto patrimoniale della società. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In data 11/4/22 è pervenuta telematicamente da parte del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale presso la Corte d'Appello di Bari.[OSCURATO:PERSONA] 1.L'istanza di rinvio avanzata dal difensore per concomitante impegno professionale presso la Corte d'Appello di Bari va disattesa per le ragioni di seguito esposte. La giurisprudenza di questa Corte è solidamente attestata nel ritenere che spetta al Giudice che procede effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, ragion per cui nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore,occorre accertare se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore, nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. Proc. Pen. Sez. U, Sentenza n. 29529 del 25/06/2009 Ud. (dep. 17/07/2009 ) Rv. 244109. In senso conforme si era già — espressa Sez. 5, Sentenza n. 43062 del 11/10/2007 Ud. (dep. 21/11/2007 ) Rv. 238499, che aveva indicato la necessità di controllare se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore, e puntualizzato che la relativa richiesta di rinvio deve, a pena di inammissibilità, contenere le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva in altro procedimento, con riferimento alla particolare natura dell'attività cui il difensore deve presenziare, all'assenza di altro difensore che possa validamente assistere l'imputato, all'impossibilità di avvalersi della designazione di un sostituto nell'uno o nell'altro procedimento, mentre è del tutto irrilevante, a tal fine, il mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente. In epoca più recente l'orientamento è stato confermato dal massimo consesso di questa Corte, che ha analiticamente indicato gli elementi che devono essere rappresentati dalla difesa allo scopo di sostenere la richiesta di rinvio. In tal senso si è chiarito che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare, sia in quello di cui chiede il rinvio. Sez. U, sentenza n. 4909 del 18/12/2014 ud. (dep. 02/02/2015 ) rv. 262912. 1.1.Applicando tali condivisi principi al caso in esame, va osservato che l'istanza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stata tempestiva ma nel resto risulta del tutto inidonea a raggiungere lo scopo voluto, affidandosi unicamente all'anteriorità della notifica del processo fissato in Corte di Appello ed alla presenza di coimputati appellanti. Invero, nulla è stato dedotto quanto all'impossibilità di farsi sostituire ex art 102 cpp da altro difensore anche all'odierna udienza di cassazione, né sull'assenza di un codifensore, se non la generica affermazione di essere l'unica professionista ad occuparsi dei processi penali nello studio e di non avere disponibilità di un sostituto. Ma soprattutto - ed è argomento dirimente - in alcun modo sono spiegate le ragioni per le quali l'impegno privilegiato dal difensore sia prevalente, rispetto al presente giudizio di legittimità, in relazione alla natura dell'attività alla quale la difesa deve presenziare ed alla funzione essenziale da espletare nel processo presso la Corte di Appello di Bari. Sul punto il difensore si limita a rappresentare la volontà di seguire i due assistiti personalmente, aspirazione del tutto legittima ma inapprezzabile dal Collegio, poiché estranea ai suindicati criteri obbiettivi valutabili da questa Corte. 2. Tanto premesso occorre rilevare che il ricorso è inammissibile per la genericità, se non vera e propria confusione, delle argomentazioni addotte. Col primo motivo, infatti, si formula una doglianza omnicomprensiva quanto alle condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione di beni e risorse finanziarie e bancarotta documentale, censurando genericamente il ritenuto elemento psicologico del delitto di esposizione di passività inesistenti,di cui al punto 4 del capo a). Le altre e diverse condotte di bancarotta distrattiva e bancarotta documentale per irregolare tenuta delle scritture contabili restano, in sostanza, prive di deduzioni critiche specifiche. 2.1 Quanto alla bancarotta documentale il ricorrente, nel riportare - alla pagina sette dell'atto di impugnazione - la tesi manifestamente infondata della necessità del dolo specifico dimostra di ignorare la più che ferma giurisprudenza di questa Corte in tema di coefficiente psicologico della fattispecie, individuato costantemente nel dolo generico . Ex multis Sez. 5 , Sentenza n. 26613 del 22/02/2019 Ud. (dep. 17/06/2019) Rv. 276910, per la quale (v. / in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato. In senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 274630. 2.2 Né si accorge la difesa che, nel sintetizzare - alla pagina tre dell'atto di ricorso - i motivi di appello, scrivendo che i dati contabili emersi, valorizzati negativamente dal primo Giudice, rappresentavano contabilità apparenti, astratte, frutto di errori imposti dalla necessità di far apparire una situazione economica lontana dalla realtà ... ha finito per ammettere le condotte di falsificazione delle scritture contabili che avrebbe voluto contestare. Le doglianze in esame, quindi, e per la manifesta infondatezza, e per l'assoluta genericità, in nulla scalfiscono la motivazione resa dalla Corte territoriale. In essa si è giustificata la ritenuta presenza del dolo, valorizzando razionalmente la ripetizione delle operazioni illecite emerse, che sono state logicamente giudicate finalizzate a depauperare la società ed a sottrarne il patrimonio ai debitori, tenendo nel contempo la contabilità in maniera tale da non consentire la ricostruzione di quelle operazioni. 3.Anche il secondo motivo di ricorso, che sembrerebbe maggiormente riguardare le condotte di bancarotta distrattiva, appare di sconcertante genericità, atteso che, in definitiva, si limita a prospettare in modo indeterminato la tesi alternativa che i beni appartenenti alla fallita ed oggetto delle distrazioni verso la società dei figli, non fossero in realtà presenti nel patrimonio societario, senza nulla di specifico dedurre, ripetendo l'argomento che l'inserimento delle relative poste in bilancio poteva rappresentare un'anomalia del sistema di bilancio. In proposito nella sentenza impugnata, con motivazione non illogica, si è già disattesa la tesi ora riproposta, escludendo che le operazioni di trasferimento del patrimonio, delle merci e dei locali di produzione e commercializzazione alla società dei figli dell'imputato, inattiva fino a due anni prima della dichiarazione di fallimento e priva di capacità finanziaria per procedere ai pagamenti, peraltro avvenute senza la stipula di un contratto di trasferimento del ramo di azienda, fossero di natura solamente cartolare. 3.1.Può forse aggiungersi che dalla sentenza impugnata emerge un contesto fattuale di scritture contabili giudicate inattendibili quanto alla rappresentazione del patrimonio societario, di false fatturazioni per operazioni inesistenti, di simulazione di acquisizione di risorse finanziarie, elementi tutti che insieme concorrono ad innervare l'impianto motivazionale a giustificazione degli illeciti considerati provati, che la difesa tralascia del tutto di confutare. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
Sentenza Cassazione n. 33929/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris