Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39681/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza - pur dando atto degli elementi positivi evidenziati dal gruppo di osservazione, che si è espresso favorevolmente sulla concessione della misura alternativa - ha motivato il diniego in base al non ancora maturato distacco dalle ragioni delle scelte criminose, desunto dalle recenti condanne per delitti contro il patrimonio, nonché dalle problematiche condizioni economiche del nucleo familiare, elemento potenzialmente c:riminogeno; si è , altresì evidenziata l'opportunità di un'occupazione all'interno dell'istituzione carceraria, con modalità tali da rendere più sicuro il rientro dell'Alamia nel tessuto sociale.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione, in ciascuna delle declinazioni normative, per avere il Tribunale di sorveglianza respinto l'istanza di detenzione domiciliare nonostante i plurimi indici favorevoli emergenti dalla relazione di sintesi.

Si è dunque stigmatizzato il netto contrasto tra i dati acquisiti nell'istruttoria e la decisione finale dell'impugnata ordinanza, la cui motivazione è stata ritenuta contraddittoria ed illogica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

I motivi proposti dalla difesa lamentano illogicità e contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale ha adottato il provvedimento reiettivo ignorando elementi favorevoli al ricorrente.

1.1. Ritiene questa Corte che la determinazione del Tribunale di sorve- glianza in ordine al diniego della misura alternativa sia stata sostanzialmente corretta e congruamente motivata.

L'impugnata ordinanza, all'esito dell'istruttoria (per inciso, scevra da valutazioni "lombrosiane", ma fondata anche su elementi tratti dalla biografia dell'interessato, necessari per la valutazione di adeguatezza dell'invocata misura) ha concluso per la persistenza del rischio di recidiva, non soltanto durante l'esecuzione penale, ma anche in prospettiva futura, così ritenendo prematuro l'avvio di un'esperienza detentiva domestica.

Pertanto, la considerazione positiva per il percorso inframurario finora svolto dal condannato non è in contraddizione con il paventato rischio di ricaduta nella commissione di reati contro il patrimonio, concretizzato dall'esistenza di un 2 5{t(( procedimento in corso per tentato furto aggravato, e dalle numerose segnala- zioni di polizia per episodi di borseggio attuati su mezzi pubblici.

1.2. Nel caso in esame, tali valutaziohi sono state effettuate nella corretta prospettiva dell'utilità della misura alternativa al recupero del condannato, e l'impugnata ordinanza ha specificato che la detenzione domiciliare non appare idonea a prevenire il pericolo di recidiva.

Tale determinazione è corretta alla luce del principio per cui il Tribunale di sorveglianza deve dare conto della presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati, potendo detti elementi riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero (Sez. 1, n. 56703 del 05/06/2018, Bonsignore, Rv. 274657).

Invero, il Tribunale torinese ha individuato criticità nelle caratteristiche di personalità dell'Alamia e negli esiti dell'indagine sulla condotta del medesimo in libertà, elemenl:i ritenuti pregnanti in senso negativo, pur a fronte di un soddisfacente percorso inframurario.

Va ribadito che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, la cui valutazione costituisce una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).

2. Ne consegue il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 27 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza - pur dando atto degli elementi positivi evidenziati dal gruppo di osservazione, che si è espresso favorevolmente sulla concessione della misura alternativa - ha motivato il diniego in base al non ancora maturato distacco dalle ragioni delle scelte criminose, desunto dalle recenti condanne per delitti contro il patrimonio, nonché dalle problematiche condizioni economiche del nucleo familiare, elemento potenzialmente c:riminogeno; si è , altresì evidenziata l'opportunità di un'occupazione all'interno dell'istituzione carceraria, con modalità tali da rendere più sicuro il rientro dell'Alamia nel tessuto sociale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione, in ciascuna delle declinazioni normative, per avere il Tribunale di sorveglianza respinto l'istanza di detenzione domiciliare nonostante i plurimi indici favorevoli emergenti dalla relazione di sintesi. Si è dunque stigmatizzato il netto contrasto tra i dati acquisiti nell'istruttoria e la decisione finale dell'impugnata ordinanza, la cui motivazione è stata ritenuta contraddittoria ed illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. I motivi proposti dalla difesa lamentano illogicità e contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale ha adottato il provvedimento reiettivo ignorando elementi favorevoli al ricorrente. 1.1. Ritiene questa Corte che la determinazione del Tribunale di sorve- glianza in ordine al diniego della misura alternativa sia stata sostanzialmente corretta e congruamente motivata. L'impugnata ordinanza, all'esito dell'istruttoria (per inciso, scevra da valutazioni "lombrosiane", ma fondata anche su elementi tratti dalla biografia dell'interessato, necessari per la valutazione di adeguatezza dell'invocata misura) ha concluso per la persistenza del rischio di recidiva, non soltanto durante l'esecuzione penale, ma anche in prospettiva futura, così ritenendo prematuro l'avvio di un'esperienza detentiva domestica. Pertanto, la considerazione positiva per il percorso inframurario finora svolto dal condannato non è in contraddizione con il paventato rischio di ricaduta nella commissione di reati contro il patrimonio, concretizzato dall'esistenza di un 2 5{t(( procedimento in corso per tentato furto aggravato, e dalle numerose segnala- zioni di polizia per episodi di borseggio attuati su mezzi pubblici. 1.2. Nel caso in esame, tali valutaziohi sono state effettuate nella corretta prospettiva dell'utilità della misura alternativa al recupero del condannato, e l'impugnata ordinanza ha specificato che la detenzione domiciliare non appare idonea a prevenire il pericolo di recidiva. Tale determinazione è corretta alla luce del principio per cui il Tribunale di sorveglianza deve dare conto della presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati, potendo detti elementi riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero (Sez. 1, n. 56703 del 05/06/2018, Bonsignore, Rv. 274657). Invero, il Tribunale torinese ha individuato criticità nelle caratteristiche di personalità dell'Alamia e negli esiti dell'indagine sulla condotta del medesimo in libertà, elemenl:i ritenuti pregnanti in senso negativo, pur a fronte di un soddisfacente percorso inframurario. Va ribadito che rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, la cui valutazione costituisce una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540). 2. Ne consegue il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 27 aprile
Sentenza Cassazione n. 39681/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris