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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19300/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno ha disposto ai sensi dell'art. 411 comma 1-bis c.p.p. l'archiviazione del procedimento iscritto nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 610 c.p.

Rilevato che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076).

Rilevato che quelli dedotti dal ricorrente sono invece meri vizi riconducibili all'alveo della previsione di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., mentre il provvedimento impugnato non può ritenersi solo apparentemente motivato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il ama

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno ha disposto ai sensi dell'art. 411 comma 1-bis c.p.p. l'archiviazione del procedimento iscritto nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 610 c.p. Rilevato che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, c.p.p., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076). Rilevato che quelli dedotti dal ricorrente sono invece meri vizi riconducibili all'alveo della previsione di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., mentre il provvedimento impugnato non può ritenersi solo apparentemente motivato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ama
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