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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43444/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 13.333,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 di illecita cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

3. Il ricorso è generico in quanto reiterativo di analoga questione posta in sede di gravame a cui la Corte ha fornito adeguata risposta.

La Corte territoriale, ha escluso che la condotta posta in essere dal ricorrente, unitamente ad altro soggetto che concorreva nel reato, fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, cit.; ha valorizzato complessivamente, non solo il dato quantitativo della sostanza rinvenuta su cui poggia gran parte del motivo dedotto, quanto sulla declinazione di un'intera abitazione ad attività di confezionamento delle dosi e spaccio, il rinvenimento di tre bilancini e promemoria, elementi che ha fatto escludere la lieve offensività del fatto; complessive risultanze che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, dimostra la disponibilità di uno stabile canale di rifornimento e la professionalità nella illecita attività che si palesa incompatibile con la previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; motivazione logica, coerente e rispettosa dei principi espressi da questa Corte in proposito che il ricorrente vorrebbe riduttivamente qualificare sulla base di parcellizzata e distinta valutazione di elementi probatori asseritamente mancanti.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Napoli, per quel che in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti dell'appellante [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 13.333,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 di illecita cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3. Il ricorso è generico in quanto reiterativo di analoga questione posta in sede di gravame a cui la Corte ha fornito adeguata risposta. La Corte territoriale, ha escluso che la condotta posta in essere dal ricorrente, unitamente ad altro soggetto che concorreva nel reato, fosse sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, cit.; ha valorizzato complessivamente, non solo il dato quantitativo della sostanza rinvenuta su cui poggia gran parte del motivo dedotto, quanto sulla declinazione di un'intera abitazione ad attività di confezionamento delle dosi e spaccio, il rinvenimento di tre bilancini e promemoria, elementi che ha fatto escludere la lieve offensività del fatto; complessive risultanze che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, dimostra la disponibilità di uno stabile canale di rifornimento e la professionalità nella illecita attività che si palesa incompatibile con la previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; motivazione logica, coerente e rispettosa dei principi espressi da questa Corte in proposito che il ricorrente vorrebbe riduttivamente qualificare sulla base di parcellizzata e distinta valutazione di elementi probatori asseritamente mancanti. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021 Il Consigliere estensore Il P
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