Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2024/2026
ECLI:EU:T:2026:138
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TO0158_INF
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 febbraio 2026 –
EFPIA / Parlamento e Consiglio (Acque reflue urbane II)
(causa T‑158/25)
«Ricorso di annullamento – Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Articoli 1, 2, 9, 10, 30 e allegato III della direttiva (UE) 2024/3019 – Responsabilità estesa dei produttori di medicinali per uso umano e di prodotti cosmetici – Legittimazione ad agire – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Direttiva che prevede un regime di responsabilità estesa dei produttori di medicinali e di cosmetici – Esclusione
(Art. 192, § 1, 263, comma 4, e 289, § 3, TFUE)
(v. punti 18‑20)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri – Ricevibilità – Presupposti
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 22‑24)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Direttiva che prevede un regime di responsabilità estesa dei produttori di medicinali e di cosmetici – Ricorso proposto da un’associazione di rappresentanza di aziende farmaceutiche e di associazioni nazionali – Incidenza individuale sulle aziende membri dell’associazione – Responsabilità determinata in modo generale e astratto – Non appartenenza delle aziende a un gruppo chiuso o a una cerchia ristretta di operatori economici – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1223/2009; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83 e 2024/3019, considerando 20, artt. 9, § 1, 10, § 5, e 30 e allegati I et III)
(v. punti 25, 33‑36, 38‑49, 54‑60, 63)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Direttiva che prevede un regime di responsabilità estesa dei produttori di medicinali e di cosmetici – Ricorso proposto da un’associazione di rappresentanza di aziende farmaceutiche e di associazioni nazionali – Incidenza individuale sulle imprese membri dell’associazione – Mancata dimostrazione dell’incidenza sugli interessi propri dei membri – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/3019, artt. 9, § 3, 10, § 5, e 30 e allegato III)
(v. punti 64‑66, 72‑87)
5.
Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Condizioni di ricevibilità di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Interpretazione alla luce dei valori e dei diritti fondamentali del diritto dell’Unione – Modifica del sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati – Inammissibilità
(Artt. 258, 263, comma 4, e 267 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 89‑97)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della [OSCURATO:PERSONA], della Association of the [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), della [OSCURATO:PERSONA] A/S, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, de [OSCURATO:PERSONA] du Médicament (Leem), della Commissione europea, della Bundesverband della Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) eV e della [OSCURATO:PERSONA] (VKU) eV.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea delle associazioni e delle industrie farmaceutiche (EFPIA) è condannata alle spese.
4)
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Leem, la Commissione, la BDEW e la VKU si faranno carico ciascuna delle proprie spese relative alle domande di intervento.