CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi riunitiiscritti al n. 9543 / 2018 R.G. proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore spe- ciale [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente e controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto in Roma, viaAppia Nuova, n. 612 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e SI.CO. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza della Libertà, n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 3973/17, depositata il 3 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'immobiliare SAPA di [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s., la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Si.Co. di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, già inte- statarie di conti correnti assistiti da linee di credito presso la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.a., la convennero in giudizio, per sentirneaccertare la responsabilità per il pagamento di assegni a firma apocrifa tratti sui predetti conti, con la dichiarazione d'illegittimità dei relativi addebiti, la determina- zione delle somme da esse effettivamente dovute per l'utilizzazione delle linee di credito, e la condanna della Banca al ripristino delle stesse ed al risarci- mento dei danni. Premesso di essersi accorte, nell'anno 2005, che da oltre un anno la Banca aveva pagato numerosi assegni a firma apocrifa, posti all'incasso di- rettamente allo sportello, nonostante la rilevanza dei relativi importi, espo- sero che,a seguito della contestazione della legittimità degli addebiti e dello sconfinamento dei fidi, la Banca le aveva invitate a ripianare il saldo debitore delle linee di credito. Precisato inoltre di avere presentato denuncia penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], loro dipendente, ritenuto autore delle falsi- ficazioni, in quanto intestatario della quasi totalità degli assegni, sostennero che la Banca si era sottratta all'adempimento del proprio dovere di diligenza, avendo omesso di effettuare i dovuti controlli e di rilevare e segnalare i com- portamenti anomali del predetto dipendente. Si costituì la Banca MPS, e chiese il rigetto della domanda, affermando che gli assegni, recanti il timbro delle società attrici e firme la cui falsità non risultava agevolmente riconoscibile, erano stati negoziati dal Montefusco in qualità di delegato delle predette società. Su istanza della Banca MPS, fu autorizzata la chiamata in causa del Mon- tefusco, il quale si costituì, assumendo di essersi limitato ad effettuare ope- razioni sulla base di precise direttive delle datrici di lavoro e con titoli dalle stesse firmati. 1.1. Con sentenza del 21 febbraio 2013, il Tribunale di Napoli accolse parzialmente la domanda, dichiarando la falsità delle firme apposte sugli as- segni ed il concorso di colpa delle attrici e della convenuta, nella misura del 50% ciascuna, rideterminando in Euro 286.498,46 il saldo passivo del conto corrente intestato alla Si.Co., in Euro 202.667,52 quello del conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] ed in Euro 65.046,11 quello del conto corrente intestato all'Immobiliare SAPA, dichiarando inammissibile la do- manda di ripristino dei contratti di conto corrente e delle linee di credito, rigettando la domanda di risarcimento dei danni ulteriori, e condannando il Montefusco al pagamento in favore della Banca MPS della somma di Euro 627.955,50. 2. Le impugnazioni separata mente propost e dalle società attrici e dal Montefusco sono state riunite dalla Corte d'appello di Napoli, che con sen- tenza del 3 ottobre 2017 ha parzialmente accolto la prima e rigettato la se- conda e l'appello incidentale proposto dalla Banca MPS, riducendo al 20% la misura del concorso colposo delle attrici,riconoscendo sui conti correnti un saldo attivo di Euro 458.397,54 in favore della Si.Co., Euro 324.268,024 in favore della [OSCURATO:PERSONA] ed Euro 104.073,78in favore dell'Im- mobiliare SAPA, e condannando il Montefusco al pagamento in favore della Banca MPS della somma di Euro 886.739,344. Premesso che, pur non spiegandoefficacia di giudicato nel processo ci- vile, la sentenza di condanna pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del Montefusco non poteva essere ritenuta irrilevante, presup- ponendo un'ammissione di colpevolezza da vagliarsi alla luce di tutti gli altri elementi acquisiti, la Corte ha ritenuto che la responsabilità del Montefusco trovasse conferma nella sua qualità di unico dipendente delegato al compi- mento delle operazioni bancarie e di beneficiario di tutti gli assegni posti all'in- casso, nel rifiuto da lui opposto alla consegna della documentazione contabile e degli estratti conto bancari richiestagli dal consulente fiscale delle società ai fini della predisposizione dei bilanci, dalla sua ammissione di essersi ap- propriato delle predette sommee dalle deposizioni rese dai testimoni , non qualificabili come dichiarazioni de relato, nonché dall'accertata unicità dell'au- tore della falsificazione. Pur dando atto, inoltre, che, come accertato dalla sentenza di primo grado, i titoli posti all'incasso non presentavano segni di manomissione, le firme risultavano sostanzialmente omogeneee la contraffazione non appariva grossolana, involuta o incerta nel tracciato, la Corte ha confermato la respon- sabilità della Banca nella causazione dell'evento dannoso, affermando che la stessa avrebbe potuto rilevare la contraffazione delle firme di traenza o quanto meno avvertire le società attrici dei comportamenti anomali del loro dipendente. Premesso infatti che il c.t.u. aveva posto in risalto tutti gli errori commessi dal Montefusco nella falsificazione della firma del legale rappresen- tante delle società, ha ritenuto che la contraffazione fosse riscontrabile da un cassiere dotato di adeguata competenza professionale o che avesse confron- tato le firme di traenza con lo specimendepositato, senza dover ricorrere ad attrezzature sofisticate. Ha aggiunto che i comportamenti del Montefusco, sicuramente anomali per un semplice dipendente addetto alla contabilità, pur se dotato di un'ampia delega al compimento delle operazioni di banca, avreb- bero dovuto destare sospetti, in considerazione della frequenza dell'incasso degli assegni e del rilevante importodegli stessi, nonché della circostanza che all'epoca dei fatti la movimentazione di somme rilevanti già avveniva con si- stemi informatici. La Corte ha inoltre confermato la concorrente responsabilità delle attrici, osservando che le stesse, per evidenti carenze organizzative, avevano dele- gato al loro dipendente l'esecuzione delle operazioni bancarie, omettendo di esercitare i dovuti controlli e di verificare per un lungo periodo di tempo gli estratti conto. Ribadito che la negligenza in tal modo dimostrata non esclu- deva la colpa della Banca, derivante dall'inadempimento del dovere di dili- genza derivante dalla convenzione di assegno, ha ritenuto peraltro equo ri- durre del 20% il risarcimento dovuto alle attrici per l'addebito in conto cor- rente degli assegni falsificati, rideterminando il saldo dei conti correnti sulla base delle indicazioni risultanti dalla relazione del c.t.u. La Corte ha accolto infine la domanda di garanzia proposta dalla Banca nei confronti del Montefusco, condannandolo al pagamento di un importo pari a quello complessivamente riconosciuto alle attrici, e dichiarando invece inammissibile il motivo di gravame da queste ultime proposto avverso il ri- getto della domanda di risarcimento del danno patrimonialeulteriore, dal mo- mento che la sentenza impugnata non era stata specificamente censurata nella parte in cui ne aveva ritenuto non provata la sussistenza, l'entità e la riconducibilità alla condotta del Montefusco. 3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsiper cassazione la Banca MPS, per sei motivi, illustrati anche con memoria, ed il Montefusco, per tre motivi. Le società attrici hanno resistito con controricorsi, proponendo ricorso incidentalecondizionato, affidato ad un solo motivo ed anch'esso illu- strato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] MPS ha resistito con controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la Banca MPS denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nonostante la conferma del concorso delle società attrici nella produzione dell'evento dannoso, la Corte d'appello, nel procedere al ricalcolo del saldo dei conti correnti, ha ricono- sciuto alle stesse importi superiori a quelli risultanti dalla relazione del c.t.u., che non aveva tenuto conto del predetto concorso.Premesso di avere propo- sto, precedentemente al ricorso per cassazione, istanza di correzione dell'er- rore materiale, rigettata dalla Corte d'appello in virtù della ritenuta sussi- stenza di un vizio logico di motivazione, non emendabile ai sensi dell'art. 288 cod. proc. civ., sostiene che la decisione , giustificata dal richiamo alle risul- tanze della c.t.u.,risulta sorretta da una motivazione meramente apparente, perplessaed obiettivamente incomprensibile, in quanto fondata su afferma- zioni tra loro inconciliabili. 2. Con il secondo motivo,la Banca deduce la nullità della sentenza impu- gnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che, nella ride- terminazione del saldo dei conti correnti, la Corte territoriale ha riconosciuto alle società attrici importi superiori a quelli dalle stesse indicati nell'atto di citazione, nella memoria di cui all'art. 183, quinto comma,cod. proc. civ. ed all'esito della c.t.u. 3. Con il terzo motivo, la Banca lamenta , in via subordinata, la nullità della sentenza impugnata e dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale, osservando che, in caso di esclusione della configurabi- lità di un vizio logico, i predetti provvedimenti dovrebbero ritenersi adottati in violazione degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo,la Banca denuncia la violazione degl i artt. 1176 e 1992 cod. civ. e dell'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere agevolmente riconoscibile la falsificazione delle firme, la Corte territoriale ha omesso di procedere all'esame visivo dei titoli, indispen- sabile ai fini dell'accertamento della responsabilità per il pagamento di asse- gni contraffatti, attribuendo rilievo agli accertamenti compiuti dal c.t.u., il quale non aveva mai affermato che la falsificazione fosse rilevabile ictu oculi, ed a circostanze non decisive riguardanti l'incasso degli assegni. 