CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37685/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L'ihiPNb n .5'.;,,g..n"\P.í ej:coL`25.) [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano del 1° luglio 2021 con la quale è stata confermata la condanna alla pena di 600 euro di ammenda, in sostituzione della pena detentiva di giorni otto di arresto, ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano con sentenza del 19 gennaio 2021 per la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen., per aver lanciato in luogo abitato o lungo la pubblica via bombe-carta, fumogeni e fuochi pirotecnici contro il carcere di Bolzano alle ore 17,30 del 31 dicembre 2018, al fine di esprimere solidarietà ai detenuti ivi reclusi. 1.1. Deducono i ricorrenti violazione dell'art. 703 cod. pen. perché la motivazione della sentenza impugnata è basata sulla testimonianza di un funzionario della Digos della Questura di Bolzano il quale, pur non essendo stato presente sul posto, aveva dichiarato in dibattimento di aver avuto l'impressione che fosse stata lanciata una bomba, in base alle immagini dei filmati effettuati da altri operatori e da lui soltanto visionati. In realtà, i ricorrenti avrebbero avuto soltanto l'intenzione di festeggiare il Capodanno; inoltre, non vi sarebbe un solo elemento di prova idoneo a dimostrare che uno degli imputati, nel gruppo delle sedici persone presenti, fosse l'autore del lancio di petardi all'interno del cortile del carcere e sul camminamento riservato agli agenti di custodia. 1.2. Infine, gli imputati censurano la sentenza impugnata per la mancata motivazione sulla oggettiva pericolosità delle accensioni descritte dalla polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e, come tali, vanno dichiarati inammissibili. 1.1. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dai ricorrenti si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito. I ricorsi, infatti, non si confrontano con la parte della motivazione in cui i giudici di merito hanno spiegato che il funzionario Digos aveva riconosciuto i singoli imputati quali autori dei lanci dei petardi ripresi dai filmati, sicché sul riconoscimento del viso e dei tratti personali degli attuali ricorrenti si è fondata la valutazione dei giudici di merito, che hanno dato conto in maniera adeguata delle ragioni della propria decisione, con una motivazione congrua, immune dai denunciati vizi e sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione. Essa, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Sono inammissibili tutte le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Pertanto, deducendo motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, perché a pag. 4 della sentenza del G.i.p. del Tribunale ed a pag. 7 della sentenza di appello, che richiama e integra la motivazione della sentenza del giudice di primo grado, sono state svolte congrue argomentazioni sulla pericolosità dei lanci di petardi nel cortile e sul camminamento della polizia penitenziaria in servizio di vigilanza del carcere. Le specifiche argomentazioni svolte non sono state confutate dai ricorrenti se non in modo generico. Il vizio di motivazione, invece, deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3.000,00, per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in fav