CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06704/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQULLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando sorretta da idonea e corretta motivazione l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, fondata sulle dichiarazioni del teste, che aveva visto uscire l'imputata dall'ospedale e salire su un'autovettura, essendo irrilevante che fosse rientrata dopo mezzora; considerato, pertanto, che correttamente è stato ritenuto sussistente il reato di evasione e il dolo, atteso che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento o i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977); né è necessario, come precisato dai giudici di merito, che finalità sia quella di sottrarsi in modo definitivo alla misura cautelare ed ai controlli della polizia giudiziaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]