CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19526/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] Srph9 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano - nel giudizio resci.P. ,--.~— a carico di [OSCURATO:PERSONA], conseguente all'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16766/2020, che ha avuto a oggetto esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio, per non avere il Giudice di merito posto in continuazione la pena complessiva di anni otto di reclusione, inflitta per i delitti di cui ai capi a), b e c unificati, d,f,k - oggetto di giudicato parziale di cui alla sentenza n. 8180/2015 della Corte di appello di Milano - con quella di cui alla ordinanza della stessa Corte di appello, n. 409 del 2018, con la quale sono stati unificati in continuazione il solo capo F) di cui alla suddetta sentenza n. 8180/2015, e il fatto ( art. 73 D.P.R. n. 309/1990) giudicato con sentenza del G.i.p. di Forlì, n. 301/2014 - ha operato, sulla pena base di anni otto di reclusione, l'aumento in continuazione ( pari ad anni due e mesi sei di reclusione) per il solo reato giudicato dal G.I.P. di Forlì, così rideterminando la pena in complessivi anni dieci e mesi sei di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale svolge un solo motivo, denunciando violazione degli artt.627 co. 3 cod. proc. pen., in riferimento al combinato disposto degli artt. 627 co. 2, 624 e 671 cod. proc. pen., dolendosi della duplicazione dell'aumento a titolo di continuazione per il reato satellite di cui al capo F), ( una prima volta avvinto in continuazione nella ordinanza n. 409/2018, e la seconda nella sentenza che la Corte di appello). In sintesi si contesta che sia stato effettuato due volte l'aumento in continuazione, senza contemplare la diminuzione per la scelta del rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, per nuovo giudizio. 1.1. Con la sentenza del 17/12/2014 il GUP del Tribunale di Milano dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi a,b,c,d,f,k, condannandolo alla pena di anni otto di reclusione, previa diminuzione per il rito abbreviato, 1.2. Con sentenza n. 7879 del 19/12/2018 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la pena di anni otto di reclusione, previa unificazione dei reati di cui ai capi b e c. 2. Tale sentenza è stata annullata dalla I Sezione della Corte di cassazione (sentenza n. 16766/2020), limitatamente alla omessa determinazione della pena in continuazione con i fatti oggetto di ordinanza della medesima Corte di appello n. 409/2018, dopo avere dichiarato irrevocabile pena di anni otto di reclusione. Tale ordinanza, adottata in executivis dalla stessa Corte distrettuale,ha posto in continuazione i fatti giudicati dal GIP di Forlì con sentenza del 06/06/2014, irrevocabile in data 11/11/2015, e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti oggetto del solo capo F) giudicato dalla Corte di appello con sentenza n. 7879/2018. Anche la ordinanza n. 409/2018 è stata ritenuta irrevocabile dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione ( pg. 30 e ss.). 3. Nella vicenda in scrutinio vengono, dunque, in rilievo, ai fini della continuazione - in executivis- tra due giudicati: a) il primo giudicato è quello parziale (anni otto di reclusione) formatosi in relazione alla sentenza n. 7879/2018 della Corte di appello di Milano, che ha condannato il ricorrente, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi a,b,c,d,f,k, alla complessiva pena di anni otto di reclusione, operata la riduzione per il rito abbreviato. b) il secondo giudicato è quello cristallizzato nella ordinanza n. 409/2018, adottata, in sede di esecuzione, dalla Corte di appello di Milano, che - secondo quanto si legge nella sentenza impugnata - copre la misura della continuazione esterna tra il reato continuato di cui al solo capo F, oggetto di giudicato parziale di cui alla sentenza n. 8180/2015, e l'ulteriore delitto giudicato dal GIP di Forlì. 4. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, nel giudizio rescissorio, ha ravvisato il vincolo della continuazione tra il reato già giudicato dal GIP di Forlì e il capo F, giudicato con la sentenza n. 8180/2015 ( n. 7879/2018 CDA Milano ) e ha operato, sulla pena complessiva inflitta ( anni otto di reclusione) da quest'ultima decisione per i delitti di cui ai capi a,b,c,d,f,k, un aumento in continuazione, pari a anni due e mesi sei di reclusione ( pervenendo alla pena finale di anni 10 e mesi sei di reclusione), per il reato giudicato dal GIP di Forlì. 5.Senonchè, ciò che la sentenza rescindente n. 16766/2020 aveva rilevato, nel pronunciare l'annullamento della sentenza n. 7879/2018 della CDA di Milano, era che, nella ordinanza n. 409/2018, non era stato chiarito se l'aumento di due anni e sei mesi avesse avuto riguardo al solo reato sub F) oggetto della sentenza n. 8180/2015, o anche gli altri reati (capi D e K), pure definiti e posti in continuazione da quella stessa pronuncia. 6. Deduce, poi, la Difesa ricorrente che, tra i reati giudicati con la predetta sentenza n. 7879/2018 fosse ricompreso anche quello rubricato al capo F), e che la Corte di appello di Milano, nella sentenza impugnata ha finito per operare una seconda volta l'aumento in continuazione, per il reato di cui al capo F): una prima volta, tale reato è stato posto in continuazione nella sentenza n. 7879/2018; la seconda volta è entrato nel calsolo della continuazione che è stato operato dalla ordinanza n. 409/2018. 7. Eccepisce, inoltre, la Difesa, che la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, nell'operare l'aumento per il reato giudicato a Forlì, non ha operato la diminuzione per il rito. 8. Tanto premesso, osserva il Collegio che non risulta chiaro se, come ha dedotto la Difesa ricorrente, il reato di cui al capo F), compreso nel novero dei reati sui quali si è formato il giudicato parziale nella sentenza n. 8180/2015, pronunciata della Corte di appello di Milano, sia stato posto in continuazione nuovamente nell'ambito del calcolo operato dalla ordinanza n. 409/2018. 8.1. Ed è altresì fondato il rilievo relativo alla mancata riduzione per il rito, giacchè, certamente la sentenza n. 8180/2015 ( 7879/2018) è stata emessa all'esito del rito abbreviato; quanto a quella di Forlì, anch'essa è stata pronunciata dal GIP, e, dunque, nell'ambito di un rito alternativo. 9. La Corte di appello di Milano - nel rinnovato giudizio afferente esclusivamente al calcolo della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze n. 7879/2018 della Corte di appello di Milano e quelli cumulati nella ordinanza n. 409/2018 della stessa Corte - dovrà chiarire: - se l'ordinanza n. 409/2018, nel riconoscere il vincolo della continuazione con il fatto giudicato a Forlì, abbia fatto riferimento al solo capo F) della sentenza n. 7879/2018 oppure anche agli altri titoli di reato ritenuti avvinti in continuazione. -se il reato di cui al capo F) della sentenza n. 8180/2015 ( 7879/2018 della Corte di appello), giudicato e sanzionato da tale sentenza, nell'ambito del cumulo giuridico con gli altri titoli oggetto di quella decisione, sia stato anche considerato - una seconda volta - nell'ambito di altro cumulo giuridico, quello oggetto della ordinanza n. 409/2018. Una volta effettuato tale accertamento, sciogliendo i cumuli, dovrà determinare la pena complessiva, nell'individuare la quale dovrà tenere conto, dandone atto in sentenza, della riduzione per il rito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cor