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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 20472/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6113-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso la sentenza n. 389/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 06113 sez.

M1 -ud. 13-04-2022 -2-

1. Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal ricorrente ai sensi degli artt. 19 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e 702-quater cod. proc. civ., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione degli artt. 3 e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per aver il decidente ricusato il riconoscimento delle misure reclamate sul presupposto della non credibilità del richiedente, senza in particolare prendere in esame la documentazione prodotta e senza avere attivato i poteri istruttori d'ufficio; 2) della motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti e questioni controverse decisive ai fini del giudizioed in particolare senza considerare gli sforzi del richiedente per circostanziare la domanda, la non contraddittorietà delle sue dichiarazioni, l'attendibilità estrinseca e la situazione personale del richiedente.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a censurare la valutazione di non credibilità declinata dal decidente all'esito di un itinerario espositivo che riproduce fedelmente, nell'apprezzamento delle circostanze inerenti la vicenda personale del richiedente –che hanno in particolare portato la Corte decidente a sottolineare l'inverosimiglianza della circostanza concernente gli scontri tra villaggi, principale ragione di espatrio addotta dal richiedente, nonché l'insussistenza nell'area di provenienza delle condizioni di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007 –lo Ric. 2021 n. 06113 sez.

M1 -ud. 13-04-2022 -3- schema della procedimentalizzazione legale della decisione delineato dall'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007, sicché il motivo, oltre che compendiarsi nella critica di un profilo della sentenza che si sottrae al sindacato di questa Corte in quanto espressione di un giudizio di fatto (Cass., Sez., I,5/02/2019, n. 3340), si sostanzia conclusivamente in una indiretta sollecitazione a rinnovare il giudizio di merito.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, vuoi perché il vizio ivi denunciato è stato espunto dal catalogo dei vizi cassatori a seguito della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione decretato dalla riscrittura dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., vuoi perché anche ad ipotizzare che in tale direzione si rivolga la doglianza ivi declinata, ne è evidente l'assoluta genericità e l'inosservanza perciò del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Doppio contributo ove dovuto.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6113-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso la sentenza n. 389/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 06113 sez. M1 -ud. 13-04-2022 -2- 1. Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal ricorrente ai sensi degli artt. 19 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e 702-quater cod. proc. civ., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione degli artt. 3 e 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per aver il decidente ricusato il riconoscimento delle misure reclamate sul presupposto della non credibilità del richiedente, senza in particolare prendere in esame la documentazione prodotta e senza avere attivato i poteri istruttori d'ufficio; 2) della motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti e questioni controverse decisive ai fini del giudizioed in particolare senza considerare gli sforzi del richiedente per circostanziare la domanda, la non contraddittorietà delle sue dichiarazioni, l'attendibilità estrinseca e la situazione personale del richiedente. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a censurare la valutazione di non credibilità declinata dal decidente all'esito di un itinerario espositivo che riproduce fedelmente, nell'apprezzamento delle circostanze inerenti la vicenda personale del richiedente –che hanno in particolare portato la Corte decidente a sottolineare l'inverosimiglianza della circostanza concernente gli scontri tra villaggi, principale ragione di espatrio addotta dal richiedente, nonché l'insussistenza nell'area di provenienza delle condizioni di cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007 –lo Ric. 2021 n. 06113 sez. M1 -ud. 13-04-2022 -3- schema della procedimentalizzazione legale della decisione delineato dall'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007, sicché il motivo, oltre che compendiarsi nella critica di un profilo della sentenza che si sottrae al sindacato di questa Corte in quanto espressione di un giudizio di fatto (Cass., Sez., I,5/02/2019, n. 3340), si sostanzia conclusivamente in una indiretta sollecitazione a rinnovare il giudizio di merito. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, vuoi perché il vizio ivi denunciato è stato espunto dal catalogo dei vizi cassatori a seguito della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione decretato dalla riscrittura dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., vuoi perché anche ad ipotizzare che in tale direzione si rivolga la doglianza ivi declinata, ne è evidente l'assoluta genericità e l'inosservanza perciò del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. 5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto. PQM Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso i
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