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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28375/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13519/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. (nella sua qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].); Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. intimate avverso l'ordinanza n. 5258/2015 della Corte di appello di Milano depositata il 23 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 23 novembre 2105 in applicazione dell'art. 348-bis cod. proc. civ., la Corte di appello di Milano dichiarò inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 4 dicembre 2014 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso giudice emesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 L'ordinanza evidenzia innanzitutto che l'appellante: sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto "non superato il tasso soglia usura e accertato la validità della commissione di massimo scoperto"; deduceva quindi la nullità del contratto di conto corrente stipulato a suo tempo con la banca dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fallita) e della fideiussione da essa Virgilio prestata in favore della stessa banca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni sorte in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] in esecuzione di tale rapporto di conto corrente, con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento di somma di danaro contro di lei proposta in via monitoria da detto istituto di credito. 1.2 Secondo l'ordinanza, poi, il Tribunale di Milano aveva accertato che: il contratto di conto corrente recava la specifica determinazione tanto del tasso di interesse passivo ultralegale che della commissione di massimo scoperto e il rapporto si era svolto in applicazione di tali clausole; sino, poi, all'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia del mese di agosto 2009 "nel calcolo del TEGM non deve ricomprendersi la commissione di massimo scoperto, pertanto non può ritenersi superato il tasso soglia usura"; l'art. 9 del contrato di conto corrente è valido, "in quanto conforme al d.lgs. n. 342/99" in mancanza di allegazione relativa alla mancata applicazione del "principio di reciprocità". 1.3 L'ordinanza formula prognosi di infondatezza dei motivi di appello in quanto: le specifiche condizioni previste nel contratto di conto corrente sopra indicato "risultano pattuite tra le parti e applicate dall'appellato [OSCURATO:SOCIETA]. secondo le disposizioni allora vigenti, anche in ordine alla clausola di reciprocità della pattuizione sugli interessi anatocistici"; "le valutazioni in fatto e in diritto svolte dal giudice di primo grado a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda" sono da condividere "in quanto corrispondenti ai fatti per come risultano essere stati dedotti e provati in corso di causa, non meritevoli di ulteriore approfondimento o di diversa interpretazione"; le argomentazioni in diritto svolte dall'appellante "non paiono avere alcun valido supporto giuridico, a fronte della chiarezza e correttezza delle argomentazioni indicate dal Tribunale, attinenti al merito del giudizio".

2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale ordinanza con ricorso, ai sensi dell'art. 111 Cost., contenente un motivo di impugnazione.

3. Le intimate [OSCURATO:SOCIETA]. (nella sua qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].) e curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata è caratterizzata da omessa motivazione (in violazione degli artt. 134 e 348-ter cod. proc. civ., e "dell'art. 111 Cost., comma 4") quanto alle ragioni fondanti la prognosi di infondatezza dell'appello da Lei proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2014, in quanto la z-ll motivazione fa riferimento "a circostanze non oggetto della principale domanda di appello", dal momento che il provvedimento: "riporta in modo errato il principale motivo di appello", risultando invece dalla citazione introduttiva del giudizio di impugnazione di merito che l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente bancario e di quello di garanzia si fondava sul rilievo che il TAEG indicato nel contratto, "non inclusivo della commissione di massimo scoperto", indicava "un tasso effettivo annuale pari al 14,475%" a fronte del "limite di usura stabilito dalla legge nel momento in cui è stato sottoscritto il contratto era pari al 14,13%".

Secondo la ricorrente: nessuna valutazione era stata dunque chiesta quanto alla "legittimità della commissione di massimo scoperto e del suo computo ai fini dell'usura"; del resto, sulla domanda di accertamento della nullità del contratto di garanzia il Tribunale non si era pronunciato in ragione dell'assenza di domanda sul punto (proposta dunque per la prima volta in appello); la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare i motivi, in fatto e in diritto, da cui desumere la probabile infondatezza della tesi di essa ricorrente "secondo cui l'applicazione del tasso effettivo indicato in contratto pari al 14,475% annuo, superiore al tasso soglia per la categoria di operazioni (fissato al 14,13%), costituisce usura oggettiva"; inoltre essa ricorrente nessuna domanda aveva proposto quanto agli interessi anatocistici.

In buona sostanza - deduce la ricorrente - dal contenuto dell'ordinanza impugnata non sono desumibili in alcun modo le ragioni, di fatto e di diritto, alla base della prognosi di infondatezza della domanda principale di "accertamento dell'usura per l'indicazione in contratto e per l'applicazione di un tasso effettivo pari al 14,475% quando il tasso soglia per le operazioni della categoria era pari al 14,13%", da cui derivavano le domande di accertamento della nullità del contratto di conto corrente bancario e di quello di garanzia.

