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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 23365/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9623-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA di [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente avverso la sentenza n. 603/2021 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Terni 20 luglio 202 1, n. 603.

Il Tribunale di Terni – quale giudice di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 1188/2019 –accertava la responsabilità della ricorrente per i danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] a causa delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla terrazza a livello, con funzione di lastrico solare, dell’appartamento di proprietà di Ruco.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata dal controricorrente, che eccepisce l’improcedibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va rilevato che, come risulta dalla attestazione della cancelleria datata 25 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato il ricorso per cassazione, che è stato notificato in data 17 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

L’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, che è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente (cfr., da ultimo, Cass. n. 29889/2022).

La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha infatti il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e a evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (così Cass. n. 27571/2020).

Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.

2. Lespese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.200 , di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9623-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA di [OSCURATO:PERSONA] 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente avverso la sentenza n. 603/2021 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Terni 20 luglio 202 1, n. 603. Il Tribunale di Terni – quale giudice di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 1188/2019 –accertava la responsabilità della ricorrente per i danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] a causa delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla terrazza a livello, con funzione di lastrico solare, dell’appartamento di proprietà di Ruco. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dal controricorrente, che eccepisce l’improcedibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevato che, come risulta dalla attestazione della cancelleria datata 25 ottobre 2022, [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato il ricorso per cassazione, che è stato notificato in data 17 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, che è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente (cfr., da ultimo, Cass. n. 29889/2022). La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha infatti il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese e a evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (così Cass. n. 27571/2020). Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. 2. Lespese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.200 , di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella
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