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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 31486/2026

Testo disponibile della fonte

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eglianza di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con l’ordinanza del 12 febbraio2026, ha respinto il reclamo interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] del Dipartimento dell’AmministrazionePenitenziaria del Ministero della Giustizia ha disposo nei suoi confronti il regimedella sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. per la durata di sei mesi.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, amezzo del difensore ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 14-bis e 14-quater ord. pen. con riferimento al percorsogiustificativo indicato nel provvedimento impugnato.3.

In data 18 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione agli artt. 14-bis e 14-quater ord. pen. conriferimento al percorso giustificativo indicato nel provvedimento impugnato.La doglianza è manifestamente infondata.2.1.

Come pure da ultimo ribadito da Sez. 1, n. 33241 del 3/4/2024,Cinque, n.m., l'art. 14-bis ord. pen. stabilisce che possono essere sottoposti aregime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi,prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, icondannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenticompromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) che con laviolenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) chenella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenutinei loro confronti.La norma va correlata con il successivo art. 14-quater ord. pen. chestabilisce quale debba essere il contenuto del regime di sorveglianza speciale,precisando che le restrizioni applicate devono essere motivate, nonché«strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza», enon possono in ogni caso riguardare i diritti e le esigenze del detenuto attinentialle materie elencate nel quarto comma dello stesso art. 14-quater.2.2.

Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato, conil riferimento puntuale ai quattro episodi che si sono verificati, rende adeguatoconto della valutazione effettuata circa l’evoluzione della condotta tenuta dalricorrente nell’arco di diciotto mesi e di come questa abbia assunto forme chesono transitate dal rilievo disciplinare verso ben più gravi esternazioni dirilevanza penale.Sotto tale profilo, pertanto, il giudice ha pienamente assolto l’obbligo diverifica circa la legittimità del regime imposto e la motivazione, in assenza dievidenti vizi logici, non è sindacabile in questa sede e ciò anche con riferimentoalla conclusione in termini predittivi quanto ai rischi per l’ordine e la sicurezzainterni dell’istituto.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eglianza di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con l’ordinanza del 12 febbraio2026, ha respinto il reclamo interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] del Dipartimento dell’AmministrazionePenitenziaria del Ministero della Giustizia ha disposo nei suoi confronti il regimedella sorveglianza particolare ex art. 14-bis ord. pen. per la durata di sei mesi.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, amezzo del difensore ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 14-bis e 14-quater ord. pen. con riferimento al percorsogiustificativo indicato nel provvedimento impugnato.3. In data 18 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione agli artt. 14-bis e 14-quater ord. pen. conriferimento al percorso giustificativo indicato nel provvedimento impugnato.La doglianza è manifestamente infondata.2.1. Come pure da ultimo ribadito da Sez. 1, n. 33241 del 3/4/2024,Cinque, n.m., l'art. 14-bis ord. pen. stabilisce che possono essere sottoposti aregime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi,prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, icondannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenticompromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) che con laviolenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) chenella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenutinei loro confronti.La norma va correlata con il successivo art. 14-quater ord. pen. chestabilisce quale debba essere il contenuto del regime di sorveglianza speciale,precisando che le restrizioni applicate devono essere motivate, nonché«strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza», enon possono in ogni caso riguardare i diritti e le esigenze del detenuto attinentialle materie elencate nel quarto comma dello stesso art. 14-quater.2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato, conil riferimento puntuale ai quattro episodi che si sono verificati, rende adeguatoconto della valutazione effettuata circa l’evoluzione della condotta tenuta dalricorrente nell’arco di diciotto mesi e di come questa abbia assunto forme chesono transitate dal rilievo disciplinare verso ben più gravi esternazioni dirilevanza penale.Sotto tale profilo, pertanto, il giudice ha pienamente assolto l’obbligo diverifica circa la legittimità del regime imposto e la motivazione, in assenza dievidenti vizi logici, non è sindacabile in questa sede e ciò anche con riferimentoalla conclusione in termini predittivi quanto ai rischi per l’ordine e la sicurezzainterni dell’istituto.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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