CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24113-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 266/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazi one avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 266/2021, nella parte in cui ha considerato cessata la materia del contendere rispetto al primo motivo di gravame da egli fatto valere, motivo che denunciava la mancata produzione o comunque la mancata menzione nel provvedimento di trasferimento dei beni ex art. 2932 c.c. della regolarità urbanistica e catastale di uno dei fabbricati e dei terreni oggetto di trasferimento. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria in cui si riporta al ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.”: la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare una circostanza fondamentale, ossia che nel momento in cui il giudizio è stato introdotto, e anche quando la sentenza di primo grado è stata pronunciata, la domanda non poteva essere accolta, a nulla rilevando che i venditori abbiano sanato le proprie “omissioni” nel giudizio di secondo grado. Il motivo è inammissibile. Anzitutto, la circostanza di cui si denuncia il mancato esame non è un fatto storico, così che è erroneo il richiamo al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Inoltre, questa Corte ha chiarito che la presenza delle dichiarazioni sugli estremi della conformità edilizia e urbanistica integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicché la produzione di tale dichiarazione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti (in termini, cfr. Cass. 12654/2020, menzionata dal ricorrente, nonchè Cass. 6684/2019). L’affermazione della Corte dell’avvenuta cessazionedella materia del contendere in relazione alla questione è pertanto corretta, alla luce del deposito della documentazione quanto meno in appello (come dichiara lo stesso ricorrente a p. 22 del ricorso). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis