CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 30807/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L L. cav•ce..1:,9,ve cleC --d1t--6-1WPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e ì é L'1/ "4-1 ‘1, CA'(A-t, udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 589-bis, commi 1, 4 e 8 cod. pen., perché, per colpa generica e per violazione dell'art. 141, commi 1 e 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perdeva il controllo dell'auto [OSCURATO:PERSONA], che andava ad urtare con la fiancata sinistra contro il new jersey, per poi ribaltarsi per circa 1.50 metri, fino a fermarsi poggiata sulla fiancata destra. In esito a tale condotta,, i trasportati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano sbalzati all'esterno dell'autovettura e rimanevano a terra: il primo riportava le lesioni descritte nel capo di imputazione, il secondo decedeva due giorni dopo. 2. Avverso la sentenza gli appello propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in rferimento all'art. 589- bis cod. pen., per avere la Corte territoriale considerato le sole prove che deponevano a favore della riconducibilità della condotta di guida all'imputato, in ragione della confessione stragiudiziale che questi avrebbe reso al cospetto di amici e parenti della vittima del sinistro stradale, poi escussi come testimoni nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e non, di contro, quelle prove che escluderebbero che l'imputato fosse alla guida del veicolo, come la dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nell'immediatezza del fatto, secondo il quale l'imputato gli avrebbe riferito che a condurre l'autovettura era altra persona, ossia la vittima [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di merito avrebbe erroneamente privilegiato la "confessione stragiudiziale dell'imputato". Ancora, il Giudice di merito avrebbe erroneamente valorizzato le dichiarazioni del teste Magnante che nulla ha mai potuto riferire in ordine a chi guidasse l'autovettura perché in1:ervenuto dopo il sinistro. Con riguardo alla testimonianza resa dall'altro occupante, [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha operato un travisamento del fatto dal momento che ha collocato il sinistro quando l'autovettura viaggiava in direzione Isola del Liri - Frosinone (nel viaggio di andata), mentre l'incidente ebbe verificarsi durante il ritorno (Frosinone-Isola del Liri), con la conseguenza che la testimonianza del Chiarlitti è del tutto ininfluente; così come del 1:utto ininfluente è la dichiarazione di questi secondo cui l'imputato aveva la "inveterata abitudine, anche ai fini di copertura assicurativa, di mettersi al volante nelle uscite con gli amici"; 2.2. Erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, violazione dell'art. :1192 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. La Corte territoriale ha considerato la confessione stragiudiziale solo laddove questa attribuisce all'imputato la guida dell'autovettura ma la priva di qualsiasi rilievo allorquando fa riferimento alla causa che avrebbe determinato il sinistro, ovvero l'improvviso attraversamento di una volpe. Irrilevante risulta poi la circostanza per la quale, nel corso del dibattimento, non sia stato fatto alcun riferimento all'attraversamento dell'animale: nel contraddittorio delle parti, infatti, l'imputato ha totalmente escluso di essere stato alla guida, riferendo invece che, al momento del sinistro, stava dormendo sul sedile posteriore. Appare pertanto ovvio che non potesse riferire della presenza della volpe, fornendo ulteriori dettagli sul punto; 2.3. Erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione, violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello indicato, con riferimento alle lesioni subite dal Chiarlitti, un aumento di pena pari a mesi quattro di reclusione in luogo di mesi due indicati dal Tribunale. Il ricorrente evidenzia che, con il terzo motivo di appello, la difesa aveva chiesto la correzione della pena finale in anni uno e mesi sei di reclusione. La Corte di appello ha invece ritenuto di mantenere ferma la pena finale di anni uno e mesi 8, così modificando in peius l'aumento per la continuazione ex art 81 cod. pen. