CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 43060/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 28 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato - riducendo l'entità della pena - la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen, per essersi impossessati di due zaini, custoditi all'interno di un'autovettura parcheggiata lungo la pubblica via. 2. Contro la sentenza della Corte di appello di Roma, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deducono l'inosservanza della legge penale, l'erronea applicazione di norme processuali e il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 111 Cost.Sostengono che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto il reato consumato, quando, invece, il fatto andava qualificato come furto tentato, atteso che l'azione criminosa si era svolta sotto l'osservazione dei Carabinieri. 2.2. Con un secondo motivo, deducono l'erronea applicazione di norme processuali e il vizio di motivazione, in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sostengono che la Corte territoriale, sebbene avesse ridotto l'entità della pena inflitta in primo grado, accogliendo in tal modo lo specifico motivo di impugnazione, non aveva riconosciuto le attenuanti generiche, senza specificamente motivare sul punto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha correttamente ritenuto integrata la forma consumata del reato, nonostante questo fosse stato commesso mentre gli imputati venivano osservati dai Carabinieri. Va al riguardo osservato che, in riferimento al monitoraggio dell'azione da parte delle forze dell'ordine, secondo il costante avviso della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che l'aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. L'osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale "studio" non solo non avviene ad opera della persona offesa, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. E' vero che la Corte di appello non ha espressamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche, ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, può ritenersi configurata un'impliclíta motivazione sulla questione. Va evidenziato che la Corte di appello, nel riassumere i motivi di gravame, ha messo assieme la richiesta del riconoscimento delle generiche e quella di riduzione di pena. Nel trattare, poi, il motivo di gravame in questione, ha accolto la richiesta di riduzione della pena, ritenendo congrua quella di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 260,00 di multa. Ha considerato tale sanzione pienamente adeguata al disvalore del fatto, non ritenendo che vi fosse spazio per ulteriori riduzioni di pena. Si può, pertanto, ritenere che, in tal modo, abbia implicitamente motivato anche in ordine alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. Al riguardo, occorre ricordare che la motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento di attenuanti generiche può essere fornita anche in forma implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore