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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 10536/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrent e - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: pensione anticipata vecchiaia finestre mobili finestrasgra vi contributivi trasferta RGN 9916/18 Cron. Rep. CC 23.3.23 [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 2 /20 18 pubblicata i l 1 / 2 /20 18 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Trento, accoglieva l’appello dell’Inps volto a far accertare che [OSCURATO:PERSONA] doveva attendere la prima finestra utile, ai sensi dell’art.12 d. l. n.78/10 conv. in l. n.122/10, per poter accedere alla pensione di vecchiaia anticipata prevista dall’ art.1, co.8 d. lgs. n.503/92. Riteneva la Corte d’appello che l’art.12 d. l. n.78/10 si applicasse al caso della pensione di vecchiaia anticipata di cui all’art.1, co.8, d. lgs. n.503/92. Contro la sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] M aria per due motivi. Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio riservava 60 giorni per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.1, co.8 d. lgs. n.503/92, e dell’art.12, co.1 e 2 d. l. n.78/10 convertito con l. n.122/10, per avere la Corte ritenuto applicabile il sistema delle finestre mobili anche alla pensione anticipata di vecchiaia. Con il secondo motivo di ricorso si solleva questione di legittimità costituzionale dell’art.1, co.8 d. lgs. n.503/92, e dell’art.12, co.1 e 2 d. l. n.78/10, ove interpretati nel senso fatto proprio dalla sentenza impugnata, per violazione degli artt.3 e 38 Cost., poiché l’art.3 Cost. imporrebbe un trattamento differente per coloro che sono in condizione di bisogno, e devono beneficiare di prestazioni di assistenza sociale. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono manifestamente infondati. Questa Corte ha già avuto modo di affermare l’operatività dell’art.12, co.1 d. l. n.78/10 per l’ipotesi di pensione anticipata di vecchiaia prevista all’art.1, co.8 d. lgs. n.503/92. In particolare,è stato affermato che: in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, co.8, d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle "finestre" previsto dall’art.12 d. l. n.78/10 (conv., con modif., nella l. n. 122/10) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass.29191/18, Cass.2382/20, Cass.1931/21). L’orientamento va confermato in questa sede essendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità avanzata conil secondo motivo. Premesso che si verte qui in tema non di prestazione assistenziale, ma previdenziale, quale è la pensione di vecchiaia, sebbene anticipata (v. Cass.31001/19, Cass.11750/15), la tutela delle persone invalide in misura non inferiore all’80% è già stata prevista dal legislatore stabilendo il diritto all’anticipazione del diritto alla pensione, rispetto alla generalità degli altri assicurati. Rientra poi nella discrezionalità del legislatore prevedere che anche a tali assicurati, secondo regola generale per tutti, si applichi il differimento temporale di accesso previsto dall’art.12 d. l. n.78/10. Questa Corte (Cass.30791/22) ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità del meccanismo delle finestre applicato agli aventi diritto allapensione di vecchiaia anticipata per invalidità grave, rilevando che il meccanismo delle finestre non sacrifica in maniera arbitraria e sproporzionata l’adeguatezza complessiva della tutela previdenziale riconosciuta al lavoratore gravemente invalido con una disciplina di evidente favore(su tale ultimo punto, v. ad es. Cass.2382/20). Il legislatore ha invece contemperato in modo non manifestamente irragionevole i contrapposti interessi, con una scelta che tiene conto dei limiti “connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa” (C. Cost. n.119/91).Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate atteso che
Sentenza Cassazione n. 10536/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris