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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32989/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ALE di MILANO, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 27 febbraio 2026 il Tribunale di Milano,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sull’appelloproposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].KG, avversol’ordinanza emessa il 17 gennaio 2026 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Milano con la quale era stata rigettata la richiesta di dissequestro diun’autovettura marca Porsche da parte della detta società in qualità di terzointeressato, confermava l’ordinanza appellata.La vettura era stata sottoposta a sequestro preventivo in relazione ai reati dicui agli artt. 316-ter e 648-ter.1 cod. pen., contestati a [OSCURATO:PERSONA] e adaltri.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il terzointeressato [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, per il tramite del propriodifensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 240-bis cod. pen.In relazione al fatto che avverso i provvedimenti in materia di misurecautelari reali è ammesso il ricorso per cassazione solo per il vizio di violazionedi legge, la difesa richiamava il consolidato principio espresso dallagiurisprudenza di legittimità secondo il quale nella nozione di violazione di leggerientrano anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparatoargomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza.Rassegnava che il tribunale aveva preso atto dell’esistenza di un regolarecontratto di leasing fra la società [OSCURATO:PERSONA] GBMH e la societàdella quale il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante e aveva ritenuto la mancanza dilegittimazione attiva in capo a tale ultima società affermando che la vettura erastata acquistata in epoca successiva al sequestro, omettendo di considerare cheal momento del sequestro il contratto di leasing era in essere e che la vetturaera stata successivamente acquistata proprio per rafforzare la qualità di terzo inbuona fede della società acquirente.2.2.

Con il secondo motivo deduceva travisamento della prova peromissione in relazione all’art. 240-bis cod. pen.Esponeva che il tribunale aveva affermato che la [OSCURATO:PERSONA] GMBHCO.KG aveva concesso in sub-leasing la vettura in sequestro, contravvenendoal divieto contrattuale di sub locazione, e che in tale contesto non avevaprodotto, a dimostrazione dell’effettività del rapporto di sub-leasing, i bonificiricevuti, laddove in realtà le copie di tali bonifici erano state prodotte in allegatoall’istanza depositata il 14 ottobre 2025.Concludeva sul punto affermando che la circostanza era stata ritenutarilevante dal Tribunale di Milano al fine di dimostrare l’opacità del rapportocontrattuale di leasing.3.

In data 9 giugno 2026 è stata depositata memoria di replica per il terzointeressato con la quale sono state ribadite le argomentazioni illustrate inricorso ed è stata affermata l’assenza di qualsivoglia coinvolgimento dellasocietà ricorrente nelle attività illecite del [OSCURATO:PERSONA] nonché l’assenza dellavolontà della società di fungere da titolare apparente della vettura in sequestroin favore dell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza impugnata, ha ricostruito la vicendaevidenziando che la società ricorrente aveva acquisito in leasing la vettura dallaBizerba [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, contravvenendo alle regole contrattuali,l’aveva a sua volta concessa in leasing alla società [OSCURATO:SOCIETA]., e affermandoche l’autovettura di lusso era stata oggetto di operazioni dalla dubitabileconvenienza economica volte a garantire al Palagiano l’effettiva disponibilitàdella stessa.Ha anche evidenziato che in tale contesto la società ricorrente aveva fornitola prova di avere acquistato la vettura dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] peril prezzo di euro 108.167,24, producendo il bonifico datato 25 novembre 2025 ela contestuale dichiarazione della [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione anticipata delcontratto di leasing in suo favore.Ha, infine, evidenziato che la ricorrente aveva acquistato il veicolo in unmomento successivo all’apposizione del vincolo cautelare (risalente al 28 agosto2025), così che la stessa non poteva invocare il diritto alla restituzione qualeterzo di buona fede in quanto all’epoca del sequestro non poteva vantare alcudiritto sul bene.Il dato relativo alla posteriorità dell’acquisto da parte del terzo rispetto alladata del sequestro del bene risulta dirimente ed è stato correttamente valutatodal tribunale, che ha reso una motivazione immune da vizi in relazione a taleaspetto, così che resta escluso il denunciato vizio di violazione di legge sotto ilprofilo della carenza assoluta di motivazione o di motivazione apparente.2.

Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato, dovendosiconsiderare che il denunciato travisamento della prova concerne il rapporto disub leasing fra la società ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza che, a frontedel dato accertato, e ritenuto dirimente, relativo alla mancanza di titolarità incapo alla ricorrente del diritto di proprietà sul bene al momento del sequestro,risulta del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento della legittimazione attivadella ricorrente medesima.3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALE di MILANO, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 27 febbraio 2026 il Tribunale di Milano,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sull’appelloproposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in qualitàdi legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].KG, avversol’ordinanza emessa il 17 gennaio 2026 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Milano con la quale era stata rigettata la richiesta di dissequestro diun’autovettura marca Porsche da parte della detta società in qualità di terzointeressato, confermava l’ordinanza appellata.La vettura era stata sottoposta a sequestro preventivo in relazione ai reati dicui agli artt. 316-ter e 648-ter.1 cod. pen., contestati a [OSCURATO:PERSONA] e adaltri.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il terzointeressato [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, per il tramite del propriodifensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 240-bis cod. pen.In relazione al fatto che avverso i provvedimenti in materia di misurecautelari reali è ammesso il ricorso per cassazione solo per il vizio di violazionedi legge, la difesa richiamava il consolidato principio espresso dallagiurisprudenza di legittimità secondo il quale nella nozione di violazione di leggerientrano anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparatoargomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza.Rassegnava che il tribunale aveva preso atto dell’esistenza di un regolarecontratto di leasing fra la società [OSCURATO:PERSONA] GBMH e la societàdella quale il [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante e aveva ritenuto la mancanza dilegittimazione attiva in capo a tale ultima società affermando che la vettura erastata acquistata in epoca successiva al sequestro, omettendo di considerare cheal momento del sequestro il contratto di leasing era in essere e che la vetturaera stata successivamente acquistata proprio per rafforzare la qualità di terzo inbuona fede della società acquirente.2.2. Con il secondo motivo deduceva travisamento della prova peromissione in relazione all’art. 240-bis cod. pen.Esponeva che il tribunale aveva affermato che la [OSCURATO:PERSONA] GMBHCO.KG aveva concesso in sub-leasing la vettura in sequestro, contravvenendoal divieto contrattuale di sub locazione, e che in tale contesto non avevaprodotto, a dimostrazione dell’effettività del rapporto di sub-leasing, i bonificiricevuti, laddove in realtà le copie di tali bonifici erano state prodotte in allegatoall’istanza depositata il 14 ottobre 2025.Concludeva sul punto affermando che la circostanza era stata ritenutarilevante dal Tribunale di Milano al fine di dimostrare l’opacità del rapportocontrattuale di leasing.3. In data 9 giugno 2026 è stata depositata memoria di replica per il terzointeressato con la quale sono state ribadite le argomentazioni illustrate inricorso ed è stata affermata l’assenza di qualsivoglia coinvolgimento dellasocietà ricorrente nelle attività illecite del [OSCURATO:PERSONA] nonché l’assenza dellavolontà della società di fungere da titolare apparente della vettura in sequestroin favore dell’indagato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza impugnata, ha ricostruito la vicendaevidenziando che la società ricorrente aveva acquisito in leasing la vettura dallaBizerba [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e, contravvenendo alle regole contrattuali,l’aveva a sua volta concessa in leasing alla società [OSCURATO:SOCIETA]., e affermandoche l’autovettura di lusso era stata oggetto di operazioni dalla dubitabileconvenienza economica volte a garantire al Palagiano l’effettiva disponibilitàdella stessa.Ha anche evidenziato che in tale contesto la società ricorrente aveva fornitola prova di avere acquistato la vettura dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] peril prezzo di euro 108.167,24, producendo il bonifico datato 25 novembre 2025 ela contestuale dichiarazione della [OSCURATO:SOCIETA]. di risoluzione anticipata delcontratto di leasing in suo favore.Ha, infine, evidenziato che la ricorrente aveva acquistato il veicolo in unmomento successivo all’apposizione del vincolo cautelare (risalente al 28 agosto2025), così che la stessa non poteva invocare il diritto alla restituzione qualeterzo di buona fede in quanto all’epoca del sequestro non poteva vantare alcudiritto sul bene.Il dato relativo alla posteriorità dell’acquisto da parte del terzo rispetto alladata del sequestro del bene risulta dirimente ed è stato correttamente valutatodal tribunale, che ha reso una motivazione immune da vizi in relazione a taleaspetto, così che resta escluso il denunciato vizio di violazione di legge sotto ilprofilo della carenza assoluta di motivazione o di motivazione apparente.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato, dovendosiconsiderare che il denunciato travisamento della prova concerne il rapporto disub leasing fra la società ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza che, a frontedel dato accertato, e ritenuto dirimente, relativo alla mancanza di titolarità incapo alla ricorrente del diritto di proprietà sul bene al momento del sequestro,risulta del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento della legittimazione attivadella ricorrente medesima.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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