CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 18070/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in data 04 luglio 2023, l'ha condannata alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, per il reato di: cui agli artt. 56, 575 e 577 cod.pen. commesso in danno del fratello, colpendolo„al petto con un coltello; rilevato che la ricorrente deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sostenendo l'eccessività della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché generico e manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ampiamente motivato, in modo non illogico né contraddittorio, le ragioni della conferma del bilanciamento tra le attenuanti generiche e l'aggravante solo in termini di equivalenza, e le ragioni della riduzione della pena al minimo edittale, ed avendo la ricorrente impugnato tale motivazione senza esplicitare, in termini concreti, quali siano gli ulteriori elementi favorevoli non esaminati dal giudice di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P. Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]