Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 1983

Cassazione n. 26284/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1983 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - in quanto sostanzialmente assertivo, senza enunciazione specifica di alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rqma, il 28 gennaio 2022. /-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1983 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - in quanto sostanzialmente assertivo, senza enunciazione specifica di alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rqma, il 28 gennaio 2022. /-
Sentenza Cassazione n. 26284/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris