CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31150/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22481-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Controricorrente- avverso la sentenza n. 4906/24/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società contribuente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affìsisoni del comune di [OSCURATO:PERSONA]) relativi alla pubblicità posta sopra delle cabine per foto automatiche; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che i mezzi divulgativi usati dalla parte contribuente sono finalizzati solo ad indicare l'attività che si svolge al suo interno e gli avvisi sono di superficie inferiore a 5 metri quadrati. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la DOGRE s.r.I., affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva con controricorso insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507 del 1993, dell'art. 2 bis, comma 6, del D.L. n. 13 del 2002, convertito in legge n. 75 del Ric. 2020 n. 22481 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- 2002 e dell'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto i distributori automatici per le foto non possono considerarsi sede dell'attività e dunque ad essi non è applicabile l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo l'orientamento di questa Corte infatti, al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità: in tema di imposta sulla pubblicità, le apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere, facendo parte di quel "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" che secondo la definizione dell'art. 2555 c.c. costituiscono l'azienda, non rientrano nella nozione né di sede legale né di quella effettiva ove si svolge l'attività sociale e non costituiscono neppure loro pertinenze, stante la loro ampia diffusione nel territorio nazionale, tale da precludere, a monte, la configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore con la sede sociale; ne consegue l'inapplicabilità dell'esenzione fiscale - di stretta interpretazione - prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie complessiva sino a cinque metri quadri (Cass. n. 32086 del 2019; Cass. n. 24282 del 2019; Cass. n. 15460 del 2019); in tema di imposta sulla pubblicità, l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non trova applicazione per i pannelli apposti su distributori automatici i quali non possono considerarsi né sede legale, né sede effettiva di svolgimento dell'attività commerciale, e neppure pertinenze delle stesse, in ragione della loro ampia Ric. 2020 n. 22481 sez. MT - ud. 14-09-2021 -3- diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale: fattispecie in tema di cabine per fototessera (Cass. n. 32086 del 2019; Cass. n. 24282 del 2019; Cass. n. 7778 del 2019). La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - affermando che i mezzi divulgativi sono finalizzati ad indicare l'attività che si svolge all'interno delle cabine per fototessera - non si è conformata ai suddetti principi in quanto tali cabine non rientrano nella nozione né di sede legale né di quella effettiva ove si svolge l'attività sociale e non costituiscono neppure loro pertinenze, stante la loro ampia diffusione nel territorio nazionale, tale da precludere, a monte, la configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore con la sede sociale; ne consegue, nel caso di specie, l'inapplicabilità dell'esenzione fiscale - di stretta interpretazione - prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie complessiva sino a cinque metri quadri, dal momento che le suddette cabine per fototessere attengono strettamente alla fase della produzione di un servizio e non certo alla direzione e al coordinamento dei fattori della produzione, che è l'attività tipicamente svolta nella sede sociale e che sola giustificherebbe la suddetta esenzione. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2020 n. 22481 sez. MT - ud. 14-09-2021 -4- A-r/ La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 14 sette