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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13355/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Firenze.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha conclusd Mammissibilità del ricorso.

Nessun avvocato è comparso per la difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Pistoia che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 a lui ascritti nell'imputazione provvisoria.2.

Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, eccependo, con unico motivo, la nullità dell'ordinanza cautelare per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. in relazione alla ravvisata esigenza cautelare di cui alla lett. a) dell'art. 274 cod. proc. pen., avendo il giudicante omesso di indicare la data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere.

Deduce che sulla questione, riproposta in sede di riesame, il Tribunale non si è pronunciato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. L'unica doglianza dedotta è manifestamente infondata, atteso che la giurisprudenza di legittimità è pacifica e costante nell'affermare che il termine previsto dall'art. 292, comma secondo, lett. d) icod. proc. pen., di scadenza della misura coercitiva personale in relazione alle indagini da compiere, è rilevante solo allorché questa sia disposta esclusivamente al fine di garantire l'esigenza cautelare di acquisizione e di genuinità della prova, non quando concorrano esigenze cautelari diverse, perché in tal caso l'apposizione di esso si rivela del tutto superflua (cfr. Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678 - 01; Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, dep. 2016, De, Rv. 265892 - 01; Sez. 6, n. 10785 del 21/12/2010, dep. 2011, Paglino, Rv. 249586 - 01; Sez. 6, n. 44809 del 06/11/2003, Segreto, Rv. 227657 - 01).

3. Nel caso di specie, la misura cautelare è stata disposta (anche) in virtù della ricorrenza del pericolo di reiterazione del reato, ai sensi dell'art. 27 comma 3 cod. proc. pen., esigenza che non ha formato oggetto di contestazione neppure nella presente sede; e l'ordinanza impugnata, riguardo all'istanza, subordinata, in scrutinio, ha evidenziato proprio tale aspetto, sicché nessun difetto di motivazione è ravvisabile nel provvedimento impugnato.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 25 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Firenze. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha conclusd Mammissibilità del ricorso. Nessun avvocato è comparso per la difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze, in sede di riesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Pistoia che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 a lui ascritti nell'imputazione provvisoria.2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, eccependo, con unico motivo, la nullità dell'ordinanza cautelare per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. in relazione alla ravvisata esigenza cautelare di cui alla lett. a) dell'art. 274 cod. proc. pen., avendo il giudicante omesso di indicare la data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere. Deduce che sulla questione, riproposta in sede di riesame, il Tribunale non si è pronunciato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. L'unica doglianza dedotta è manifestamente infondata, atteso che la giurisprudenza di legittimità è pacifica e costante nell'affermare che il termine previsto dall'art. 292, comma secondo, lett. d) icod. proc. pen., di scadenza della misura coercitiva personale in relazione alle indagini da compiere, è rilevante solo allorché questa sia disposta esclusivamente al fine di garantire l'esigenza cautelare di acquisizione e di genuinità della prova, non quando concorrano esigenze cautelari diverse, perché in tal caso l'apposizione di esso si rivela del tutto superflua (cfr. Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021, Bucaria, Rv. 280678 - 01; Sez. 6, n. 1094 del 18/12/2015, dep. 2016, De, Rv. 265892 - 01; Sez. 6, n. 10785 del 21/12/2010, dep. 2011, Paglino, Rv. 249586 - 01; Sez. 6, n. 44809 del 06/11/2003, Segreto, Rv. 227657 - 01). 3. Nel caso di specie, la misura cautelare è stata disposta (anche) in virtù della ricorrenza del pericolo di reiterazione del reato, ai sensi dell'art. 27 comma 3 cod. proc. pen., esigenza che non ha formato oggetto di contestazione neppure nella presente sede; e l'ordinanza impugnata, riguardo all'istanza, subordinata, in scrutinio, ha evidenziato proprio tale aspetto, sicché nessun difetto di motivazione è ravvisabile nel provvedimento impugnato. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 febbra