CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10683/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00S6VBV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, ha ravvisato, con riguardo al capo n, l'ipotesi di cui all'art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 476 e 482 cod. pen.; ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di cui all'art. 376 cod. pen. (capo a.), rideterminando in mitis la pena; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla decisione di non assolvere l'imputato - e che il secondo motivo di ricorso - che assume il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena - sono patentemente generici poiché si affidano a enunciati assertivi, del tutto inidonei a costituire rituali critiche di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03