CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05388/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 4 marzo 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. (fatto commesso in Udine il 25 maggio 2017); - che l'atto di impugnativa consta di due motivi; - che in data 30 dicembre 2024 è stata depositata nell'interesse dell'imputato ricorrente memoria a firma del suo difensore; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., sotto il profilo del pregiudizio arrecato al diritto di difesa, e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «Il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (In motivazione, il giudice di legittimità ha chiarito che l'assegnazione al giudice di tale potere non è in contrasto con le indicazioni della Costituzione e della Corte EDU, che si limitano a garantire il contraddittorio nella formazione della prova, ma non inibiscono il controllo sulla completezza del compendio probatorio, necessario correlato della indisponibilità dell'azione penale, conseguente al riconoscimento della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione penale)» (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Rv. 277591), e generico, posto che la stessa Corte territoriale ha evidenziato come fosse da escludere la lesione del diritto di difesa dell'imputato avendo il P.M. fornito sufficienti indicazioni circa i fatti oggetto delle prove dichiarative all'udienza dell'Il gennaio 2022 (vedasi pagg. 2 - 6 della sentenza impugnata), così da consentire alla difesa di interloquire e di chiedere prove a discarico in relazione ai suddetti temi; - che il secondo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen., sotto il profilo dell'erronea o difettosa valutazione della credibilità dei testi Taiman e Peressini, e il vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 6 - 8 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 genn