CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 luglio 1980
Cassazione n. 09012/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/1980 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2020 la Corte di appello di Salerno ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dell'errore giudiziario, essendo il medesimo stato prosciolto in sede di revisione del processo dal reato di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di armi e stupefacenti, con la formula 'perché il fatto non sussiste'. 2. L'ordinanza -dato atto che la sentenza assolutoria della Corte di appello di Salerno, in sede di revisione, è stata pronunciata ai sensi dell'art. 630, lett. a) cod. proc. pen., stante l'assoluzione con sentenza del Tribunale di Paola, divenuta irrevocabile con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenuto uno dei promotori, era stato prosciolto 'perché il fatto non sussiste'- afferma che [OSCURATO:PERSONA] ha dato causa all'errore giudiziario, ciò potendosi desumere dalla lettura delle captazioni fra il medesimo, Besaldo, Rametta e Tundis, relative ad acquisti di armi e stupefacenti, nonché dalle consapevoli frequentazioni di soggetti coinvolti in traffici illeciti e dal silenzio serbato dall'interessato nel corso delle indagini. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo. 4. Con la doglianza fa valere la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione osservando che le intercettazioni riportate nel provvedimento gravato, dalle quali la Corte territoriale ricava la condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto, sono inerenti a contesto associativo diverso da quello ascritto al ricorrente con la sentenza oggetto di revisione. Rileva che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non hanno trovato alcun riscontro individualizzante nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e che le dichiarazioni dei collaboratori Bruni, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono inerenti l'associazione di cui al capo 6) dell'editto accusatorio, in relazione alla quale Mannarino fu assolto sin dal primo grado. Assume che la lettura della sentenza di revisione consente di comprendere che l'esclusione della sussistenza dell'associazione Tundis/Besaldo si riverbera sulla posizione degli asseriti partecipanti, non essendo mai stata ipotizzata un'associazione costituita solo da Besaldo, e non anche da Tundis, che includesse Mannarino e Rannetta. Sostiene che l'ordinanza impugnata omette di motivare sull'insussistenza di elementi derivanti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia -fonte probatoria sulla quale si fonda la responsabilità degli imputati dell'associazione di cui al capo 6)- circa la partecipazione di Mannarino, anche solo in termini di sospetto. A fronte di ciò, denuncia l'incoerenza della decisone impugnata nella parte in cui afferma che le frequentazioni di soggetti gravitanti nel mondo della criminalità organizzata costituirebbero colpa grave causativa dell'errore giudiziario, posto che i sospetti non autorizzano l'emissione di misure cautelari. D'altro canto, non può ritenersi, come fa la Corte, che l'essersi astenuto dal fornire spiegazioni all'autorità giudiziaria, avvalendosi della facoltà di non rispondere, possa costituire condotta causativa dell'errore giudiziario, trattandosi di un diritto difensivo costituzionalmente garantito. Mentre l'assenza ab origine dei presupposti di applicazione della misura cautelare non consente di valutare, neppure in termini di riduzione dell'indennizzo, la condotta colposa lieve. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 5. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. Va ricordato, innanzitutto, che "In tema di riparazione dell'errore giudiziario, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, a differenza di quanto previsto per la riparazione per l'ingiusta detenzione dall'art. 314 cod. proc. pen., deve aver dato causa all'errore giudiziario e non semplicemente concorso alla verificazione dello stesso" (Sez. 3, Sentenza n. 48321 del 17/05/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 268494; Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803; Sez. 4, n. 2569 del 24/09/1998, [OSCURATO:PERSONA]. 213141). La lettera dell'art. 643 cod. proc. pen., infatti, 1.1440•14., sostituendo la previsione dell'art. 571 del previgente codice di rito, limita l'ipotesi di di ostatività alla riparazione dell'errore giudiziario al fatto che l'interessato vi abbia "dato causa per dolo o colpa grave" escludendo il caso in cui il medesimo abbia "concorso a dare causa" come, invece stabilito dalla disposizione abrogata. La scelta legislativa di circoscrivere la condizione impeditivia della riparazione dell'errore giudiziario alla sola efficienza causale esclusiva della condotta dell'istante mostra, dunque, un vero e proprio mutamento di atteggiamento rispetto al rapporto fra il suo comportamento e l'errore, in forza del quale non è cowsentito allo Stato sottrarsi all'obbligo indennitario, quando Orla condanna oggetto di revisione sia derivata anche da false valutazioni dell'autorità giudiziaria non indotte unicamente dall'interessato. Emerge, pertanto, con chiarezza la differenza di disciplina fra il disposto dell'art. 643 cod. proc. pen. e quello di cui all'art. 314 cod. proc. pen., in tema di equa riparazione, con cui si prevede che il diritto all'indennizzo per la custodia cautelare subita spetti al prosciolto che non abbia "dato o concorso a darvi causa". 3. La precisazione, pur scontata, si rende necessaria per la valutazione del percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata. 4. La Corte territoriale, invero, dopo avere dato atto che la sentenza di revisione con cui Mannarino.dal reato associativo è stata pronunciata ai sensi dell'art. 630, lett. a) cod. proc. pen., per l'intervento di successiva sentenza che ha escluso, con riferimento ad uno degli asseriti promotori, la sussistenza stessa dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, per difetto del requisito del numero dei partecipanti, non si confronta con le ragioni del proscioglimento, omettendo di verificare se la condotta di Mannarino sia stato fattore causale esclusivo della sua condanna per il reato associativo. In altre parole, il giudice della riparazione non si chiede se il comportamento dell'interessato sia stato tale da indurre l'autorità giudiziaria in errore sulla stessa consistenza del numero degli associati, determinando la sua sola condotta la falsa rappresentazione dell'esistenza stessa del sodalizio. 5. In questa prospettiva vanno riletti gli elementi posti a fondamento della decisione di rigetto, quali il non avere fornito spiegazioni all'autorità giudiziaria, confrontandosi con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le frequentazioni di soggetti gravitanti intorno al mondo del traffico di armi e stupefacenti, il contenuto delle intercettazioni riportate dall'ordinanza gravata (rispetto alle quali va sottolineata la necessità di chiarire quali siano i dialoganti, avendo la Corte attribuito la voce di F, all'odierno istante e quella di M, a [OSCURATO:PERSONA], cioè alla stessa persona, rendendo difficile comprendere l'atteggiamento effettivamente tenuto dal ricorrente e la sua incidenza causale esclusiva sulla decisione di condanna, poi oggetto di revisione). 6. Va, peraltro, osservato che la Corte territoriale, al fine di pervenire alla reiezione della domanda, riprende il complessivo quadro probatorio fondante la decisione di condanna, riferendosi anche alle dichiarazioni dei collboratori in ordine al legame sussistente fra gli asseriti appartenenti N sodalizio Tundis/Bertaldo, la cui esistenza è esclusa dalla sentenza di revisione, narrazioni queste certamente esulanti dalla condotta dell'istante, ancorché considerate dalla sentenza di condanna come riscontro dell'esistenza dell'associazione. 7. In altri termini, l'ordinanza impugnata, ponendosi a confronto con la sentenza di condanna, manca il confronto con il quadro complessivo della sentenza di assoluzione, senza chiarire quali siano gli elementi probatori non esclusi dal giudice della revisione che consentano di affermare che la condotta tenuta dal ricorrente è causa 'esclusiva' della precedente pronuncia di condanna nei suoi confronti. 8. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Cosi deciso il 2 dicembre 2021 Il ConSig