CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1989
Cassazione n. 33735/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese che lo ha condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., realizzato mediante l'impossessamento di un'autovettura, situata all'interno di un garage di pertinenza dell'abitazione della persona offesa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolando due motivi. 3.11 difensore di parte civile ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denuncia erronea valutazione del compendio probatorio deducendo che il giudizio di condanna si fonda su un giudizio di verosimiglianza espresso dagli agenti di p.g. piuttosto che su un riconoscimento vero e proprio dell'imputato- è inammissibile in quanto affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa dalla sentenza impugnata che ha evidenziato il fatto che l'imputato, tramite una comparazione fra le immagini estratte dal sistema di videosorveglianza posta a presidio del /ocus commissi delitti e di un fotogramma riportante l'effigie del medesimo, è stato riconosciuto senza margini di incertezza. La censura non considera che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) dellamedesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). La deduzione difensiva legata alla contestuale sottoposizione dell'imputato alla misura cautelare degli arresti domiciliari non si confronta con la motivazione spesa dalla sentenza impugnata che ha escluso l'idoneità della circostanza suddetta a valere come alibi, anche in considerazione del fatto che, durante l'epoca di realizzazione del furto, non risultano eseguiti controlli presso l'abitazione del medesimo. 2. [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo, con cui la difesa contesta la configurabilità del garage dell'abitazione come pertinenza di priva dimora, è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Rv. 285470 - 01;Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Rv. 278446 - 01). 3. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; 4.La richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile dev'essere respinta, non avendo tale parte effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria ed essendosi limitata a presentare una richiesta priva di argomentazioni decisive, nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (v., tra molte, Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P P.Q.M