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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 12781/2022

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame da BARTOLOMEO Daniele, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Velletri, in data 07/09/2021, in relazione ai delitti di sequestro di persona e tentata estorsione a lui ascritti.

2. Ricorre per cassazione il BARTOLOMEO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla necessità di applicare la misura custodiale in carcere, non avendo il Tribunale indicato le specifiche e concrete ragioni idonee ad escludere l'adeguatezza degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Suprema Corte, con indirizzo interpretativo del tutto consolidato, ha chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).

In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, appare evidente l'inconsistenza dei rilievi formulati dal ricorrente.

Lungi dal motivare in termini apodittici o meramente apparenti, il Tribunale ha sottolineato la gravità degli episodi in contestazione, di epoca recentissima e seguiti da ulteriori condotte ritenute non meno allarmanti, e la conseguente "chiara escalation criminosa" posta in essere dal BARTOLOMEO, nonostante egli fosse stato informato della denuncia a suo carico.

Tale aspetto, unito alla disponibilità di armi e all'utilizzo di complici, ha indotto il Tribunale a ravvisare un pericolo di recidiva fronteggiabile con la sola custodia in carcere, per la necessità di recidere i legami con l'esterno ritenuti idonei (con particolare riferimento al complice del sequestro rimasto ignoto) a favorire la commissione di ulteriori delitti.

D'altra parte, il Tribunale ha escluso la concreta idoneità delle soluzioni proposte per l'applicazione della misura domiciliari, trattandosi in un caso dell'abitazione in cui erano state condotte le vittime del sequestro di persona, e nell'altro della dimora dell'imputato, vicinissima agli uffici della persona offesa.

La già citata disponibilità di complici non ancora identificati ha indotto il Tribunale a ritenere insufficiente il controllo correlato all'eventuale applicazione del c.d. braccialetto elettronico.

In buona sostanza, il Tribunale ha diffusamente esposto le ragioni a sostegno della decisione di tener ferma la misura custodiale in carcere, con un percorso argomentativo del tutto immune da illogicità.3.

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del BARTOLOMEO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell'imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e•estensore si dente Vittorio azienza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame da BARTOLOMEO Daniele, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Velletri, in data 07/09/2021, in relazione ai delitti di sequestro di persona e tentata estorsione a lui ascritti. 2. Ricorre per cassazione il BARTOLOMEO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla necessità di applicare la misura custodiale in carcere, non avendo il Tribunale indicato le specifiche e concrete ragioni idonee ad escludere l'adeguatezza degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Suprema Corte, con indirizzo interpretativo del tutto consolidato, ha chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, appare evidente l'inconsistenza dei rilievi formulati dal ricorrente. Lungi dal motivare in termini apodittici o meramente apparenti, il Tribunale ha sottolineato la gravità degli episodi in contestazione, di epoca recentissima e seguiti da ulteriori condotte ritenute non meno allarmanti, e la conseguente "chiara escalation criminosa" posta in essere dal BARTOLOMEO, nonostante egli fosse stato informato della denuncia a suo carico. Tale aspetto, unito alla disponibilità di armi e all'utilizzo di complici, ha indotto il Tribunale a ravvisare un pericolo di recidiva fronteggiabile con la sola custodia in carcere, per la necessità di recidere i legami con l'esterno ritenuti idonei (con particolare riferimento al complice del sequestro rimasto ignoto) a favorire la commissione di ulteriori delitti. D'altra parte, il Tribunale ha escluso la concreta idoneità delle soluzioni proposte per l'applicazione della misura domiciliari, trattandosi in un caso dell'abitazione in cui erano state condotte le vittime del sequestro di persona, e nell'altro della dimora dell'imputato, vicinissima agli uffici della persona offesa. La già citata disponibilità di complici non ancora identificati ha indotto il Tribunale a ritenere insufficiente il controllo correlato all'eventuale applicazione del c.d. braccialetto elettronico. In buona sostanza, il Tribunale ha diffusamente esposto le ragioni a sostegno della decisione di tener ferma la misura custodiale in carcere, con un percorso argomentativo del tutto immune da illogicità.3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del BARTOLOMEO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà dell'imputato, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e•estensore si dente Vittorio azienza
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