5. Con il quinto motivo, la Banca deduce la violazione degli artt. 1223, 1227, 1768 e 1770 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per non aver tenuto conto dell'ampiezza delle deleghe rilasciate al Montefusco, del numero di assegni da lui contraffatti, dell'inadempimento da parte delle attrici dell'ob- bligo di custodire i libretti degli assegni e dell'omesso controllo degli estratti conto, autonomamente sufficienti a determinare l'evento dannoso, e quindi idonei ad escludere la responsabilità di essa ricorrente. 6. Con il sesto motivo, la Banca lamenta la nullità della sentenza impu- gnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., sostenendo che, nel ritenere tardiva la domanda di riduzione del risarcimento all'importo addebitato nel primo trimestre dell'anno 2004, la Corte territoriale non ha considerato che fin dalla comparsa di costituzione in primo grado essa ricor- rente aveva eccepito l'insussistenza della propria responsabilità per il paga- mento degli assegni posti all'incasso successivamentealla trasmissione dell'e- stratto conto relativo al predetto trimestre, in considerazione della mancata contestazione della ricezione dello stesso da parte delle attrici, le quali ave- vano omesso di esercitare qualsiasi controllo in ordine alle relative risultanze. 7. Con il primo motivodel suo ricorso, il Montefusco censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato che egli si fosse appropriato di somme appartenenti alle società attrici mediante la falsificazione delle firme degli assegni, osservando che dall'istruttoria espletata non era risultato che egli fosse l'autore della contraffazione, ed aggiungendo che la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non equivaleva ad un riconoscimento di colpevolezza. 8. Con il secondo motivo, il Montefusco censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che le deposizioni rese dai testimoni fossero qualificabili come dichiarazioni de relato, senza considerare le stesse avevano ad oggetto circostanze che i testi avevano appreso da esso ricorrente. 9. Con il terzo motivo, il Montefusco censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della pendenza di un altro giudizio promosso dalle so- cietà attrici nei confronti di esso ricorrente dinanzi al Giudice del lavoro ed avente ad oggetto il risarcimento del dannoderivante dai medesimi fatti. 10. Con l'unicomotivo del ricorso incidentale condizionato, le controri- correnti denunciano la nullità della sentenza impugnata per apparenza, per- plessità e/o illogicità della motivazione, rilevando che, nella rideterminazione del saldo dei conti correnti, la Corte territoriale non ha esattamente calcolato la somma algebrica del saldo negativo risultante dagli estratti conto e di quello determinato dal c.t.u., avendo riconosciuto ad esse ricorrenti somme inferiori a quelle effettivamente dovute, avuto riguardo alla rideterminazione del contributo da loro fornito alla causazione del danno. 11. Il primo motivo del ricorso principale, con cui si fa valere il difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte avente ad oggetto il rical- colo dei saldi dei conti correnti, è fondato. A corredo delle proprie censure, la ricorrente ha infatti riportato testual- mente le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., il quale, muovendo dalla pre- messa della responsabilità esclusiva della Banca nel pagamento degli assegni falsificati dal Montefusco, aveva riaccreditato integralmente i relativi importi sui conti correnti delle società attrici, in tal modo rideterminandone i saldi, che erano passati da un passivo di Euro 604.685,86 ad un attivo di Euro 31.688,94 per quello intestato alla Sico, da un passivo di Euro 435.920,17 ad un attivo di Euro 30.585,14 per quello intestato alla [OSCURATO:PERSONA], e daun passivo di Euro 141.561,56 ad un attivo di Euro 11.469,34 per quello intestato all'Immobiliare SAPA.Il Tribunale, avendo dichiarato che la sottra- zione delle somme dai conti correnti era addebitabile in pari misura alla Banca ed alle società correntiste, aveva invece ridotto del 50% gl'importi da riac- creditaresui conti correnti, con il conseguente ricalcolo dei relativi saldi, di- venuti nuovamente passivi, e determinati in Euro 286.498,46 per il conto intestato alla SiCo, in Euro 202.667,52 per quello intestato alla [OSCURATO:PERSONA] ed in Euro 65.046,11 per quello