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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02374/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5706 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, _b; Ssrc-i4-611"; M elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 4 presso lo studio di quest'ultimo difensore; - con troricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1181/30/2014, depositata in data 8 luglio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercente l'attività di compravendita di metalli, un avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2006, con il quale aveva contestato la non deducibilità ai fini Irap dei costi derivanti dalla stipula di contratti di copertura del rischio di oscillazione dei cambi di valore mediante contratti "future" ad essa addebitati da brokers autorizzati; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia; avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto, fra l'alto, che i costi in oggetto erano deducibili anche ai fini Irap e che non era stato rispetto l'obbligo del contraddittorio preventivo; l'Agenzia delle entrate ha, quindi, proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a cinque motivi di censura; l'Agenzia delle entrate ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte in data 27 febbraio 2019; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia deve darsi atto che l'Agenzia delle entrate ha depositato l'atto di rinuncia del 27 febbraio 2019, notificato in pari data alla controparte, con il quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto di pronunciare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al parziale annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ed avendo, d'altro lato, la contribuente provveduto al pagamento integrale delle imposte, sanzioni ed interessi così come rideterminati con il suddetto provvedimento; ai sensi dell'art. 391, cod. proc. civ., va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio sul ricorso principale; va peraltro osservato che, con riferimento al ricorso incidentale, lo stesso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; con riferimento alle spese di lite, sussistono giusti motivi per la compensazione delle stesse, tenuto conto (in linea con quanto affermato da Cass., Sez.

U., 28 dicembre 2020, n. 29652) del fatto che, pur non avendo la controricorrente accettato la rinuncia, la stessa ha provveduto al pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni così come rideterminati a seguito dell'esercizio del potere di autotutela parziale; P.Q.M.

La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio sul ricorso principale e la cessazione della materia del contendere sul ricorso incidentale; compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, addì 22 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5706 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, _b; Ssrc-i4-611"; M elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 4 presso lo studio di quest'ultimo difensore; - con troricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1181/30/2014, depositata in data 8 luglio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esercente l'attività di compravendita di metalli, un avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2006, con il quale aveva contestato la non deducibilità ai fini Irap dei costi derivanti dalla stipula di contratti di copertura del rischio di oscillazione dei cambi di valore mediante contratti "future" ad essa addebitati da brokers autorizzati; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia; avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto, fra l'alto, che i costi in oggetto erano deducibili anche ai fini Irap e che non era stato rispetto l'obbligo del contraddittorio preventivo; l'Agenzia delle entrate ha, quindi, proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso contenente ricorso incidentale affidato a cinque motivi di censura; l'Agenzia delle entrate ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte in data 27 febbraio 2019; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia deve darsi atto che l'Agenzia delle entrate ha depositato l'atto di rinuncia del 27 febbraio 2019, notificato in pari data alla controparte, con il quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto di pronunciare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al parziale annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ed avendo, d'altro lato, la contribuente provveduto al pagamento integrale delle imposte, sanzioni ed interessi così come rideterminati con il suddetto provvedimento; ai sensi dell'art. 391, cod. proc. civ., va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio sul ricorso principale; va peraltro osservato che, con riferimento al ricorso incidentale, lo stesso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; con riferimento alle spese di lite, sussistono giusti motivi per la compensazione delle stesse, tenuto conto (in linea con quanto affermato da Cass., Sez. U., 28 dicembre 2020, n. 29652) del fatto che, pur non avendo la controricorrente accettato la rinuncia, la stessa ha provveduto al pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni così come rideterminati a seguito dell'esercizio del potere di autotutela parziale; P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del giudizio sul ricorso principale e la cessazione della materia del contendere sul ricorso incidentale; compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma, addì 22 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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