CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17755/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Lioni il 02/08/1955 parte civilenel procedimento a carico diDi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 09/07/2025 del Tribunale di Avellinoudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;Letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi del Procuratore della Repubblica edella parte civile, o il rigetto degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Avellino, in funzione di giudiced’appello, ha riformato la sentenza del Giudice di pace di Sant’Angelo deiLombardi che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di minacciaex art. 612 cod.pen., commesso in data 28 luglio 2018 ai danni di AgrifoglioGuglielmo, dichiarando non doversi procedere per difetto di querela, revocandoaltresì le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], il28 luglio 2018, dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Lioni debba esserequalificata come semplice denuncia orale e non come querela, in quanto priva diqualsiasi manifestazione, espressa o tacita, della volontà di ottenere la punizionedell’autore del fatto. Secondo il giudice d’appello, dalla dichiarazione resa averbale dalla persona offesa non emergerebbe alcun comportamento univocoidoneo a integrare una volontà punitiva, essendosi la medesima limitata aesporre i fatti, senza formulare richieste punitive né manifestare implicitamentetale volontà.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PubblicoMinistero presso il Tribunale di Avellino, su richiesta anche della parte civileGuglielmo [OSCURATO:PERSONA], censurando la sentenza per violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di qualificazione della denuncia resa dalla persona offesa.Deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato i principi elaborati dalla Cortedi cassazione in materia di interpretazione della querela e presenterebbe vizi dimanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.3.La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto al Procuratore dellaRepubblica di Avellino di proporre ricorso per cassazione denunciando, con duemotivi, violazione di legge penale in tema di querela e vizio di motivazionerilevando che la volontà punitiva deve essere desunta dalla stessa decisione dellapersona offesa di recarsi dalle forze dell’ordine dopo essere rimasta vittima diuna minaccia talmente grave da avere accusato un malore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato1.Secondo il consolidato e qui condiviso orientamento di questa Corte, laquerela, quale condizione di procedibilità del reato, non richiede l'uso di formulesacramentali, essendo sufficiente la denuncia del fatto illecito, purchè da essaemerga l'intenzione di volere perseguire l'autore dello stesso (ex multis Sez. 3,n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284570; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep.2022, PMT/[OSCURATO:PERSONA]. 282648; Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q., Rv.258384 - 01). Si è precisato che la sussistenza della volontà punitiva da partedella persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che noncontengono la sua esplicita manifestazione, ma si palesano univocamentedimostrativi in tal senso, i quali vanno, comunque, interpretati alla luce del"favor querelae".2. In tale ottica, costituiscono chiara espressione della volontà di punizionenon solo la richiesta, formulata in un atto di "denuncia" da parte della personaoffesa dal reato di essere informata della eventuale richiesta di archiviazioneformulata dal pubblico ministero (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282648 cit.), ma anche l'espressa riserva di costituzione di parte civileformulata dalla persona offesa nella denunzia, specie se poi concretamenteeffettuata nel giudizio di merito (Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020,266258) e, altresì,la presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia,accompagnata dall'allegazione di elementi utili all'individuazione dell'autoredell'azione criminosa (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, PG/ [OSCURATO:PERSONA],Rv. 287759).3. Richiamati tali principi di diritto, ritiene il Collegio che il Tribunale abbiaerrato laddove ha affermato che la denuncia relativa alla minaccia incontestazione (pacificamente procedibile a querela) non contenesse alcunelemento dal quale desumere in maniera inequivoca la manifestazione di volontàa che il responsabile di tale illecito venisse perseguito.La soluzione cui è pervenuto il Tribunale appare in tensione con il principio delfavor querelae considerata la stessa qualificazione dell’atto, in cui sono stateraccolte le dichiarazioni rese dalla persona offesa da cui ha tratto origine ilprocedimento, indicato come “denuncia-querela”. Inoltre, non è stata valorizzatala narrazione dettagliata e contestualizzata dei fatti e che la stessa personaoffesa, nell’affermare di non avere voluto in precedenza sporgere querela, hainteso implicitamente sottolineare che la condotta dell’imputato ha comportatoun superamento della soglia di tolleranza, tanto da essersi determinata a recarsidalle forze dell’ordine per riferire l’accaduto. Inoltre, la medesima persona offesasi è costituita parte civile e, per consolidata giurisprudenza di legittimità, lasussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, nonrichiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anchenell'atto con il quale la medesima si costituisce parte civile, nonché nellapersistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (cfr., Sez. 2, n.19077 del 03/05/2011, Maglia, Rv. 250318; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013,dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016,Giammatteo, Rv. 267138; Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.267619; Sez. 2, n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764; Sez. 2, n.12410 del 13/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279057).Ciò in quanto la costituzione di parte civile presuppone logicamentel’accertamento della responsabilità penale ed una volontà non solo risarcitoria,ma anche punitiva.4.In conclusione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio al Tribunale di Avellino, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diAvellino, in diversa persona fisica.Così deciso il 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]