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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 1989

Cassazione n. 44439/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05.02.1989 avverso la sentenza del 21/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] RILEVA E OSSERVA Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti.

La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello dell'imputato. 7)1 Il proposto ricorso, che si limita ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, un ipotetico vizio di motivazione sulla misura della pena applicata in relazione all'aumento di pena per la continuazione con altri fatti già oggetto di decisione irrevocabile, è proposto per ragioni che esulano dai motivi sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare, che non è illegale: ne consegue che il ricorrente non ha interesse, concreto e giuridicamente apprezzabile, alla proposizione dell'impugnazione rispetto ad un provvedimento che ha accolto la sua richiesta.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05.02.1989 avverso la sentenza del 21/03/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] RILEVA E OSSERVA Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello dell'imputato. 7)1 Il proposto ricorso, che si limita ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, un ipotetico vizio di motivazione sulla misura della pena applicata in relazione all'aumento di pena per la continuazione con altri fatti già oggetto di decisione irrevocabile, è proposto per ragioni che esulano dai motivi sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare, che non è illegale: ne consegue che il ricorrente non ha interesse, concreto e giuridicamente apprezzabile, alla proposizione dell'impugnazione rispetto ad un provvedimento che ha accolto la sua richiesta. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44439/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris