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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 46112/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta, che in data 4 maggio 2021 aveva disatteso la richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari dal medesimo formulata. [OSCURATO:PERSONA] è imputato del delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/90, aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, per il quale è stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione dal Tribunale di Gela, pena ridotta in appello a nove anni e due mesi di reclusione.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse d& Biundo, ricorre avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi e, segnatamente: a) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen.; b) la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., con riferimento all'erronea applicazione dei criteri di scelta della misura cautelare e all'inosservanza del principio di adeguatezza.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 25 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e l'erronea applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Caltanissetta, nell'affermare l'esclusiva adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, avrebbe erroneamente affermato che la valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere operata al momento dell'emissione dell'ordinanza genetica, senza considerare il tempo trascorso in stato di custodia cautelare.

Il provvedimento impugnato, inoltre, avrebbe travisato l'istanza della difesa perché l'elemento oggettivo del tempo trascorso dall'imputato in regime di custodia cautelare protrattasi per oltre tre anni sarebbe «necessariamente legato al principio rieducativo della carcerazione».

Ad avviso del ricorrente, infatti, sarebbe illogico e contraddittorio ritenere che la carcerazione del Biundo, ormai prossimo ai quaranta mesi di detenzione ininterrotta, non abbia sortito l'effetto rieducativo a cui era finalizzata e che dello stesso «...deve essere data prova compiuta».Travisando gli atti esaminati, inoltre, il Tribunale di Caltanissetta avrebbe ritenuto che l'atteggiamento collaborativo del Biundo sarebbe stato «solo labialmente affermato», omettendo di valutare i diversi interrogatori nei quali l'imputato non solo aveva ammesso le proprie responsabilità, ma aveva fornito anche elementi utili per l'affermazione della responsabilità dei correi.

Anche sotto tale profilo, dunque, sarebbe illogico affermare l'assenza della prova della rieducazione medio tempore intervenuta.

Il Tribunale di Caltanissetta non avrebbe„ dunque, spiegato per quali ragioni la più grave e afflittiva misura cautelare debba ancora essere ritenuta proporzionata e adeguata, senza optare, in luogo della stessa, per gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo.

3. Il motivo si rivela manifestamente infondato.

Il Tribunale di Caltanissetta, conformemente al dettato legislativo, ha rilevato che il decorso del tempo non costituisce elemento di per sé idoneo ad attenuare la pregressa diagnosi cautelare e non irragionevolmente ha ritenuto che la difesa nella specie non abbia addotto elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto contestato all'imputato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il «tempo trascorso dalla commissione del reato» deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (ex plurimis: Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050).

Ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, inoltre, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 1, n. 19818 del 2:3/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139; Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119).

L'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può, infatti, essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 dei 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalannana, Rv. 258191; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868).In piena aderenza alla disciplina di legge e alla costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dunque, il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto che non vi fosse prova dell'atteggiamento collaborativo dell'imputato, peraltro dedotto solo genericamente anche nel motivo di ricorso, né dell'asserita resipiscenza medio tempore intervenuta.

La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., del resto, opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. (ex multis: Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015 (dep. 2016), Sorgenti, Rv. 265383) In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pertanto, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura (Sez, 3, n. 23367 del 17/12/2016, Marzoli, Rv. 267341, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il lungo periodo di detenzione sofferto senza suscitare rilievi comportamentali ovvero la parl:ecipazione all'opera di rieducazione non costituiscono, in assenza di un aliquid no vi, un serio ed unico sintomo di un mutamento dello stile di vita dell'interessato).

Manifestamente infondate si rivelano, inoltre, le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine all'indefettibile effetto rieducativo prodotto dall'esecuzione della custodia cautelare in carcere, in quanto il ravvedimento della persona sottoposta alla custodia cautelare in carcere va necessariamente provato e non già presunto.

Improprio è, peraltro, riferire la funzione rieducativa all'esecuzione delle misure cautelari personali; la Corte Costituzionale ha, infatti, rilevato che «la funzione rieducativa - cui è necessariamente informata l'intera fase esecutiva e sulla cui falsariga sono quindi plasmati gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario - risulta non soltanto eccentrica ma addirittura contraddittoria rispetto alle connotazioni dell'intera gamma delle misure cautelari, volte a presidiare esclusivamente i perícula líbertatis previsti dalla legge: qualsiasi finalità di "rieducazione", peraltro, equivarrebbe, per gli imputati, ad una palese elusione del principio di presunzione di non colpevolezza» (ex plurimis: C. Cost. n. 532 del 2002).4.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art.275 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Caltanissetta, nel ritenere l'esclusiva adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, avrebbe fatto riferimento alle pregresse vicende giudiziarie del Biundo e, in particolare, a un arresto subito dal ricorrente in data 16 febbraio 2018, ad «altra condotta specifica» del 13 ottobre 2010 e a «condotta diversa» commessa il 4 febbraio 2011, dal quale peraltro l'imputato sarebbe stato assolto dalla Corte d'appello di Caltanissetta.

Ad avviso del ricorrente, tuttavia, sarebbe illogico considerare ostative alla sostituzione della custodia cautelare in carcere condotte anteriori all'esecuzione dell'ordinanza genetica, anche perché l'unica condotta criminosa specifica risalirebbe al 2010.

5. Anche tale motivo, peraltro generico in quanto non si confronta con l'ordinanza impugnata, si rivela inammissibile.

Il Tribunale di Caltanissetta ha tutt'altro che illogicamente motivato la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche ove fosse eseguita con il corredo di sistemi di controllo elettronici, muovendo non solo dalla gravità del reato contestato ma anche della personalità dell'imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti penali e dell'arresto subito in data 16 febbraio 2018 perché sorpreso mentre trasportava 33 gr. di cocaina a bordo della propria autovettura.

La diversa considerazione dei precedenti penali dell'imputato proposta nel ricorso è, peraltro, inammissibile, in quanto contesta in fatto l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila curo in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'appello presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta, che in data 4 maggio 2021 aveva disatteso la richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari dal medesimo formulata. [OSCURATO:PERSONA] è imputato del delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/90, aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, per il quale è stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione dal Tribunale di Gela, pena ridotta in appello a nove anni e due mesi di reclusione. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse d& Biundo, ricorre avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi e, segnatamente: a) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen.; b) la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., con riferimento all'erronea applicazione dei criteri di scelta della misura cautelare e all'inosservanza del principio di adeguatezza. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 25 ottobre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e l'erronea applicazione dell'art. 299 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Caltanissetta, nell'affermare l'esclusiva adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, avrebbe erroneamente affermato che la valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere operata al momento dell'emissione dell'ordinanza genetica, senza considerare il tempo trascorso in stato di custodia cautelare. Il provvedimento impugnato, inoltre, avrebbe travisato l'istanza della difesa perché l'elemento oggettivo del tempo trascorso dall'imputato in regime di custodia cautelare protrattasi per oltre tre anni sarebbe «necessariamente legato al principio rieducativo della carcerazione». Ad avviso del ricorrente, infatti, sarebbe illogico e contraddittorio ritenere che la carcerazione del Biundo, ormai prossimo ai quaranta mesi di detenzione ininterrotta, non abbia sortito l'effetto rieducativo a cui era finalizzata e che dello stesso «...deve essere data prova compiuta».Travisando gli atti esaminati, inoltre, il Tribunale di Caltanissetta avrebbe ritenuto che l'atteggiamento collaborativo del Biundo sarebbe stato «solo labialmente affermato», omettendo di valutare i diversi interrogatori nei quali l'imputato non solo aveva ammesso le proprie responsabilità, ma aveva fornito anche elementi utili per l'affermazione della responsabilità dei correi. Anche sotto tale profilo, dunque, sarebbe illogico affermare l'assenza della prova della rieducazione medio tempore intervenuta. Il Tribunale di Caltanissetta non avrebbe„ dunque, spiegato per quali ragioni la più grave e afflittiva misura cautelare debba ancora essere ritenuta proporzionata e adeguata, senza optare, in luogo della stessa, per gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo. 3. Il motivo si rivela manifestamente infondato. Il Tribunale di Caltanissetta, conformemente al dettato legislativo, ha rilevato che il decorso del tempo non costituisce elemento di per sé idoneo ad attenuare la pregressa diagnosi cautelare e non irragionevolmente ha ritenuto che la difesa nella specie non abbia addotto elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto contestato all'imputato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il «tempo trascorso dalla commissione del reato» deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (ex plurimis: Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, inoltre, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 1, n. 19818 del 2:3/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139; Sez. 5, n. 39792 del 29/05/2017, Saracino, Rv. 271119). L'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può, infatti, essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 dei 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, Scalannana, Rv. 258191; Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv. 246868).In piena aderenza alla disciplina di legge e alla costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dunque, il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto che non vi fosse prova dell'atteggiamento collaborativo dell'imputato, peraltro dedotto solo genericamente anche nel motivo di ricorso, né dell'asserita resipiscenza medio tempore intervenuta. La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., del resto, opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. (ex multis: Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015 (dep. 2016), Sorgenti, Rv. 265383) In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pertanto, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura (Sez, 3, n. 23367 del 17/12/2016, Marzoli, Rv. 267341, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il lungo periodo di detenzione sofferto senza suscitare rilievi comportamentali ovvero la parl:ecipazione all'opera di rieducazione non costituiscono, in assenza di un aliquid no vi, un serio ed unico sintomo di un mutamento dello stile di vita dell'interessato). Manifestamente infondate si rivelano, inoltre, le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine all'indefettibile effetto rieducativo prodotto dall'esecuzione della custodia cautelare in carcere, in quanto il ravvedimento della persona sottoposta alla custodia cautelare in carcere va necessariamente provato e non già presunto. Improprio è, peraltro, riferire la funzione rieducativa all'esecuzione delle misure cautelari personali; la Corte Costituzionale ha, infatti, rilevato che «la funzione rieducativa - cui è necessariamente informata l'intera fase esecutiva e sulla cui falsariga sono quindi plasmati gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario - risulta non soltanto eccentrica ma addirittura contraddittoria rispetto alle connotazioni dell'intera gamma delle misure cautelari, volte a presidiare esclusivamente i perícula líbertatis previsti dalla legge: qualsiasi finalità di "rieducazione", peraltro, equivarrebbe, per gli imputati, ad una palese elusione del principio di presunzione di non colpevolezza» (ex plurimis: C. Cost. n. 532 del 2002).4. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art.275 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Caltanissetta, nel ritenere l'esclusiva adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, avrebbe fatto riferimento alle pregresse vicende giudiziarie del Biundo e, in particolare, a un arresto subito dal ricorrente in data 16 febbraio 2018, ad «altra condotta specifica» del 13 ottobre 2010 e a «condotta diversa» commessa il 4 febbraio 2011, dal quale peraltro l'imputato sarebbe stato assolto dalla Corte d'appello di Caltanissetta. Ad avviso del ricorrente, tuttavia, sarebbe illogico considerare ostative alla sostituzione della custodia cautelare in carcere condotte anteriori all'esecuzione dell'ordinanza genetica, anche perché l'unica condotta criminosa specifica risalirebbe al 2010. 5. Anche tale motivo, peraltro generico in quanto non si confronta con l'ordinanza impugnata, si rivela inammissibile. Il Tribunale di Caltanissetta ha tutt'altro che illogicamente motivato la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche ove fosse eseguita con il corredo di sistemi di controllo elettronici, muovendo non solo dalla gravità del reato contestato ma anche della personalità dell'imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti penali e dell'arresto subito in data 16 febbraio 2018 perché sorpreso mentre trasportava 33 gr. di cocaina a bordo della propria autovettura. La diversa considerazione dei precedenti penali dell'imputato proposta nel ricorso è, peraltro, inammissibile, in quanto contesta in fatto l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila curo in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I
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