CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2021
Cassazione n. 27732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 maggio 2021 il giudice del Tribunale di Velletri - in sede esecutiva - ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due distinte decisioni irrevocabili proposta da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si evidenzia la assenza di una visibile programmazione unitaria delle diverse condotte - condanna per usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale (già unificati) e per furto, risalenti al 2017 - poste in essere in luoghi e con modalità esec:utive diverse, oltre che in danno di differenti persone offese. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale. Si censura la mancata valutazione degli elementi oggettivi atti a sostenere l'identità del disegno criminoso, tra i quali il dato temporale (i fatti sono stati commessi a distanza di soli cinque giorni), l'omogeneità del bene giuridico offeso e la comune finalità di lucro motivata alla necessità di far fronte ai propri bisogni economici. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposi:o per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione di profili in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]