intestato all'Immobiliare SAPA. Poiché la Corte di appello ha ridotto alla misura del 20% il contributo causale fornito dalle società attrici alla verificazione dell'evento dannoso, ci si sarebbe dovuti aspettare che i saldi passivi dei conti correnti si riducessero ulterior- mente, in virtù del riaccreditamento di un ulteriore 30% degl'importi sottratti: la sentenza impugnata, nel procedere al ricalcolo, ha invece sottratto daisaldi passivi dei contiquelli attivi determinati dal c.t.u., detraendo dalla differenza importi pari alla metà di quelli riconosciuti dalla sentenza di primo grado, e trasformando in attivo il risultato, che avrebbe dovuto essere invece passivo. Il ragionamento sotteso a tale modalità di calcolo risulta assolutamente in- comprensibile, dal momento che elementari regole di logica matematica avrebbero imposto di detrarre dal saldo passivo di ciascun conto, risultante dagli estratti conto prodotti in giudizio, unaquota pari all'80% delle somme dallo stesso indebitamente prelevate, il cui importo complessivo avrebbe do- vuto essere determinato aggiungendo al saldo passivo, e non già sottraendo dallo stesso, i saldi attivi calcolati dalc.t.u. Come correttamente rilevato dalla stessa Corte d'appello nel provvedi- mento di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale, l'errore in tal modo commessonon è qualificabile come un mero errore di calcolo, suscet- tibile di rettificacon la procedura di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., non risolvendosi in un'inesattaapplicazione delle regole matematiche ad un con- teggio impostato sulla base di criteri di calcolo e dati numericicorrettamente individuati, emergente con evidenza dalla lettura della sentenza, ma cadendo sulla stessa individuazione dei presupposti numerici del calcolo e delle opera- zioni matematiche da compiere, e traducendosi quindi in un vizio logico della motivazione deducibile con il ricorso per cassazione(cfr. Cass., Sez. III, 22/ 11/2016, n. 23704; 15/01/2013, n. 795; Cass., Sez. I, 7/03/2006, n. 4859). Tale vizio non è peraltro riconducibile all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non consistendo nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giu- dizio, certamente non individuabile nelle risultanze della relazione del c.t.u., le quali non sono configurabili come fatti storici, principali o secondari, ma come semplici elementi istruttori(cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. III, 11/04/2017, n. 9253); esso, traducendosi in una grave incongruenzadella motivazione, tale da im- pedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, si risolve neldifetto del requisito di cui all'art. 132, secondo com- ma, n. 4 cod. proc. civ., che comporta la nullità della sentenza impugnata, nella parte riguardante la rideterminazione dei saldi dei conti correnti. 12. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del se- condo e del terzo, aventi anch'essi ad oggetto la rideterminazione dei saldi, e riflettenti il vizio di ultrapetizione e l'errato rigetto dell'istanza di correzione. 13. Sono invece inammissibili il quarto ed il quinto motivo, riguardanti l'accertamento della corresponsabilità della Banca per il pagamento degli as- segni falsificati. In tema di responsabilità della banca per l'espletamento del servizio di pagamento degli assegni, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che, in caso di pagamento di un assegno con sottoscrizione apocrifa, la mera alterazione del titolo non è di per sé sufficiente ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente creditizio, occorrendo invece che tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rile- vare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass., Sez. VI, 19/06/2018, n. 16178; Cass., Sez. III, 4/10/2011, n. 20292). Premesso infatti che la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento della contraffazione dev'essere individuata in quella dell'accorto banchiere, da valutarsi alla stregua dell'art. 1176, secondo comma,cod. civ., avuto riguardo alla natura professionale dell'attività esercitata, si è osservato che la congruità della condotta tenuta dalla banca va accertata in relazione a quel dato contesto storico e a quella determinata falsificazione, mediante un'indagine volta a saggiare in concreto il grado di esigibilità della predetta diligenza, ed a verificarein particolare se la falsificazione sia o meno riscon- trabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecni- che, o anche con mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o piuttosto se ai fini della sua individuazione sia necessario il ricorso ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o a particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (cfr. Cass., Sez. I, 26/01/2016, n. 1377; 4/08/2016, n. 16332; Cass., Sez. III, 20/03/2014, n. 6513). A tali principi si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nel ritenere che la condotta della Banca