CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15101/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generaledello Stato-Controricorrente -avverso la sentenza n. 2094/5/2017 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata in data 28.6.2017, non notificata;udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1. A seguito di verifica fiscale presso i locali della ditta individuale diSilipigni Vincenzo, conclusasi con p.v.c. della Guardia di Finanza,veniva emesso e notificato l’avviso di rettifica n. 807100387, relativoad Irpef ed Ilor per l’anno di imposta 1997, con il quale venivaaccertato un maggior reddito imponibile pari a lire 74.919.2. La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 211/2006, accoglievaparzialmente il ricorso del contribuente, rideterminando laNumero registro generale 33834/2018Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 15101/2026Data pubblicazione 19/05/2026percentuale di ricarico nella minor misura del 30%, “con confermadegli altri rilievi mossi nell’accertamento”.3. La C.T.R. della Calabria, adita dal Silpigni, rigettava il gravame,condividendo l’operato dei giudici di prime cure e lo condannava alpagamento delle spese processuali.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso,eccependo in via preliminare la tardività del ricorso.6. Per la trattazione della controversia è stata fissata l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo– rubricato «Nullità della sentenza per erroneavalutazione dei documenti e dei fatti di causa - violazione e falsaapplicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché degli artt. 115, primo commae 116, primo comma, c.p.c. - in relazione all'art. 360, primo comma,numero 3, c.p.c.», il ricorrente sostiene che la sentenza impugnatasarebbe viziata sotto il profilo logico-giuridico, nella parte in cui loaveva condannato al pagamento delle spese processuali, nonostanteil medesimo provvedimento giurisdizionale avesse apertamentedichiarato che l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delleEntrate era illegittimo in relazione alla percentuale di ricaricoapplicata, di tal ché apparirebbe evidente che la parte soccombenteera l’Agenzia delle Entrate.2. Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza pererronea valutazione della documentazione allegata dall'Agenzia delleEntrate - violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 - 2700 -2719 c.c., nonché degli artt. 115, primo comma, 116, primo comma,c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c..; omessa,insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivodella controversia», il ricorrente deduce che la sentenza risulta viziataNumero registro generale 33834/2018Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 15101/2026Data pubblicazione 19/05/2026nella parte in cui la Commissione regionale, erroneamente valutandoed attribuendo valore probatorio all'avviso di accertamento (e diriflesso al P.V.C. morganatico), aveva disatteso la lettera della legge,oltreché la totalità delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede diverifica. L'onere di provare il maggior reddito, gravante, ex lege,sull'Ufficio, non era stato rispettato nella fattispecie, trattandosi di unavviso di accertamento fondato, pedissequamente ed acriticamente,su di un P.V.C. della Guardia di finanza, sul quale calerà la scure dellanullità per vizio di motivazione laddove - come nella fattispecie - nonviene dato rilievo di alcuni dati emersi inconfutabilmente ovvero: ledichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] sulla pratica dello sconto ( pari al35% , cfr. atto di appello 08.02.2008, pag.2, Rigo XIV), i prezzi diacquisto affidati (e richiesti dalla Guardia di finanza) alla pura esemplice memoria del soggetto verificato, senza che fosse acquisitadocumentazione alcuna; l'avvenuto acquisto di merce effettuato dueanni prima della verifica; l’ ingente mole di merce (circa 84 beniinventariati) che determinava, più che verosimilmente, l'errore umanoda parte del [OSCURATO:PERSONA], nello sforzo di ricordare i prezzi di acquisto diogni singolo bene; la mancanza di riscontri esterni (per appurare lacongruità dei prezzi di vendita di merci simili presso altri esercentinella medesima zona geografica), a meno di voler considerare ilcalcolo aritmetico effettuato dalla Guardia di finanza che aveva,induttivamente, determinato per l'anno 1999, un inverosimile +300%delle vendite in soli 8-9 mesi (per l'esattezza alla data del[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Né valenza alcuna poteva - ragionevolmente - attribuirsialla definizione extragiudiziale per altra annualità, raggiunta a seguitodi contraddittorio: la natura meramente deflattiva del contenziosodello strumento, unitamente al differente periodo di impostadeterminavano infatti la non utilizzabilità di tale presunzione (poichénon grave, né precisa né concordante, ma soprattutto postumaNumero registro generale 33834/2018Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 15101/2026Data pubblicazione 19/05/2026rispetto all'accertamento). L'unico elemento addotto dall'Ufficio eracostituito dall'avviso di accertamento. A fronte di un avviso diaccertamento composto di una pagina scarsa, la C.T.R. avrebbedovuto ritenere che non poteva bastare la mera percentuale diricarico per legittimare l'accertamento induttivo (cfr. Cass n.7003/18),così come l’assenza di riscontri non poteva che determinare la nullitàdell'avviso di accertamento.3. Con il terzo ed ultimo motivo, rubricato «Nullità della sentenza -invalidità del P.V.C. non allegato - falsa applicazione dell'art. 42,D.P.R. n.600/73 e dell'art. 7, comma primo, L. n.212/2000 - inrelazione all'art. 360, primo comma, punto 3), c.p.c.», il ricorrentesostiene che la sentenza risulta essere, palesemente, viziata, dalmomento che la Commissione regionale aveva riconosciuto legittimol'avviso di accertamento, nonostante lo stesso fosse(apparentemente) motivato per relationem, non riconoscendonecessari ed indispensabili sia la allegazione del PVC medesimo, sia losviluppo di un autonomo percorso logico-giuridico da partedell'Agenzia nell'emanato avviso.4. Va in via preliminare esaminata l’eccezione di tardività del ricorsoper cassazione sollevata dalla controricorrente Agenzia delle Entrate.4.1. Essa è fondata.4.2. La sentenza impugnata risulta depositata in data 28.6.2017. Iltermine ex art. 327 c.p.c., pari ad un anno (vertendosi in tema digiudizio instaurato in primo grado nell’anno 2006 e dunque prima del4.7.2009), scadeva in data 29.7.2018, tenendo conto del periodo disospensione feriale.4.3. L’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, che stabilisce cheper le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini diimpugnazione che scadono tra la data della sua entrata in vigore (24ottobre 2018) e il 31 luglio 2019 non è applicabile, in quanto ilNumero registro generale 33834/2018Numero sezionale 2930/2026Numero di raccolta generale 15101/2026Data pubblicazione 19/05/2026termine per l’impugnazione scadeva prima dell’entrata in vigore dellapredetta disposizione.4.4. Il ricorso per cassazione, spedito in data 12.11.2018, devepertanto ritenersi tardivo.5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.6. Spese secondo soccombenza.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])