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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29731/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Quarta sezione penale di questa Corte n. 05309/2020, in riforma della sentenza emessa in data 02/03/2017, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Palmi, rideterminava la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 73, comma 4, 80 comma d.P.R. n. 309/1990 in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.

Argomenta che la Corte territoriale aveva ritenuto superato il valore soglia stabilito dalle SU Biondi per la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità senza considerare che 2 Kg di principio attivo corrispondono a 80.000,00 dosi singole droganti e che, nella specie, il numero di dosi ricavabili dalle 874 piante di marijuana non superava tale limite; aggiunge, poi, che la relazione dei Carabinieri richiamata in sentenza emergeva che il valore di THC puro era indicato in mg 6.360,5 e non in 6,5 grammi come erroneamente indicato in sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Ouprema Corte, in tema di annullamento per vizio di motivazione, la Cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv. 259811; Sez. 5, n.7567 del 24/09/2012, dep.15/02/2013, Rv.254830; Sez.1, n.26274 del 06/05/2004, Rv.228913).

3. La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte con sentenza n. 05302/2020, con la quale era stato rilevato che i Giudici di appello non avevano precisato il quantitativo di principio attivo ricavabile dalla sostanza in sequestro, sia con riferimento all'ammontare complessivo del quantitativo di principio attivo ricavabile dalla sostanza in sequestro che ai criteri giustificativi del relativo calcolo. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio non ha adempiuto all'obbligo motivazionale impostogli dalla sentenza di annullamento, in quanto ha sostanzialmente riprodotto lo schema nnotivazionale e gli stessi argomenti nei quali esso si articolava, già ritenuti del tutto inadeguati con la decisione di annullamento di questa Corte. 4.Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto va, dunque, accolto, disponendosi l' y lamergo dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di (Perugi che provvederà ad un nuovo giudizio sul punto, colmando le lacune motivazionali rilevate da questa Corte con la sentenza n. 05302/2020.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Quarta sezione penale di questa Corte n. 05309/2020, in riforma della sentenza emessa in data 02/03/2017, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di Palmi, rideterminava la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 73, comma 4, 80 comma d.P.R. n. 309/1990 in anni due e mesi sei di reclusione ed euro 18.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte territoriale aveva ritenuto superato il valore soglia stabilito dalle SU Biondi per la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità senza considerare che 2 Kg di principio attivo corrispondono a 80.000,00 dosi singole droganti e che, nella specie, il numero di dosi ricavabili dalle 874 piante di marijuana non superava tale limite; aggiunge, poi, che la relazione dei Carabinieri richiamata in sentenza emergeva che il valore di THC puro era indicato in mg 6.360,5 e non in 6,5 grammi come erroneamente indicato in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Ouprema Corte, in tema di annullamento per vizio di motivazione, la Cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Rv. 259811; Sez. 5, n.7567 del 24/09/2012, dep.15/02/2013, Rv.254830; Sez.1, n.26274 del 06/05/2004, Rv.228913). 3. La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte con sentenza n. 05302/2020, con la quale era stato rilevato che i Giudici di appello non avevano precisato il quantitativo di principio attivo ricavabile dalla sostanza in sequestro, sia con riferimento all'ammontare complessivo del quantitativo di principio attivo ricavabile dalla sostanza in sequestro che ai criteri giustificativi del relativo calcolo. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio non ha adempiuto all'obbligo motivazionale impostogli dalla sentenza di annullamento, in quanto ha sostanzialmente riprodotto lo schema nnotivazionale e gli stessi argomenti nei quali esso si articolava, già ritenuti del tutto inadeguati con la decisione di annullamento di questa Corte. 4.Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto va, dunque, accolto, disponendosi l' y lamergo dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di (Perugi che provvederà ad un nuovo giudizio sul punto, colmando le lacune motivazionali rilevate da questa Corte con la sentenza n. 05302/2020. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di ap