CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 1999
Cassazione n. 30359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1999 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5823/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, anche in relazione agli aumenti operati per la continuazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. Diversamente da quanto pare opinare il ricorrente, le circostanze attenuanti generiche sono state concesse sin dal primo grado e, in appello, la doglianza aveva investito la mancata riconosciuta prevalenza delle stesse. A tale doglianza la Corte territoriale ha motivatamente opposto di ritenere condivisibile la valutazione del giudizio di equivalenza operata dal primo giudice sui motivato rilievo dell'elevata quantità di principio attivo dello stupefacente ca- duto in sequestro e dell'assenza di elementi favorevoli deponenti nel senso della richiesta prevalenza, non potendo ritenersi elemento di pregio in tal sento la mis- siva manoscritta dell'imputato con la quale lo stesso chiede scusa e si dichiara pentito. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condi- visibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono ai sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia !imitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Lin., n. 10713 dei 25/02/2010, Con- taido, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'8/6/2017; Pennelli ; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez.. 3, n. 26908 dei 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). N. 5823/2023 R.G. Oltre a quanto sopra ricordato, anche a motivare la ritenuta congruità dei trattamento sanzionatorio, i giudici di appello hanno evidenziato anche la gravità della condotta, atteso che, insieme allo stupefacente e al materiale per il confe- zionamento in dosi dello stesso: l'odierno ricorrente deteneva illegalmente anche dei proiettili. 1 Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inarnmissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deie spese processuali e ai versamento della somma d tremila e ro aiia cassa dee ammende. Così deciso in Roma il 7 giugno 2023 Il