avesse contribuito alla causa- zione dell'evento dannoso, ha conferito rilievo per un verso alle risultanze della c.t.u., dalle quali ha desunto che la contraffazione dei titoli fosse rico- noscibile,anche senza il ricorso ad apparecchiature sofisticate e costose, da un cassiere dotato di competenza professionale che avesse proceduto ad un attento confronto tra le firme di traenza e lo specimendepositato, e per altro verso alle circostanze concrete in cui avevano avuto luogo i pagamenti, po- nendo in risalto l'anomalia del comportamento tenuto dal Montefusco, rileva- bile sulla base del numero degli assegni da lui incassati e della consistenza del relativo importo, e concludendo che, ove avesse adoperato la diligenza e la professionalità dell'accorto banchiere, la Banca avrebbe potuto accorgersi della falsificazione delle firme di traenza o quanto meno potuto avvisare le società attrici della condotta del loro dipendente, in modo tale da impedirne la prosecuzione. Tale apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, non risulta ade- guatamente censurato dalla ricorrente, la qualenon è in grado d'individuare elementi di fatto emersi dal dibattito processuale ed indebitamente trascurati dalla sentenza impugnata, idonei ad orientare in senso diverso la decisione: essa si limita infatti ad insistere per un verso sulla non rilevabilità ictu oculi della falsificazione e sulla portata non decisiva delle circostanze valorizzate dalla Corte d'appello, e per altro verso sulla rilevanza di altri elementi, che risultano invece presi puntualmente in considerazione ai fini dell'affermazione della corresponsabilità delle società attrici;le censure proposte si risolvono pertanto nella mera sollecitazione di una nuova valutazione dei fatti, non con- sentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza lo- gico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere fatte valere con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 14. E' infine inammissibile il sesto motivo, riguardante la tempestività della richiesta di limitazione della responsabilità della Banca al periodo ante- riore all'invio dell'estratto conto relativo al primo trimestre dell'anno 2004. Nell'escludere la possibilità di limitare la responsabilità della Banca al pre- detto periodo, la sentenza impugnata non si è infatti limitata a rilevare la tardività della proposizione della relativa questione, in quanto sollevata per la prima volta in sede di gravame, ma l'ha esaminata anche nel merito, ri- chiamando le considerazioni svolte in ordine al contributo causale fornito dalla Bancaal verificarsi dell'evento dannoso, attraverso l'inadempimento del do- vere di diligenza posto a suo carico. In quanto sufficiente a giustificare il rigetto della predetta questione, tale richiamo si configura come una distinta ratio decidendi, la cui conferma, per effetto della dichiarazione d'inammissibilità delle censure mosse all'accerta- mento della responsabilità della Banca, determina l'inammissibilità anche di quella riguardante la tempestività della predetta richiesta, conformemente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove la statuizione impugnata risulti fondata su una pluralità di ragioni, cia- scuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la deci- sioneadottata, il rigetto delle censure rivolte contro una delle stesse , com- portandone il passaggio in giudicato,rende inammissibili, per so pravvenuto difetto d'interesse,quelle mosse alle altre, il cui accoglimento non potrebbe in nessun caso condurre all'annullamento della statuizione impugnata (cfr. Cass., Sez. III, 13/06/2018, n. 15399; 14/02/2012, n. 2108; Cass., Sez. V, 11/05/208, n. 11493). 15. Passando all'esame del ricorso proposto dal Montefusco, è inammis- sibile il primo motivo, riguardante l'accertamento della sua responsabilità per la sottrazione delle somme dai conti correnti delle società attrici. Premesso che, nel richiamare la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nel procedimento penale svoltosi a carico del ricorrente, la Corte di merito si è correttamente attenuta al principio enunciato dalla giuri- sprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio civile di risarcimento e re- stituzione la sentenza penale di patteggiamento, pur nonspiegando efficacia di giudicato, costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscerne l'efficaciaprobatoria, ha il dovere di spie- gare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità(cfr. Cass., Sez. VI, 14/10/2021, n. 28106; Cass., Sez. III, 18/04/2013, n. 9456; Cass., Sez. V, 3/12/2010, n. 24587), si osserva che l'affermazione della responsabilità del ricorrente trova giustificazione in una pluralità di elementi, puntualmente evidenziati dalla sentenza impugnata, quali la delega rilasciatagli dalle società attrici per il compimento di operazioni bancarie, la sua indicazione come beneficiario di tutti gli assegni contraffatti, la riconducibilità delle relative firme di traenza ad un unico soggetto, il suo rifiuto di ottemperare alla richiesta di consegna della documentazione conta- bile rivoltagli dal consulente fiscale delle società e le deposizioni rese dai testi escussi.Nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado d'indicare elementi di fatto emersi dal dibattito processuale ed indebitamente trascurati dalla Corte territoriale, idonei ad orientare insenso diverso la de- cisione, ma si limita a contestare la valenza probatoria di quelli presi in esame dalla sentenza impugnata,in tal modo sollecitando una nuova valutazione die fatti, non consentita a questa Corte, alla quale, come si è detto, non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui sono demandate in via esclusival'individua- zione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sot- tesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/ 11/2013, n. 25608). 16. E' invece infondato il secondo motivo, riguardante la natura giuridica delle deposizioni rese dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria. In quanto aventi ad oggetto ammissioni di responsabilità compiute dal ricorrentein presenza dei testi, le predette deposizioni sono state corretta- mente ritenute non qualificabili come testimonianze de relato, le quali hanno ad oggetto circostanze che i testi hanno appreso da persone estranee al giu- dizio; esse si configuravano invece come testimonianze de relato ex parte, le quali, quando abbiano ad oggetto circostanze riferite ai testi da una delle parti e sfavorevoli alla stessa, hanno natura giuridica di confessione stragiudiziale resa al terzo, e, se supportate dal relativo elemento soggettivo,sono libera- mente apprezzabili da parte del giudice di merito , ai sensi dell'art. 2735, primo comma, secondo periodo, cod. civ., nonché idonee a fondare il suo convincimento (cfr. Cass., Sez. III, 8/04/2020, n. 7746; Cass., Sez. lav., 19/01/2017, n. 1320). 17. E' altresì infondato il terzo motivo, riflettente la pendenza di un altro giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato dalla sottra- zione delle somme dai conti correnti delle società attrici, e promosso da que- ste ultime dinanzi al Giudice del lavoro. Il predetto giudizio, pur traendo origine dalla medesima vicenda cui si riferisce quello in esame, non ha infatti alcun punto di contatto, né soggettivo né oggettivo, con esso, essendo stato promosso dalle società attrici in qualità di datrici di lavoro del Montefusco ed avendo ad oggetto l'accertamento della responsabilità contrattuale del convenuto, per inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, nonché la condanna dello stesso alla restitu- zione delle somme illecitamente sottratte dai conti correnti, mentre la do- manda avanzata in questa sede nei confronti del Montefusco è stata proposta dalla Banca e ha per oggetto l'accertamento della concorrente responsabilità extracontrattuale dello stesso per la sottrazione delle medesime somme, non- chéla condanna del ricorrente, in qualità di terzo chiamato in causa, a rivalere la Banca degl'importi dovuti alle attrici a titolo di risarcimento dei danni.Di- versi risultano pertanto non solo i soggetti, ma anche i petita e le causae petendidelle due domande, il cui contemporaneo accoglimento non potrebbe d'altronde determinare alcuna duplicazione del risarcimento, avuto riguardo al rapporto di solidarietà configurabile tra il ricorrente e la Banca, indipen- dentemente dalla diversità dei titoli dedotti a fondamento delle due pretese, ed alla conseguente facoltà di ciascuno dei debitori di far valere nei confronti delle creditrici l'eventuale sopravvenuta estinzione, anche parziale, del debito ad opera dell'altro. 18. E' infine inammissibile, per difetto d'interesse,l'unico motivo del ri- corso incidentale condizionato proposto dalle società attrici, avente anch'esso ad oggetto la rideterminazione dei saldi dei conti correntie fondato sulle stes- se argomentazioni svolte a sostegno del primo motivo del ricorso principale, nonché volto al conseguimento del medesimo risultato, meno favorevole alle controricorrenti di quello derivante dalla sentenza impugnata. Nel resistere al ricorso principale, le stesse controricorrenti sostengono peraltro, in contrad- dizione con il proprio assunto, una tesi diversa da quella postaa fondamento del ricorso incidentale, negando che quello fatto valere dalla ricorrente costi- tuisca un vizio logico della motivazione, ed affermando invece che si tratta di un errore di fatto, da farsi valere con l'impugnazione per revocazione,ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. 19. Il ricorso principale va pertanto accolto, limitatamente al primo mo- tivo, mentre quello incidentaledel Montefusco va rigettato e quello delle so- cietà attrici va dichiarato inammissibile.La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese pro- cessuali. P.Q.M. accoglie primomotivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo ed inammiss