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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 03463/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 356-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 641/2020 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 16/06/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 356/2021 Numero sezionale 11175/2021 Numero di raccolta generale 3463/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipatData pubblicazione 03/02/2022a del 14/12/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso una sentenza del Giudice di Pace di Pavia che aveva rigettato una sua opposizione a precetto fondato su sentenza del Giudice di Pace di Agrigento.

L’appello è stato rigettato dal Tribunale di Pavia, con sentenza n. 641 del 16/06/2020. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, propone, avverso detta sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta di manifesta inammissibilità è stata ritualmente comunicata alle parti.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in ambito telematico, insistendo nelle rispettive prospettazioni.

Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Il secondo motivo pone censura di omesso esame di fatto decisivo, in relazione, quindi, al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

Il terzo mezzo reca censura di violazione e falsa applicazione dell’art.1243 cod. civ.

Il controricorrente propone eccezioni relative alla ritualità della firma digitale e alla procura alla lite.

L’eccezione relativa alla firma digitale è infondata in quanto non assume rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m" (Cass. n. 23951 del 29/10/2020 Rv. 659394 - 01): « Il ricorso per cassazione in Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 356/2021 Pag. 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 356/2021 Numero sezionale 11175/2021 Numero di raccolta generale 3463/2022 origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica Data pubblicazione 03/02/2022 telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m". ».

Parimenti è infondata l’eccezione relativa alla procura speciale non essendo la procura necessaria in quanto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è difeso in proprio e risulta ritualmente iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti.

La causa è stata incardinata quale opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo giudiziale (per spese processuali) e mediante l’opposizione si deduce in compensazione il credito di cui al decreto ingiuntivo revocato per effetto di opposizione avverso di esso; le spese processuali, di cui al precetto, sono quelle relative a tale opposizione al decreto ingiuntivo.

I tre motivi di ricorso di legittimità, sopra concisamente riportati, possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione.

Essi sono infondati in quanto, per risalente e oramai costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo si veda: Cass. n. 3716 del 14/02/2020 Rv. 657019 - 01), non può essere proposta opposizione avverso precetto per titolo esecutivo giudiziale deducendo un fatto estintivo, quale la compensazione ai sensi dell’art. 1243 cod. civ., antecedente la formazione del titolo esecutivo giudiziale.

Il ricorso è, per quanto motivato, infondato.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutati il valore della causa e l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ.

Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 356/2021 Pag. 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 356/2021 Numero sezionale 11175/2021 Numero di raccolta generale 3463/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi Data pubblicazione 03/02/2022 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 14 dicembre 2020.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC R.G.N. 356/2021 Pag. 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 356-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 641/2020 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 16/06/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 356/2021 Numero sezionale 11175/2021 Numero di raccolta generale 3463/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipatData pubblicazione 03/02/2022a del 14/12/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso una sentenza del Giudice di Pace di Pavia che aveva rigettato una sua opposizione a precetto fondato su sentenza del Giudice di Pace di Agrigento. L’appello è stato rigettato dal Tribunale di Pavia, con sentenza n. 641 del 16/06/2020. [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio, propone, avverso detta sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità è stata ritualmente comunicata alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memorie in ambito telematico, insistendo nelle rispettive prospettazioni. Il primo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Il secondo motivo pone censura di omesso esame di fatto decisivo, in relazione, quindi, al parametro di cui al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Il terzo mezzo reca censura di violazione e falsa applicazione dell’art.1243 cod. civ. Il controricorrente propone eccezioni relative alla ritualità della firma digitale e alla procura alla lite. L’eccezione relativa alla firma digitale è infondata in quanto non assume rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m" (Cass. n. 23951 del 29/10/2020 Rv. 659394 - 01): « Il ricorso per cassazione in Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 356/2021 Pag. 2 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 356/2021 Numero sezionale 11175/2021 Numero di raccolta generale 3463/2022 origine analogico, successivamente riprodotto in formato digitale ai fini della notifica Data pubblicazione 03/02/2022 telematica ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994, munito dell'attestazione di conformità all'originale, non richiede la firma digitale dei difensori (che, invece, deve essere presente in calce alla notifica effettuata a pezzo PEC), perché è sufficiente che la copia telematica rechi la menzionata attestazione di conformità, redatta secondo le disposizioni vigenti "ratione temporis", non assumendo peraltro rilievo la circostanza che il file digitale rechi il formato "pdf" anziché "p7m". ». Parimenti è infondata l’eccezione relativa alla procura speciale non essendo la procura necessaria in quanto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è difeso in proprio e risulta ritualmente iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti. La causa è stata incardinata quale opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo giudiziale (per spese processuali) e mediante l’opposizione si deduce in compensazione il credito di cui al decreto ingiuntivo revocato per effetto di opposizione avverso di esso; le spese processuali, di cui al precetto, sono quelle relative a tale opposizione al decreto ingiuntivo. I tre motivi di ricorso di legittimità, sopra concisamente riportati, possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione. Essi sono infondati in quanto, per risalente e oramai costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo si veda: Cass. n. 3716 del 14/02/2020 Rv. 657019 - 01), non può essere proposta opposizione avverso precetto per titolo esecutivo giudiziale deducendo un fatto estintivo, quale la compensazione ai sensi dell’art. 1243 cod. civ., antecedente la formazione del titolo esecutivo giudiziale. Il ricorso è, per quanto motivato, infondato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutati il valore della causa e l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo e distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. Ad. 14/12/2021 - CC R.G.N. 356/2021 Pag. 3 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 356/2021 Numero sezionale 11175/2021 Numero di raccolta generale 3463/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi Data pubblicazione 03/02/2022 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 400,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 14 dicembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC R.G.N. 356/2021 Pag. 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a :
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