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 05/03/2024, è pervenuta memoria di replica alle anzidette conclusioni del Procuratore generale da parte del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo invoca una diversa ricostruzione del fatto, reiterando doglianze cui la Corte territoriale ha offerto risposte corrette in diritto e non manifestamente illogiche. In accordo con le valutazioni della sentenza di primo grado, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione secondo la quale l'auto era condotta dall'imputato. Sul punto, ha richiamato le prove testimoniali formate in dibattimento, le quali sono univoche nel riferire che l'imputato, nei momenti e nei giorni immediatamente successivi all'incidente, aveva costantemente riferito ad amici e conoscenti, nonché ai parenti del deceduto, di essersi trovato alla guida dell'auto (intestata al padre) e di averne perso il controllo cagionando l'incidente, tanto da palesare a tutti un atteggiamento sinceramente contrito e rammaricato, ai limiti della disperazione. La sentenza impugnata richiama, sintetizzandolo, il contenuto delle testimonianze sul punto rimandando alla sentenza di primo grado e ai verbali di udienza. La Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni contrarie, rese in dibattimento dall'imputato (secondo cui egli era sdraiato sul sedile posteriore, addormentato), non siano credibili, proprio perché in contrasto con quanto emerso dalle plurime ed omogenee testimonianze di tutti gli amici e conoscenti dei tre ragazzi occupanti la Yaris al momento dell'incidente. Ha anche ricordato che il teste Magnante, il primo ad intervenire sul luogo dell'incidente per prestare soccorso, afferrato il Taglienti dalla cinta dei pantaloni, lo aveva estratto dalla vettura attraverso il varco causato dalla mancanza del parabrezza, risultando impossibile effettuare detta operazione dallo sportello laterale posteriore (chiuso) dell'auto reclinata su un fianco. Sostiene, inoltre, la Corte territoriale che l'univoca, conforme e corroborata versione riferita dai testimoni non trova smentita, neppure parziale, in quanto dichiarato in punto di individuazione del conducente della Yaris, dal [OSCURATO:PERSONA], intervenuto sul luogo dell'incidente subito dopo gli operatori del 118, il quale, posta al Taglienti la domanda su chi fosse alla guida, aveva ricevuto in risposta l'indicazione del Paglia. Osserva la Corte di merito che l'assenza di dettagli sulle circostanze della domanda e della risposta non hanno consentito di stabilire se, nel frangente, l'imputato avesse compiutamente compreso quanto richiesto, né che versasse in uno stato di piena lucidità, posto che lo stesso aveva, con certezza, dato una risposta completamente diversa agli operatori del 118, intervenuti per primi sul luogo dell'incidente, affermando di essere stato lui stesso alla guida. Neppure vi è ragione di dubitare, si legge ancora nella sentenza impugnata, delle dichiarazioni del testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato che l'auto era condotta dal Taglienti, altresì considerato che si trattava di auto intestata al padre e che, anche a fini di copertura assicurativa, era inveterata abitudine dell'imputato mettersi al volante nelle uscite con gli amici. Il secondo motivo è parimenti privo di pregio. A prescindere dalla contraddittorietà, evidenziata dalla Corte di appello, tra la negazione dell'imputato di essere stato alla guida dell'auto e l'allegazione difensiva per la quale l'incidente è stato dovuto al repentino attraversamento di una volpe, il motivo appare manifestamente infondato alla luce della motivazione del provvedimento impugnato. Rileva infatti la Corte di appello che la circostanza è rimasta del tutto sfornita di prova a supporto, atteso che l'imputato stesso, negando di avere ricordi del percorso in auto di quella sera, non ha potuto dire nulla al riguardo e che anche nelle dichiarazioni confessorie ripetute ad amici e conoscenti non aveva offerto dettagli su questo attraversamento (la distanza dell'auto dall'animale quando era stato avvistato; se la volpe aveva impegnato la corsia percorsa dalla Yaris, se l'attraversamento era stato improvviso e repentino.) In sostanza, osserva la Corte capitolina con motivazione incensurabile, nessun elemento è stato offerto al fine di sostenere il riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. Parimenti inammissibile, perché manifestamente infondata, la doglianza di cui al terzo motivo di ricorso, afferente all'aumento operato per la continuazione. Alla asserita incoerenza della misura di detto aumento tra il dispositivo della sentenza di primo grado e la parte motiva della stessa, la Corte territoriale ha replicato osservando che «la misura della pena oggetto della condanna risulta quella indicata nel dispositivo letto in udienza che, dalla consultazione degli atti, risulta essere di anni uno e mesi otto di reclusione, peraltro corrispondente a quanto indicato nel dispositivo ed anche nella motivazione della sentenza depositata». Tanto premesso, appalesandosi dunque un mero errore materiale, la Corte di appello ha provveduto a correggere la misura dell'aumento relativo alle lesioni subite dal Chiarlitti, indicate nella misura di mesi quattro di reclusione, in ragione della gravità del danno, dell'entità delle lesioni e dei profili di colpa. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi