CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22809/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mennella unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3714/2024 deposi-tata il 24/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/04/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7744/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 22809/2026Data pubblicazione 06/07/2026Rilevato in fatto e Ritenuto in diritto1. Il presente giudizio trae origine dal ricorso del 18.3.2011, con cuil'[OSCURATO:PERSONA] ha agito innanzi al Tribunale di Na-poli, per ottenere l'annullamento e/o la disapplicazione del decreto diri-genziale n. 783 del 21.12.2010 e degli atti connessi, con cui la RegioneCampania aveva disposto la revoca parziale del finanziamento concessoper il progetto “Mamme e non solo” e la restituzione delle somme erogate.2. Nel costituirsi, la Regione [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto domanda riconven-zionale volta all'accertamento della legittimità della revoca parziale del fi-nanziamento e dell'inadempimento dell'Associazione, con conseguentecondanna alla restituzione di € 125.693,61, oltre interessi, rivalutazione espese di giudizio.3. L'adito Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8112/2019, ha parzial-mente accolto la domanda principale e quella riconvenzionale e, per l'ef-fetto, ha dichiarato dovuta dall'Associazione alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] la mi-nor somma di € 43.621,47.4. A seguito di gravame, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n.3714/2024, ha rigettato l'appello principale e accolto l'incidentale, con-dannando l'Associazione al pagamento in favore della Regione di €125.693,61.5. Ha proposto ricorso per cassazione l'Associazione, notificato il 24/3/2025, affidandolo a sei motivi.6. Ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:SOCIETA].7. Preliminarmente all'adunanza odierna in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], le partihanno depositato atto congiunto, contenente la rinuncia da parte dell'As-sociazione al ricorso per cassazione, con contestuale accettazione della ri-nuncia da parte della Regione [OSCURATO:SOCIETA], e conseguente richiesta di di-chiarazione di estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.,e compensazione delle spese di lite.Numero registro generale 7744/2025Numero sezionale 1604/2026Numero di raccolta generale 22809/2026Data pubblicazione 06/07/20268. Ciò posto, il Collegio, in applicazione dell'art. 391 cod. proc. civ., di-chiara l'estinzione del giudizio, senza che occorra provvedere al regola-mento delle spese di lite, attesa l'accettazione della rinuncia. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da par-te del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n.115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/04/2026.Il PresidenteGuido Mercolino