CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28216/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di indebito utilizzo di carte di credito, risulta reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, così che essi si mostrano privi di specificità e soltanto apparenti, in quanto eludono un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base della decisione e di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 2 e 3); rilevato che, inoltre, solo formalmente con la suddetta doglianza è stato denunciato un vizio riconducibile all'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc pen., mentre, in realtà, si contesta il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di merito, con valutazione aderente alle risultanze processuali, finendo così per prefigurare una rivalutazione e un diverso giudizio di rilevanza di quest'ultime, preclusi al sindacato dinanzi a questa Corte, essendo il controllo di legittimità finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17