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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2020

Cassazione n. 39580/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FODARONI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 13 gennaio 2020 la Corte di appello di Messina confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di truffa e l'aveva condannata alla pena di sei mesi di reclusione e 400 euro di multa, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.

2.1. Vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, cui i giudici di merito sono pervenuti "sulla base di una mera presunzione, dando per provati i fatti così come ricostruiti dalla persona offesa".

2.2. Mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.3.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. 3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

5. In punto di responsabilità, non sussiste il vizio motivazionale denunciato dal ricorrente, peraltro genericamente, senza specificare da quale dei tre vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che si pongono in rapporto di alternatività (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione; Sez. 2, n. 38676 del 25/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541), sarebbe affetta la sentenza impugnata.

I giudici di merito hanno attentamente vagliato l'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in ossequio al principio secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n.6 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730).

Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v.

Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

In particolare, i giudici di merito, con una "doppia conforme", a supporto delle dichiarazioni della parte civile, hanno valorizzato anche la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], la documentazione fotografica„ la mancanza dei pezzi di ricambio e il sopralluogo dei Carabinieri, ritenendo provato che l'imputata consegnò a [OSCURATO:PERSONA] non la barca nuova, usata solo quindici giorni, che le era stata affidata in deposito, bensì una barca usata, facendogli credere di avere eseguito lavori di ristrutturazione, per i quali aveva incassato la somma di 500 euro, dopo avere richiesto al proprietario quella di 2.050 euro.

Soltanto dopo averla messa in mare, [OSCURATO:PERSONA] si rese conto che certamente l'imbarcazione consegnatagli non era quella nuova acquistata dalla Marino un anno prima, bensì un natante diverso.

Questo, dunque, fu il danno patrimoniale patito dalla parte civile, che in precedenza aveva rifiutato una proposta di vendita della barca che gli aveva fatto l'imputata, nella disponibilità della quale, dunque, era tornato il natante ceduto un anno prima a [OSCURATO:PERSONA], utilizzato per soli quindici giorni.

La motivazione della sentenza, dunque, non è mancante né illogica o contraddittoria e a questa Corte è comunque preclusa «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, cla contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 25119 del 13/05/2021, Quattrone, non mass.).

6. Privi di ogni fondamento sono anche gli altri due motivi.

Nell'atto di appello le richieste di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e di riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. erano state formulate in modo assai generico, senza la specifica indicazione delle ragioni eh fatto e degli elementi di diritto a sostegno delle stesse richieste, come richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. d), del codice di rito.

La motivazione della sentenza impugnata non è affatto mancante e, a fronte di motivi così generici, risulta adeguata pur se sinteticamente espressa, con riferimento alla gravità della condotta (in precedenza descritta) e all'entità del danno cagionato, costituito dall'avere consegnato una barca usata, sia pure ristrutturata (dietro pagamento della somma di 500 euro), in luogo di quella acquistata un anno prima da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, dunque, con motivazione incensurabile, ha escluso che l'offesa arrecata ed il danno patrimoniale causato fossero stati di particolare tenuità.

Va ribadito che il giudizio finale di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v.

Sez. 2, n. 9113 del 17/2/2021, Frappampina, Rv. 280663, in motivazione).

Inoltre, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, In motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 7468 del 17/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

7. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 ottobre 2021.

Sentenza a motivazione semplificata. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FODARONI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 13 gennaio 2020 la Corte di appello di Messina confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di truffa e l'aveva condannata alla pena di sei mesi di reclusione e 400 euro di multa, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento del danno subito dalla parte civile. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, cui i giudici di merito sono pervenuti "sulla base di una mera presunzione, dando per provati i fatti così come ricostruiti dalla persona offesa". 2.2. Mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 5. In punto di responsabilità, non sussiste il vizio motivazionale denunciato dal ricorrente, peraltro genericamente, senza specificare da quale dei tre vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che si pongono in rapporto di alternatività (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione; Sez. 2, n. 38676 del 25/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541), sarebbe affetta la sentenza impugnata. I giudici di merito hanno attentamente vagliato l'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in ossequio al principio secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n.6 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730). Le Sezioni unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). In particolare, i giudici di merito, con una "doppia conforme", a supporto delle dichiarazioni della parte civile, hanno valorizzato anche la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], la documentazione fotografica„ la mancanza dei pezzi di ricambio e il sopralluogo dei Carabinieri, ritenendo provato che l'imputata consegnò a [OSCURATO:PERSONA] non la barca nuova, usata solo quindici giorni, che le era stata affidata in deposito, bensì una barca usata, facendogli credere di avere eseguito lavori di ristrutturazione, per i quali aveva incassato la somma di 500 euro, dopo avere richiesto al proprietario quella di 2.050 euro. Soltanto dopo averla messa in mare, [OSCURATO:PERSONA] si rese conto che certamente l'imbarcazione consegnatagli non era quella nuova acquistata dalla Marino un anno prima, bensì un natante diverso. Questo, dunque, fu il danno patrimoniale patito dalla parte civile, che in precedenza aveva rifiutato una proposta di vendita della barca che gli aveva fatto l'imputata, nella disponibilità della quale, dunque, era tornato il natante ceduto un anno prima a [OSCURATO:PERSONA], utilizzato per soli quindici giorni. La motivazione della sentenza, dunque, non è mancante né illogica o contraddittoria e a questa Corte è comunque preclusa «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, cla contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 25119 del 13/05/2021, Quattrone, non mass.). 6. Privi di ogni fondamento sono anche gli altri due motivi. Nell'atto di appello le richieste di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e di riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. erano state formulate in modo assai generico, senza la specifica indicazione delle ragioni eh fatto e degli elementi di diritto a sostegno delle stesse richieste, come richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. d), del codice di rito. La motivazione della sentenza impugnata non è affatto mancante e, a fronte di motivi così generici, risulta adeguata pur se sinteticamente espressa, con riferimento alla gravità della condotta (in precedenza descritta) e all'entità del danno cagionato, costituito dall'avere consegnato una barca usata, sia pure ristrutturata (dietro pagamento della somma di 500 euro), in luogo di quella acquistata un anno prima da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, dunque, con motivazione incensurabile, ha escluso che l'offesa arrecata ed il danno patrimoniale causato fossero stati di particolare tenuità. Va ribadito che il giudizio finale di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 2, n. 9113 del 17/2/2021, Frappampina, Rv. 280663, in motivazione). Inoltre, l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, In motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 7468 del 17/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 7. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. [OSCURATO:PERSONA]
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