2. Premesso che il ricorso, nella parte in cui incorpora parte di documento apparentemente proveniente da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9), non è autosufficiente - non risultando dall'atto come, quando e da chi il documento medesimo (nell'ordinanza non menzionato) sia stato acquisito agli atti del giudizio di merito -, la censura di violazione da parte dell'ordinanza impugnata dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 111, sesto comma, Cost. e dall'art. 134 cod. proc. civ., è, per come dedotta, infondata.

Anche ammesso, infatti, che il contenuto della motivazione propria dell'ordinanza impugnata fraintenda ovvero trascuri quello dell'atto di appello, ciò si traduce, eventualmente, in erroneità ovvero incompletezza della motivazione e non equivale a difetto assoluto di motivazione ovvero a sua mera apparenza.

Invero, Cass.

S.U., n. 1914 del 2016 (dalla stessa ricorrente menzionata) ha avuto modo di precisare, facendo proprie le argomentazioni sviluppate da Cass.

S. U., n. 5888 del 1992, riprese e condivise da Cass.

S.U. n. 8053 del 2014, non esservi dubbio «che la violazione del dovere di motivazione è riscontrabile solo nelle ipotesi di totale mancanza Ì vki della motivazione dal punto di vista materiale e grafico ovvero nelle ipotesi ad esse assimilabili, ossia quando, pur essendovi una motivazione in senso materiale e grafico, essa non contiene una effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione perché propone contrasti irriducibili fra affermazioni inconciliabili ovvero si presenta perplessa o comunque risulta obiettivamente incomprensibile e quindi non idonea a rivelare la ratio decidendi, essendo peraltro necessario che tale situazione risulti esclusivamente dal medesimo testo della sentenza senza che sia necessario il raffronto con uno o più atti processuali».

La censura mossa dalla ricorrente all'ordinanza impugnata è esclusivamente costruita sul raffronto fra contenuto di tale provvedimento e quello dell'atto di appello e non evidenzia quali elementi, propri delle argomentazioni caratterizzanti il contenuto dell'atto giudiziale in esame, sia dato desumere il contrasto irriducibile fra affermazioni fra loro inconciliabili, lacune o aporie che la parte assume inficiare l'atto medesimo al punto da rendere apparente la motivazione che la decisione sostiene.

Il ricorso è per tale ragione da rigettare e non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese del giudizio di cassazione non avendo la banca intimata, vittoriosa, svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13519/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. (nella sua qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].); Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. intimate avverso l'ordinanza n. 5258/2015 della Corte di appello di Milano depositata il 23 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 23 novembre 2105 in applicazione dell'art. 348-bis cod. proc. civ., la Corte di appello di Milano dichiarò inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano il 4 dicembre 2014 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dallo stesso giudice emesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 L'ordinanza evidenzia innanzitutto che l'appellante: sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto "non superato il tasso soglia usura e accertato la validità della commissione di massimo scoperto"; deduceva quindi la nullità del contratto di conto corrente stipulato a suo tempo con la banca dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (poi fallita) e della fideiussione da essa Virgilio prestata in favore della stessa banca a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni sorte in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] in esecuzione di tale rapporto di conto corrente, con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento di somma di danaro contro di lei proposta in via monitoria da detto istituto di credito. 1.2 Secondo l'ordinanza, poi, il Tribunale di Milano aveva accertato che: il contratto di conto corrente recava la specifica determinazione tanto del tasso di interesse passivo ultralegale che della commissione di massimo scoperto e il rapporto si era svolto in applicazione di tali clausole; sino, poi, all'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia del mese di agosto 2009 "nel calcolo del TEGM non deve ricomprendersi la commissione di massimo scoperto, pertanto non può ritenersi superato il tasso soglia usura"; l'art. 9 del contrato di conto corrente è valido, "in quanto conforme al d.lgs. n. 342/99" in mancanza di allegazione relativa alla mancata applicazione del "principio di reciprocità". 1.3 L'ordinanza formula prognosi di infondatezza dei motivi di appello in quanto: le specifiche condizioni previste nel contratto di conto corrente sopra indicato "risultano pattuite tra le parti e applicate dall'appellato [OSCURATO:SOCIETA]. secondo le disposizioni allora vigenti, anche in ordine alla clausola di reciprocità della pattuizione sugli interessi anatocistici"; "le valutazioni in fatto e in diritto svolte dal giudice di primo grado a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda" sono da condividere "in quanto corrispondenti ai fatti per come risultano essere stati dedotti e provati in corso di causa, non meritevoli di ulteriore approfondimento o di diversa interpretazione"; le argomentazioni in diritto svolte dall'appellante "non paiono avere alcun valido supporto giuridico, a fronte della chiarezza e correttezza delle argomentazioni indicate dal Tribunale, attinenti al merito del giudizio". 2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale ordinanza con ricorso, ai sensi dell'art. 111 Cost., contenente un motivo di impugnazione. 3. Le intimate [OSCURATO:SOCIETA]. (nella sua qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].) e curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata è caratterizzata da omessa motivazione (in violazione degli artt. 134 e 348-ter cod. proc. civ., e "dell'art. 111 Cost., comma 4") quanto alle ragioni fondanti la prognosi di infondatezza dell'appello da Lei proposto contro la sentenza del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2014, in quanto la z-ll motivazione fa riferimento "a circostanze non oggetto della principale domanda di appello", dal momento che il provvedimento: "riporta in modo errato il principale motivo di appello", risultando invece dalla citazione introduttiva del giudizio di impugnazione di merito che l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente bancario e di quello di garanzia si fondava sul rilievo che il TAEG indicato nel contratto, "non inclusivo della commissione di massimo scoperto", indicava "un tasso effettivo annuale pari al 14,475%" a fronte del "limite di usura stabilito dalla legge nel momento in cui è stato sottoscritto il contratto era pari al 14,13%". Secondo la ricorrente: nessuna valutazione era stata dunque chiesta quanto alla "legittimità della commissione di massimo scoperto e del suo computo ai fini dell'usura"; del resto, sulla domanda di accertamento della nullità del contratto di garanzia il Tribunale non si era pronunciato in ragione dell'assenza di domanda sul punto (proposta dunque per la prima volta in appello); la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare i motivi, in fatto e in diritto, da cui desumere la probabile infondatezza della tesi di essa ricorrente "secondo cui l'applicazione del tasso effettivo indicato in contratto pari al 14,475% annuo, superiore al tasso soglia per la categoria di operazioni (fissato al 14,13%), costituisce usura oggettiva"; inoltre essa ricorrente nessuna domanda aveva proposto quanto agli interessi anatocistici. In buona sostanza - deduce la ricorrente - dal contenuto dell'ordinanza impugnata non sono desumibili in alcun modo le ragioni, di fatto e di diritto, alla base della prognosi di infondatezza della domanda principale di "accertamento dell'usura per l'indicazione in contratto e per l'applicazione di un tasso effettivo pari al 14,475% quando il tasso soglia per le operazioni della categoria era pari al 14,13%", da cui derivavano le domande di accertamento della nullità del contratto di conto corrente bancario e di quello di garanzia. 2. Premesso che il ricorso, nella parte in cui incorpora parte di documento apparentemente proveniente da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 9), non è autosufficiente - non risultando dall'atto come, quando e da chi il documento medesimo (nell'ordinanza non menzionato) sia stato acquisito agli atti del giudizio di merito -, la censura di violazione da parte dell'ordinanza impugnata dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 111, sesto comma, Cost. e dall'art. 134 cod. proc. civ., è, per come dedotta, infondata. Anche ammesso, infatti, che il contenuto della motivazione propria dell'ordinanza impugnata fraintenda ovvero trascuri quello dell'atto di appello, ciò si traduce, eventualmente, in erroneità ovvero incompletezza della motivazione e non equivale a difetto assoluto di motivazione ovvero a sua mera apparenza. Invero, Cass. S.U., n. 1914 del 2016 (dalla stessa ricorrente menzionata) ha avuto modo di precisare, facendo proprie le argomentazioni sviluppate da Cass. S. U., n. 5888 del 1992, riprese e condivise da Cass. S.U. n. 8053 del 2014, non esservi dubbio «che la violazione del dovere di motivazione è riscontrabile solo nelle ipotesi di totale mancanza Ì vki della motivazione dal punto di vista materiale e grafico ovvero nelle ipotesi ad esse assimilabili, ossia quando, pur essendovi una motivazione in senso materiale e grafico, essa non contiene una effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione perché propone contrasti irriducibili fra affermazioni inconciliabili ovvero si presenta perplessa o comunque risulta obiettivamente incomprensibile e quindi non idonea a rivelare la ratio decidendi, essendo peraltro necessario che tale situazione risulti esclusivamente dal medesimo testo della sentenza senza che sia necessario il raffronto con uno o più atti processuali». La censura mossa dalla ricorrente all'ordinanza impugnata è esclusivamente costruita sul raffronto fra contenuto di tale provvedimento e quello dell'atto di appello e non evidenzia quali elementi, propri delle argomentazioni caratterizzanti il contenuto dell'atto giudiziale in esame, sia dato desumere il contrasto irriducibile fra affermazioni fra loro inconciliabili, lacune o aporie che la parte assume inficiare l'atto medesimo al punto da rendere apparente la motivazione che la decisione sostiene. Il ricorso è per tale ragione da rigettare e non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese del giudizio di cassazione non avendo la banca intimata, vittoriosa, svolto difese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-
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