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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 febbraio 1972

Cassazione n. 05093/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/02/1972 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 2 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava le istanze avanzate da PILATO Nicola tese ad ottenere l'affidamento ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen., l'affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/90 o la detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord.pen. 2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione PILATO Nicola con atto personale.

3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez.

U. 21.12.2017, Aiello).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/02/1972 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 2 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava le istanze avanzate da PILATO Nicola tese ad ottenere l'affidamento ai servizi sociali ex art. 47 ord. pen., l'affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/90 o la detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord.pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione PILATO Nicola con atto personale. 3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05093/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris