CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35177/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, nata ad Umbertide il 17/09/19973. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Perugialetti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva, con requisitoriascritta, per il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Perugiarespingeva l'istanza di riesame proposta nei confronti del provvedimento disequestro preventivo a fini di confisca diretta e per equivalente del profittogenerato dalle truffe ai danni dello Stato derivanti dalla gestione fraudolentadegli incentivi derivanti dal d.l. n. 34 del 2020 che ha introdotto il c.d.“superbonus”, nonché per l'illecito amministrativo dipendente da reato di cuiall'art. 24 d.lgs. n. 231 del 2001.2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensoredegli indagati che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.):l'ordinanza impugnata avrebbe una motivazione apparente in ordine allaidentificazione dell'elemento soggettivo; la motivazione si sarebbe limitata aindicare che la tesi della buona fede del ricorrente sarebbe “fantasiosa” senzaspiegare le ragioni poste alla base di tale affermazione e senza identificare glielementi di prova dimostrativi del contributo cosciente all’attività fraudolentacontestata;2.2. violazione di legge in ordine alla identificazione dei presupposti delsequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente: non sarebbe statoidentificato (a) il profitto derivato dal reato, (b) quale parte di esso fosseriferibile ai singoli indagati, (c) se il profitto diretto fosse stato previamenteindividuato, (d) quali fossero le ragioni che giustificherebbero il vincolo “perequivalente” invece dell'apprensione diretta;2.3. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.) conriferimento alle censure proposte con l'istanza di riesame: il ricorrente avevaeccepito che gli investigatori avevano confuso la normativa del “sisma-bonus”con quella dell' “ecobonus” e che la questione devoluta non riguardava laqualificazione giuridica dei lavori bensì l'erroneità dei calcoli per determinare ilcredito fiscale ritenuto inesistente; si deduceva che le censure proposte conl’istanza di riesame non sarebbero state affrontate dal Tribunale che avevaanalizzato solo i criteri tecnici di contabilizzazione degli stati di avanzamento deilavori nei casi di contemporanea presenza di più cause giustificatrici delleagevolazioni fiscali;2.4. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.) in ordinealla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sequestro preventivofunzionale alla confisca per equivalente: si ribadiva che non sarebbe stataidentificato il profitto e quale parte dello stesso fosse riferibile ai singoli indagati,né quali fossero le ragioni che ostavano alla applicabilità della confisca diretta equale fosse il rapporto tra il valore dei beni sequestrati e il profitto confiscabile;2.5. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.) inordine alla qualifica degli indagati: la qualità di di amministratore di fatto del DeRosa non sarebbe stata dimostrata in quanto sarebbe fondata solo sullavalorizzazione della pregressa attività imprenditoriale dell'indagato, sulfallimento della sua precedente impresa, sull'utilizzo dell'acronimo DRC nelladenominazione sociale, sulla convivenza con l'amministratrice di diritto CapraruVictoria, sulla percezione dei redditi della società e sul fatto che avesse ladisponibilità di un'autovettura intestata alla società; tali elementi sarebberoinidonei a dimostrare la funzione di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA]; del pari,sarebbe insufficiente la motivazione in ordine alla identificazione di VictoriaCapraru come prestanome e di [OSCURATO:PERSONA] come concorrente nel reato; conriferimento al [OSCURATO:PERSONA], sarebbe insufficiente la motivazione in ordine allapartecipazione dello stesso alla formazione e utilizzazione delle fatture false datoche non sarebbero stati individuati gli atti di gestione a lui riferibili;2.6. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.) inordine alla sussistenza del fumus del reato contestato: non sarebbe statodimostrato l'accordo criminoso tra l'impresa ed i professionisti che avevanocertificato lo stato di avanzamento dei lavori; inoltre, la falsità delle fatture nonimplicherebbe un accordo fraudolento tra tutte le persone coinvolte nellagestione dei lavori che non avrebbe potuto dedursi della serialità delle operazioniillecite;2.7. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.): lamotivazione in ordine al fumus commissi delicti sarebbe apparente in quantonon sarebbe stato considerato (a) che, con riferimento ai lavori relativi alcondomino “Rondoni”, la Guardia di Finanza aveva riconosciuto l'effettivaesecuzione dei lavori oggetto della fattura n. 114, (b) che con riferimento alcondominio “Marinelli-Scarselli-Catufi” i lavori sarebbero stati ultimati, (c) chein relazione al condominio di Foligno sarebbero state illustrate le ragionidell'abbandono del cantiere da parte della RDC con conseguente impossibilità diritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato;2.8. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.): siribadiva quanto già allegato con il motivo precedente, ovvero (a) che le opererelative alla fattura 114 del condominio Rondoni sarebbero state effettuate, (b)che sarebbero stati ultimati i lavori del condominio Marinelli-Scarselli-Catufi, (c)e che la motivazione sulla sussistenza del fumus sarebbe generica anche conriguardo al condominio di Foligno dato che non sarebbe stato considerato che lasospensione dei lavori deriverebbe da una controversia insorta tra le parti e chetale circostanza avrebbe spiegato il mancato completamento dell'opera. Siribadiva inoltre che le eventuali irregolarità sarebbero riconducibili alleasseverazioni dei tecnici;2.9. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.): nonsarebbe stata dimostrata la falsità delle fatture nn. 121, 144, 145, 146; relativeai lavori del condominio Rondoni, non sarebbero state considerate le allegazionidifensive circa il fatto che i lavori del condominio Marinelli-Scarselli-Catufisarebbero stati ultimati, né che - con riferimento al condominio di Foligno -sarebbero stati valorizzati i risultati dei sopraluoghi senza indicare l’epoca in cuigli stessi erano stati effettuati;2.10. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.): lamotivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo sarebbeapparente in quanto priva di basi probatorie dato che non sarebbero stateindicate quali fossero le emergenze investigative idonee a giustificare laconoscenza della falsità delle asseverazioni né quali fossero i rapporti intercorsitra l'impresa ed i tecnici che avevano certificato gli avanzamenti dei lavori;2.11. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.): sideduceva la apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elementosoggettivo ritenuto sussistente nonostante il ragionevole affidamento degliindagati nell'attività dei tecnici incaricati di certificare lo stato di avanzamentodei lavori;2.12. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.): siripeteva che non sarebbe stata valutata l’eccezione difensiva circa la confusionetra il sistema di incentivi legato al “sisma-bonus” e quello legato previsto per ilc.d “superbonus”, in particolare, si deduceva che non sarebbe stata valutata laconsulenza tecnica allegata dalla difesa affidata al dr. Tanzi; la motivazionesarebbe apparente anche con riguardo al periculum in mora, in quanto sarebbebasata solo sulla valorizzazione dell'entità del profitto, della facile circolarità deicrediti fiscali e della personalità dell'indagato, ovvero di elementi privi di uncollegamento concreto con il rischio di dispersione che si risolverebbero in ungiudizio di disvalore soggettivo inidoneo a dimostrare il pericolo cautelare;2.13. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen. art. 24d.lgs. n. 231 del 2001): la motivazione sarebbe apparente in relazione allasussistenza dell'elemento soggettivo e della responsabilità degli indagati inquanto sarebbe fondata solo sulla valorizzazione della convivenza della Caprarucon il [OSCURATO:PERSONA], sulla sottoscrizione dei contratti e sui rapporti degli indagati conla società; la motivazione sarebbe apparente anche nella parte in cui afferma laresponsabilità amministrativa della società: il Tribunale, sul punto, si sarebbelimitato a rilevare che non sarebbero stati previsti meccanismi di controllo idoneiad impedire alla circolazione dei crediti inesistenti; l'affermazione sarebbetuttavia apodittica in quanto non sarebbero state indicate e procedure violate egli specifici presidi organizzativi che sarebbero mancanti; sarebbe apparenteanche la motivazione sulla falsità delle fatture; mancherebbe ogni valutazione inordine all’avanzamento dei lavori (non sarebbero state indicate le prestazionifatturate, le opere inesistenti e quelle parzialmente eseguite, né sarebbe statoindicato il criterio utilizzato per la valutazione e la concreta capacità dimostrativadei sopralluoghi e l'attendibilità delle dichiarazioni dei committenti);2.14. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.) inordine alla insufficienza del patrimonio societario a garantire la esecuzione dellafutura confisca;2.15. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.): siripeteva che sarebbe apparente la motivazione circa la sussistenza dell'elementosoggettivo in quanto (a) non sarebbero state indicate le opere direttamenteverificate dagli indagati e, dunque, la loro consapevolezza circa la falsità dellecertificazioni; (b) non sarebbero stati approfonditi i rapporti con i professionistiincaricati di certificare lo stato di avanzamento dei lavori. Inoltre, sarebbeapodittica anche l'affermazione secondo cui vi sarebbe stato un «sinergicocoordinamento» delle condotte degli indagati: in sintesi, si deduceva che nonsarebbe stato esplicitato il percorso logico per dimostrare che le fatture fosserofalse;2.16. violazione di legge (art. 321 cod. pen., art. 640-bis cod. pen.) nonsarebbe stata considerata la consulenza del dr. Tanzi circa la necessità diindicare con precisione quali fossero stati i metodi di calcolo in concreto utilizzatidagli investigatori e per quale ragione la ricostruzione tecnica alternativa fosseinfondata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In data 2 settembre 2026 perveniva in cassazione la rinuncia al ricorsopresentata personalmente dai tre indagati.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]