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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13796/2026

Testo disponibile della fonte

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sentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Spataro;– controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE;– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, n. 3112/12/2019, depositata in data 21 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1.

Il contribuente impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Palermo la cartella di pagamento n.Numero registro generale 21434/2019Numero sezionale 3867/202629620110086601511, notificata il 15 marzo 2012 e relativa a tasseNumero di raccolta generale 13796/2026automobilistiche dell’anno 2006, e l’intimazione di pagamDaetan putbob licnaz.io ne 12/05/202629620129033566517000, notificata in parti data per IRPEF ed IRAPdel 1998, lamentando, per quanto qui ancora rilevi, la prescrizionedel diritto alla riscossione.Sia l’Agenzia delle entrate sia l’Agente della riscossione sicostituivano contestando l’avverso assunto.La CTP rigettava il ricorso evidenziando che l’intimazione dipagamento si fondava su una cartella di pagamento notificata il 27febbraio 2003 e non impugnata dal contribuente; di qui,l’incontestabilità della pretesa erariale, la cui riscossione era statapromossa nel termine decennale di prescrizione.

Parallelamente, conriferimento alla cartella di pagamento relativa alle tasseautomobilistiche, la CTP rilevava che l’avviso di accertamentoprodromico non era stato impugnato.2.

Il contribuente proponeva gravame, che veniva accolto dallaCommissione tributaria regionale della Sicilia, stante la maturataprescrizione sia del credito indicato nella cartella (essendo decorso iltermine triennale dal 2006 al 2012) sia di quelli erariali portatidall’intimazione (essendo decorso il termine quinquennale,applicabile anche ai crediti erariali secondo quanto affermato dallasentenza n. 30362/2018 della Suprema Corte).3.

Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi ad un unicomotivo.

Il contribuente resiste con controricorso, mentre l’ADE èrimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2948, n. 4 e 2946 c.c.

«per non avere ilCollegio considerato che la prestazione tributaria, attesa l’autonomiaNumero registro generale 21434/2019Numero sezionale 3867/2026Numero di raccolta generale 13796/2026dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non puòData pubblicazione 12/05/2026considerarsi una prestazione periodica».

Osserva, in particolare, chela decisione di questa Corte (sent. n. 30362/2018) richiamata dallaCTR è rimasta isolata ed è stata superata dalla giurisprudenzasuccessiva (ad. es.

Cass. n. 10549/2019).

In tale ultimo arresto, inparticolare, richiamando precedenti pronunce (Cass. nn.16713/2016, 24322/2014, 22977/2010 e 2941/2007), si è posta inrilievo la circostanza che il credito erariale per la riscossionedell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) èsoggetto al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., nongià a quello più breve previsto dall’art. 2948 c.c.

Nella specie,pertanto, essendo stata notificata la prodromica cartella nel 2003(non impugnata), alla data di notifica della successiva intimazione(15 marzo 2012) non era decorso il termine decennale diprescrizione.1.1.

Il motivo, centrato unicamente sulla intimazione dipagamento relativa ai crediti erariali (con il conseguente passaggioin giudicato dell’annullamento della cartella di pagamento relativaalla tassa automobilistica), è fondato.1.2.

Secondo il costante orientamento di questa Corte il creditoerariale per la riscossione di IRPEF ed IRAP si prescrive nell'ordinariotermine decennale, attesa la mancata previsione di un termine piùbreve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non operal'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., inquanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazioneannuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolopagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove edautonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi(da ultimo, Cass. 29/11/2023, n. 33213).La CTR, ritenendo applicabile il più breve termine diprescrizione quinquennale, non ha fatto corretta applicazione deiprincipi appena riportati.Numero registro generale 21434/2019Numero sezionale 3867/2026Numero di raccolta generale 13796/20261.3.

Nella specie, in definitiva, il termine decennale diData pubblicazione 12/05/2026riscossione, decorrente dalla notifica della prodromica cartella dipagamento (eseguita il 27 febbraio 2003, come accertato dalla CTP),non era decorso al 15 marzo 2012, data della notificadell’intimazione di pagamento oggetto dell’odierno giudizio.2.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza diappello va cassata, limitatamente all’intimazione di pagamento n.29620129033566517000, con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perchéproceda a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatalimitatamente all’intimazione di pagamento n.29620129033566517000, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché procedaa nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Spataro;– controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE;– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, n. 3112/12/2019, depositata in data 21 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente impugnava innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Palermo la cartella di pagamento n.Numero registro generale 21434/2019Numero sezionale 3867/202629620110086601511, notificata il 15 marzo 2012 e relativa a tasseNumero di raccolta generale 13796/2026automobilistiche dell’anno 2006, e l’intimazione di pagamDaetan putbob licnaz.io ne 12/05/202629620129033566517000, notificata in parti data per IRPEF ed IRAPdel 1998, lamentando, per quanto qui ancora rilevi, la prescrizionedel diritto alla riscossione.Sia l’Agenzia delle entrate sia l’Agente della riscossione sicostituivano contestando l’avverso assunto.La CTP rigettava il ricorso evidenziando che l’intimazione dipagamento si fondava su una cartella di pagamento notificata il 27febbraio 2003 e non impugnata dal contribuente; di qui,l’incontestabilità della pretesa erariale, la cui riscossione era statapromossa nel termine decennale di prescrizione. Parallelamente, conriferimento alla cartella di pagamento relativa alle tasseautomobilistiche, la CTP rilevava che l’avviso di accertamentoprodromico non era stato impugnato.2. Il contribuente proponeva gravame, che veniva accolto dallaCommissione tributaria regionale della Sicilia, stante la maturataprescrizione sia del credito indicato nella cartella (essendo decorso iltermine triennale dal 2006 al 2012) sia di quelli erariali portatidall’intimazione (essendo decorso il termine quinquennale,applicabile anche ai crediti erariali secondo quanto affermato dallasentenza n. 30362/2018 della Suprema Corte).3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi ad un unicomotivo. Il contribuente resiste con controricorso, mentre l’ADE èrimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2948, n. 4 e 2946 c.c. «per non avere ilCollegio considerato che la prestazione tributaria, attesa l’autonomiaNumero registro generale 21434/2019Numero sezionale 3867/2026Numero di raccolta generale 13796/2026dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non puòData pubblicazione 12/05/2026considerarsi una prestazione periodica». Osserva, in particolare, chela decisione di questa Corte (sent. n. 30362/2018) richiamata dallaCTR è rimasta isolata ed è stata superata dalla giurisprudenzasuccessiva (ad. es. Cass. n. 10549/2019). In tale ultimo arresto, inparticolare, richiamando precedenti pronunce (Cass. nn.16713/2016, 24322/2014, 22977/2010 e 2941/2007), si è posta inrilievo la circostanza che il credito erariale per la riscossionedell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) èsoggetto al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., nongià a quello più breve previsto dall’art. 2948 c.c. Nella specie,pertanto, essendo stata notificata la prodromica cartella nel 2003(non impugnata), alla data di notifica della successiva intimazione(15 marzo 2012) non era decorso il termine decennale diprescrizione.1.1. Il motivo, centrato unicamente sulla intimazione dipagamento relativa ai crediti erariali (con il conseguente passaggioin giudicato dell’annullamento della cartella di pagamento relativaalla tassa automobilistica), è fondato.1.2. Secondo il costante orientamento di questa Corte il creditoerariale per la riscossione di IRPEF ed IRAP si prescrive nell'ordinariotermine decennale, attesa la mancata previsione di un termine piùbreve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non operal'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., inquanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazioneannuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolopagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove edautonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi(da ultimo, Cass. 29/11/2023, n. 33213).La CTR, ritenendo applicabile il più breve termine diprescrizione quinquennale, non ha fatto corretta applicazione deiprincipi appena riportati.Numero registro generale 21434/2019Numero sezionale 3867/2026Numero di raccolta generale 13796/20261.3. Nella specie, in definitiva, il termine decennale diData pubblicazione 12/05/2026riscossione, decorrente dalla notifica della prodromica cartella dipagamento (eseguita il 27 febbraio 2003, come accertato dalla CTP),non era decorso al 15 marzo 2012, data della notificadell’intimazione di pagamento oggetto dell’odierno giudizio.2. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza diappello va cassata, limitatamente all’intimazione di pagamento n.29620129033566517000, con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perchéproceda a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatalimitatamente all’intimazione di pagamento n.29620129033566517000, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché procedaa nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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