CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 16919/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 53/2021pubblicata il 18 gennaio 2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14108/2021Numero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 16919/2026lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del SostitutoData pubblicazione 29/05/2026Procuratore Generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dirigettare il ricorso;uditi l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente e gli Avv.ti NuriZaccardi e [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon citazione del 14 novembre 2011 [OSCURATO:PERSONA] ha evocato,davanti al Tribunale di Lecce, il Comune di Melissano per sentiredichiarare la risoluzione per grave inadempimento della parteconvenuta del contratto di compravendita, stipulato con attopubblico del 29.01.2017, con il quale aveva acquistato dall’entelocale – all’esito di aggiudicazione ad asta pubblica - un immobilesito in via [OSCURATO:PERSONA] composto da 4 appartamenti, per il prezzo dieuro 90.500,00 (poi ridotto a euro 70.000,00 in seguito atransazione), con condanna anche al risarcimento dei danniquantificati in euro 210.433,66. Ha dedotto al riguardo che avevaacquistato l’immobile nel 2002, ma non era stato stipulato il rogitoin quanto gli appartamenti erano occupati; con transazione del 2006,il prezzo di acquisto era stato ridotto, mentre il Comune di Melissanosi era impegnato a liberare gli appartamenti entro due anni; nel 2007era intervenuto il rogito, ma, allo scadere dei due anni, uno degliappartamenti era ancora occupato.Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenzan. 1711/2017, ha accolto la domanda di risoluzione e di risarcimentodel danno, pur diminuendone l’ammontare.Il Comune di Melissano ha proposto appello e la Corte d’appellodi Lecce, proposto appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], consentenza n. 53/2021, ha rigettato entrambi i gravami confermandola gravità dell’inadempimento del Comune sia al contratto dicompravendita sia all’atto di transazione, non potendosi richiedereal creditore di attivarsi per recuperare il bene e non poteva essererichiesta la dichiarazione della risoluzione parziale del contratto perNumero registro generale 14108/2021Numero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 16919/2026essere stato l’immobile venduto quale unico lotto; né era stata dataData pubblicazione 29/05/2026prova da parte dell’acquirente del danno lamentato.Il Comune di Melissano ha proposto ricorso per cassazione sullabase di sei motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 5-3-2026 e nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Procuratoregenerale, nella persona del cons. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria con le sue conclusioni; anche le parti hanno depositatomemoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo l’ente ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1480-1484 c.c. e 1316 c.c.,nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.Sostiene che il giudice del merito avrebbe dovuto dichiarare non larisoluzione totale del contratto, ma quella parziale, limitandosi,quindi, all’unico appartamento rimasto occupato.La corte territoriale avrebbe errato nel richiamare l’istitutodell’evizione parziale e gli artt. 1480 e 1484 c.c., atteso che ilcontroricorrente avrebbe ottenuto, in ogni caso, la proprietà di tuttigli alloggi. Inoltre, non vi sarebbe stata agli atti la prova che il [OSCURATO:PERSONA],senza l’alloggio occupato, non potesse destinare l’alloggio aresidenza, risultando dalle testimonianze che volesse utilizzare aquesto fine solo l’immobile al primo piano.Peraltro, i quattro immobili sarebbero stati separati catastalmente eabitabili autonomamente.In aggiunta a ciò, rappresenta che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito atale [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di vendere i quattro locali e che nelcontratto sarebbe stato specificato il corrispettivo per l’abitazione delprimo piano.Con il secondo motivo il Comune di Melissano prospetta laviolazione ed errata applicazione degli artt. 1453-1455 e 1218 c.c. el’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.Numero registro generale 14108/2021Numero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 16919/2026Afferma che la mancata consegna di un alloggio su quattro nonData pubblicazione 29/05/2026avrebbe integrato gli estremi di un inadempimento grave eimportante e che la qualificazione dell’obbligo di consegna come dirisultato, al cui inadempimento sarebbe conseguita una sorta diresponsabilità oggettiva, non avrebbe avuto alcuna incidenza sulprofilo della ripartizione dell’onere della prova. Infatti, l’attività delmedesimo Comune sarebbe stata del tutto adeguata a fareconseguire il risultato voluto, ossia la liberazione del bene.L’ostruzionismo del terzo al rilascio dell’appartamento sarebbe statopalesato solo dopo la stipula del rogito.Infine, la corte territoriale non avrebbe compiuto una valutazioneoggettiva della gravità dell’inadempimento, alla luce del complessivocorrispettivo pattuito per il contratto.Con il terzo motivo l’ente ricorrente contesta la violazionedell’art. 1489 c.c. e l’omesso esame di un punto decisivo dellacontroversia con riferimento all’esistenza di un rapporto locativo trail terzo ed esso Comune venditore, che avrebbe esclusol’occupazione sine titulo. Rappresenta la violazione dell’art. 115c.p.c.La corte territoriale avrebbe dovuto considerare operativo l’art. 1489c.c., avendo ravvisato l’esistenza di un rapporto locativo tra il terzoe il venditore.In realtà, detto rapporto non sarebbe mai esistito, con laconseguenza che il giudice del merito avrebbe dovuto respingere ladomanda attrice.Le censure, che possono essere trattate unitariamente, stante lastretta connessione, sono infondate.Innanzitutto, osserva il Collegio che l’art. 1476 c.c. prescrive che “Leobbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare lacosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà dellacosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa”.Numero registro generale 14108/2021Numero sezionale 567/2026In particolare, l’obbligo sub 1) è regolato dall’art. 1477 c.c., secondoNumero di raccolta generale 16919/2026cui “La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trDoatva apuvbabli cazlio ne 29/05/2026momento della vendita.Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnatainsieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno dellavendita.Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativialla proprietà e all’uso della cosa venduta”.La vicenda è chiaramente disciplinata da queste ultime disposizioni,della mancata consegna materiale al controricorrente di uno deiquattro appartamenti che egli aveva acquistato dal Comunericorrente. Non si pone, allora, un problema di evizione totale oparziale che, in tema di compravendita, si verifica solo quandol’acquirente sia privato, in tutto o in parte, del (diritto acquisito sul)bene alienato mentre, ad esempio, nell’ipotesi in cui, inalterato ildiritto nella sua estensione quantitativa, risulti inesistente la servitùpari dell’eventualità di esistenza di una servitù passiva nondichiarata, la mancanza di una qualitas fundi, con conseguenteapplicazione dell’art. 1489 c.c., estensivamente interpretato, ilquale, oltre ai rimedi sinallagmatici della risoluzione e della riduzionedel prezzo, consente anche il solo risarcimento del danno (Cass. Sez.2, n. 14324 del 24 giugno 2014).La giurisprudenza ha ben chiarito che vi è evizione totale o parzialesolo quando l’acquirente sia privato in tutto o in parte del benealienato ovvero il diritto trasferito perda le sue caratteristichequalitative o quantitative, mentre se la privazione riguardaesclusivamente limitazioni inerenti al godimento del bene oimposizioni di oneri che lascino integra l’acquisizione patrimoniale,trova applicazione l’art. 1489 c.c. concernente i vizi della cosavenduta (Cass. Sez. 2, n. 24055 del 25 settembre 2008).Numero registro generale 14108/2021Numero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 16919/2026Per aversi evizione è necessario, quindi, che il compratore sia privatoData pubblicazione 29/05/2026totalmente o parzialmente della proprietà dell’oggetto venduto.Proprio l’art. 1484 c.c., relativo alla evizione parziale, facomprendere la differenza tra le discipline in esame e la situazionede qua, che non incide sotto l’aspetto quantitativo sulla consistenzadell’oggetto trasferito. La dottrina ammette che si parli di evizioneparziale anche nel caso di perdita di un diritto accessorio al dirittotrasferito, del quale fosse stata presupposta l’esistenza nel contratto.L’esempio classico è quello di una servitù attiva che acceda al benecompravenduto.L’evizione del diritto di servitù, esplicatesi sul fondo servente e nonsu quello oggetto della vendita, resta, però, ben distinguibiledall’emergere di oneri o diritti reali o personali che ineriscono la cosatrasferita e ne diminuiscono il libero godimento, fattispecie descrittadall’art. 1489 c.c., disposizione che, peraltro, si esprime su un crinalesottile tra evizione e vizi (non a caso, la dottrina parla di “evizionelimitativa” a proposito dell’art. 1489 c.c.). Tuttavia, quel che siosserva nell’evizione è la violazione dell’impegno traslativo, sottoforma di mancata realizzazione o rimozione del trasferimento, che faperdere al diritto trasferito le sue caratteristiche qualitative oquantitative, mentre, laddove si osservino limitazioni di godimento ooneri che lascino salva l’acquisizione patrimoniale, pur incidendo sulvalore economico di quanto trasferito, non può parlarsi di evizione aisensi degli invocati artt. 1483 e 1484 c.c.Ad esempio, l’art. 1489 c.c. è venuto in rilievo, nella giurisprudenza,nell’eventualità di alienazione di immobile le cui potenzialitàedificatorie siano totalmente o parzialmente compromesse (Cass. n.1613/2003; Cass. n. 1352/1996), di vendita di cosa costruita inviolazione di limitazioni legali della proprietà, laddove l’applicazionedella garanzia prevista dall’art. 1489 c.c. (in luogo di quella propriadel paradigma dell’evizione) è stata ricollegata al fatto che erarimasta ferma l’identità strutturale della cosa (Cass. n. 6402/1984;Cass. n. 1346/1977; Cass. n. 3504/1975) e di situazioni (Cass., n.Numero registro generale 14108/2021Numero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 16919/202610523/2003) in cui il bene alienato si riveli inidoneo all’uso diData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]abitazione per il quale era stato acquistato, in presenza di unaclausola del regolamento di condominio contrattuale che vieti ilmutamento di destinazione d’uso dell’immobile da cantina adabitazione (dovendosi fare rientrare nella nozione di onere anche ipesi derivanti sulla cosa dalla sua natura condominiale).Pertanto, mentre l’evizione totale e parziale comportanouna limitazione quantitativa (il compratore è privato della proprietàdi tutto un bene o di una sua porzione), in caso di evizione limitativadetto bene rimane interamente di proprietà dell’acquirente, che vedelimitata solo qualitativamente la sua facoltà di goderne.Per l’esattezza, nella fattispecie ex art. 1489 c.c. il diritto di proprietàdel compratore è limitato dall’esistenza di diritti reali minori opersonali di terzi o di altri pesi (oneri, secondo il testo normativo) sulbene venduto.Diversamente dalle situazioni regolate dagli artt. 1483, 1484 e1489 c.c., invece, nel presente caso non viene in rilievo né unmancato trasferimento, totale o parziale, del diritto reale alienato (laproprietà dell’intero immobile è stata trasferita), né una limitazionedel godimento della res dovuta a diritti reali minori o personali diterzi o ad oneri (dagli atti emerge forse l’esistenza di un rapportolocativo considerato dall’ente locale non opponibile alcontroricorrente).Rileva, piuttosto, il principio per cui la mancata esecuzionedell’obbligo di consegna della cosa venduta costituisceinadempimento di una specifica ed autonoma obbligazione delcontratto sicché, ove totalmente o parzialmente inosservata, dettoinadempimento è regolato non già dalle specifiche disposizioni sullacompravendita, quali quelle riguardanti i termini e le condizionidell’azione di garanzia per vizi (art. 1495 c.c.), ma dalle normegenerali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con laconseguenza che l’acquirente, come qualsiasi creditore in genere,può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e ilNumero registro generale 14108/2021Numero sezionale 567/2026risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2,Numero di raccolta generale 16919/2026n. 3235 del 25 maggio 1984). Data pubblicazione 29/05/2026Pertanto, correttamente la corte d’appello ha esclusol’applicabilità dell’art. 1489 c.c., mentre non assume rilievo ilriferimento, contenuto in motivazione a pagina 5, agli artt. 1480 e1484 c.c., il quale è strumentale alla valutazione dell’importanzadell’inadempimento parziale di parte ricorrente ai finidell’applicazione del rimedio risolutorio di cui all’art. 1453 c.c.Infatti, dalla disciplina dell’evizione parziale il giudice del merito haricavato conferma della possibilità di dichiarare interamente risolto ilcontratto in esame pur in presenza della mancata consegna di unosolo dei quattro appartamenti.Comunque, si osserva la sostanziale irrilevanza dellecontestazioni che investono la qualificazione dell’azione esercitata,1489 c.c. l’originario attore avrebbe avuto il diritto di chiedere larisoluzione del contratto e il risarcimento del danno.Per ciò che concerne la questione della risoluzione parziale delcontratto, a prescindere dall’astratta possibilità di imporre all’attoreche chieda una risoluzione totale l’accoglimento di una domanda dirisoluzione parziale (in linea generale, non può il convenuto disporredella domanda introduttiva, né il giudice può farlo d’ufficio), si deverichiamare la giurisprudenza per la quale la risoluzione parziale delcontratto è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea,quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazionedel giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo perviolazione di legge o vizi logici - non da un’unica cosa infrazionabile,ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascunadi queste, separata dal tutto, mantenga un’autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile didiritti o di negoziazione distinti (Cass. Sez. 2, n. 2050 del 30 gennaio2026).Questa affermazione, però, va correttamente interpretata.Numero registro generale 14108/2021Numero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 16919/2026Nella specie, in cui il controricorrente ha domandato dall’inizio laData pubblicazione 29/05/2026risoluzione integrale del contratto, l’omessa consegna di parte di unares rileva nel senso che deve accertarsi se, secondo le circostanze,l’interessato “non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte”.Si tratta dell’applicazione dei comuni principi in tema di risoluzionedel contratto per inadempimento, in specie di quello ex art. 1455c.c., peraltro espressi, in termini analoghi, nella vendita di cosaparzialmente altrui (il che spiega il richiamo del giudice del meritoagli artt. 1480 e 1484 c.c.), con il giudice che era tenuto a verificare,nel caso in esame, la gravità dell’inadempimento.Al riguardo, la Corte d’appello di Lecce ha ben chiarito le ragionidella sua decisione, avendo precisato che il controricorrente avevaacquistato tutto l’immobile per destinarlo ad abitazione principale,tanto da avere in programma una ristrutturazione unitaria ecomplessa del bene. Inoltre, ha escluso che i beni avessero una loroindividualità economico funzionale, essendo stati venduti in un unicolotto ad un prezzo unitario per tutti i quattro appartamenti, cheavevano un solo accesso e si trovavano nel medesimo palazzo.Le considerazioni del Comune ricorrente sulle prove agli atti che,a suo avviso, contrasterebbero con l’esito della causa in appello, e ilrichiamo all’art. 115 c.p.c. sono inammissibili in questa sede, attesoche è il giudice del merito il solo che può valutare le risultanzeistruttorie (senza tenere conto che l’eventuale volontà delcontroricorrente, ipotizzata da parte ricorrente, di vendere gliappartamenti, pure se dimostrata, avrebbe reso palese come nonfosse tollerabile la permanenza, in uno di essi, del terzo occupante).Vi è stata, quindi, una valutazione obiettiva della gravitàdell’inadempimento, che ha considerato il complessivo corrispettivopattuito per il contratto.Nessun valore ha, poi, la menzione, nella sentenza impugnata,dell’esistenza di un’obbligazione di risultato.Numero registro generale 14108/2021Numero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 16919/2026A parte il fatto che la corte d’appello non ha mai fatto riferimentoData pubblicazione 29/05/2026a una responsabilità oggettiva, si evidenzia che nessuna violazionedei principi in tema di ripartizione dell’onere della prova vi è stata.In particolare, era il Comune che, vertendosi in materia diinadempimento contrattuale, avrebbe dovuto dimostrare che leobbligazioni sul medesimo gravanti non erano state adempiute percausa a lui non imputabile.Nella specie, tale prova non è stata fornita, se si considera chel’occupazione dell’appartamento era nota e che parte ricorrente siera impegnata a risolvere il problema entro due anni.Stando così le cose, il Comune doveva provare che, nonostante l’usodella normale diligenza, non era stato in grado di eseguiretempestivamente le prestazioni per circostanze a lui non riferibili; lasemplice attivazione delle normali procedure per il rilascio del bene,però, non comportano, di per sé, l’esclusione della responsabilità delsoggetto che si era specificamente impegnato a consegnarlo, ancheperché non risulta neppure quali particolarità abbia avuto la condottadel terzo occupante, al punto da non potere essere allontanatodall’appartamento in due anni nonostante non avesse titolo perrestarvi.La circostanza che l’ostruzionismo del terzo al rilasciodell’appartamento fosse stato palesato solo dopo la stipulazione delrogito non agevola la posizione del debitore, essendo prevedibileche, dato il tempo trascorso, non avesse intenzione di trasferirsi.Priva di incidenza sulla decisione è, infine, la censura chemenziona l’esistenza di un rapporto locativo tra il terzo e il Comunevenditore.2) Con il quarto motivo parte ricorrente prospetta la violazioneed errata applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. con riferimentoal comportamento inerte e colposo del [OSCURATO:PERSONA], il quale non si sarebbeavvalso dei più idonei strumenti di tutela per ottenere la consegnadel bene dal terzo occupante.La censura è infondata.Numero registro generale 14108/2021Numero sezionale 567/2026Numero di raccolta generale 16919/2026L’art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per ilData pubblicazione 29/05/2026danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l’uso della normalediligenza, impone a quest’ultimo una condotta attiva, espressionedell’obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenzedell’altrui comportamento dannoso, intendendosi compresenell’ambito dell’ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltantoquelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali dacomportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.Nella specie, parte ricorrente non ha neppure indicato le attivitàche il controricorrente avrebbe dovuto compiere.Peraltro, egli non era tenuto a condotte di particolare rilievo e lacorte territoriale ha ben spiegato che il controricorrente avevaproposto un ricorso d’urgenza e che il Comune di Melissano avrebbeavuto la possibilità di liberare l’immobile anche prima della venditase si fosse attivato tempestivamente.In ogni caso, non è accoglibile la pretesa di parte ricorrente diporre a carico del controricorrente l’esecuzione di un obbligo su di leispecificamente gravante.3) Con il quinto motivo parte ricorrente contesta la violazione ederrata applicazione dell’art. 1223 c.c. con riferimento al risarcimentodel danno da inadempimento accordato quanto al profilo dellacausalità e della colpa.A suo avviso non le sarebbero imputabili il mancato sgomberodell’appartamento e, in ogni caso, i costi relativi al mutuo contrattoe quelli di ristrutturazione e ICI concernenti gli altri cespiti.Si tratta di censura infondata.Infatti, per le ragioni già esposte, la corte territoriale hacorrettamente ritenuto di risolvere l’intero contratto, escludendo chel’inadempimento non fosse imputabile a parte ricorrente.Quanto ai costi da risarcire, si osserva che il risarcimento deldanno non può non comprendere le spese che, se non fosse statoconcluso il contratto totalmente risolto, non sarebbero statesostenute.Numero registro generale 14108/2021Numero sezionale 567/2026Pertanto, giustamente il Comune ricorrente è stato condannato aNumero di raccolta generale 16919/2026rimborsare l’importo del mutuo, i costi di ristrutturazione eD la’tIaC puIb bcliocanzio ne 29/05/2026riguardo a tutti gli appartamenti, atteso che, con la risoluzione, ilcontroricorrente ne aveva definitivamente perso la proprietà.4) Con il sesto motivo parte ricorrente lamenta la violazione ederronea applicazione dell’art. 92 c.p.c. in quanto la corte territorialenon avrebbe disposto la compensazione delle spese di lite in primogrado, alla luce dell’accoglimento solo parziale delle domande dicontroparte.La censura è infondata.La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di spese processuali,l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domandaarticolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domandecontrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti oin caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata inpiù capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa alpagamento delle spese processuali in favore della partesoccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totaleo parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92,comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 32061 del 31 ottobre 2022).Nella specie, secondo parte ricorrente la compensazione avrebbedovuto essere disposta in ragione dell’accoglimento solo parzialedella domanda di risarcimento del danno, il che contrasta proprio conl’appena menzionata giurisprudenza.5) Il ricorso va rigettato in applicazione dei seguenti principi didiritto:«La mancata esecuzione dell’obbligo di consegna della cosavenduta costituisce inadempimento di una specifica ed autonomaobbligazione del contratto sicché, ove totalmente o parzialmenteinosservata, detto inadempimento è regolato non già dalle specifichedisposizioni sulla compravendita, quali quelle riguardanti i termini ele condizioni dell’azione di garanzia per vizi (art. 1495 c.c.), ma dalleNumero registro generale 14108/2021Numero sezionale 567/2026norme generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, conNumero di raccolta generale 16919/2026la conseguenza che l’acquirente, come qualsiasi creditore inD agtae punbeblriceaz,io ne 29/05/2026può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e ilrisarcimento del danno ai sensi dell’art. 1453 c.c.».Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquidain complessivi euro 7.500,00 per compenso ed euro 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadi parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 5 marzo2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]