CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 34696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8694/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e rappresentato e difeso anche dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma via G.G. Belli n. 96 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Cavour 17 Pec:-controricorrente - nonchè da [OSCURATO:PERSONA], in persona del r appresentante giudiziale, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 Pec: -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè da [OSCURATO:PERSONA], rap p resentato e difeso da sé medesimo e domiciliato presso il domicilio digitale Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Cavour 17 Pec: -controricorrente - nonchè da [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante giudiziale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 Pec: contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 2009/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] intimò con due decreti ingiuntivi a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di compensi professionali per attività svolta in suo favore; l’intimato propose opposizione rappresentando di aver già pagato dette competenze, chiese di chiamare in causa il socio distudio del Fratoni, avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, in via riconvenzionale, chiese la condanna dei due legali al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento dei medesimi all’incarico ricevuto di assisterlo in sede di stipula di un contratto preliminare per l’acquisto di un complesso industriale, bene risultato oggetto di procedure esecutive in ordine alle quali il Belforte conferì ai due legali mandato per estinguerle; nel giudizio di opposizione si costituirono sia il Fratoni sia il Mereu, entrambi eccepirono la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale e chiesero ed ottennero la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni Italiana [OSCURATO:SOCIETA];il Tribunale di Prato rigettò le opposizioni perché il Belforte non aveva ottemperato all’onere su di sé gravante di dare la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa e ritenne che la domanda di danni fosse prescritta perché, decorrendo il termine di prescrizione dal momento in cui la produzione del danno si era resa percepibile all’esterno, detto momento doveva identificarsi con la comunicazione, inviata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], con la quale il Belforte era stato informato del deposito di una istanza di intervento nella procedura esecutiva immobiliare: in quel momento il Belforte aveva acquisito la consapevolezza che i legali si erano resi inadempimenti all’incarico ricevuto di estinguere la procedura esecutiva; a seguito di appello principale del Belforte ed incidentale degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Mereu volto ad ottenere, nel caso di accoglimento dell’appello principale, l’accoglimento della domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazioni, la Corted’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 12/8/2019, ha accolto il primo motivo dell’appello principale ritenendo che la domanda risarcitoria non fosse prescritta in quanto il dies a quo doveva farsi decorrere non, come riferito dal giudice diprime cure dalla comunicazione di intervento di terzi nella procedura esecutiva, ma dal deposito della sentenza di cassazione che, sancendo la definitiva soccombenza del Belforte nelle cause instaurate dai legali, costituiva momento esterno di emersione del danno da inadempimento per violazione dei doveri di responsabilità professionale incombenti sui legalistessi; ritenuta sussistente la loro responsabilità professionale, il danno fu identificato nell’esborso sostenuto nel luglio del 2009 dal Belforte di ulteriori € 100.000 per estinguere, con l’assistenza di altro legale, l’esecuzione immobiliare; accogliendo anche l’appello incidentale dei due legali la Corte d’Appello ha disposto che la compagnia Italiana [OSCURATO:SOCIETA] fosse tenuta a manlevarli da quanto gli stessi fossero stati chiamati a pagare in favore del Belforte; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha notificato ricorso per cassazione sulla base di due motivi; successivamente un secondo ricorso è stato notificato da [OSCURATO:PERSONA], sempre affidato a due motivi; il secondo, in quanto successivo, è da considerarsi ricorso incidentale; infine un controricorso con ricorso incidentale è stato notificato dalla compagnia Italiana [OSCURATO:SOCIETA]; il Belforte ha resistito con distinti controricorsi ai due ricorsi principali ed eccepito la tardività del ricorso incidentale della compagnia; tutti i ricorsi sono stati assegnati per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e Italiana [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. Considerato che: Va disposta la riunione dei due ricorsi di Mereu e di Fratone da esaminarsi congiuntamente perché sostanzialmente sovrapponibili, salvo una parziale non coincidenza del secondo motivo di ricorso di cui si dirà; con il primo motivo di ricorso–violazione dell’art. 2935 c.c., dell’art.2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. -i due ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello, pur partendo da premesse corrette e cioè che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dovesse essere individuato nel momento in cui la produzione del danno era oggettivamente percepibile, ne avrebbe tratto conclusioni errate valorizzando la data di pubblicazione della sentenza di cassazione del 2002 quale exordium praescriptionis, pur costituendo essa solo l’epilogo di una lunga vicenda nel corso della quale il Belforte era già stato edotto del danno su di sé gravante; a fronte dei due addebiti contestati ai legali – mancata presentazione dell’istanza di estinzione della procedura esecutiva a seguito di rinunce depositate dai creditori e mancata indicazione, nell’atto di citazione in appello, del giorno dell’udienza di prima comparizione – i termini di prescrizione dovevano considerarsi diversi, il primo decorrente per l’appunto dalla citata comunicazione del 1992 e dunque maturato alla data del 2002, il secondo decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 1997 che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione e dunque maturato alla data del 2007; peraltro, dicono i ricorrenti (p. 14) per quel che riguarda l’addebito relativo all’omessa estinzione della procedura esecutiva, al più sarebbe stato quello l’unico errore da essi commesso, salvo poi negare (p. 18 e ss.) di aver ricevuto l’incarico dal Belforte per la redazione del preliminare e dunque per l’estinzionedella stessa procedura esecutiva; per quanto riguarda il secondo addebito- redazione di atto d’appello inammissibile – gli opponenti non hanno dato la prova che, qualora l’appello fosse stato ammissibile, sarebbe stato, in base alla valutazione del più probabile che non, certamente accolto; quindi, valorizzando la sola sentenza di cassazione che aveva costituito l’epilogo di numerosi atti, la sentenza ha violato l’art. 2935 c.c. ed anche gli artt. 115 e 116 c.p.c. perché la Corte d’Appello ha recepito come elementi di prova, senza apprezzamento critico fatti - quali l’avvenuto pagamento da parte di Belforte di quanto richiesto dal Mediocredito e numerose serie di opposizioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rimasto unico creditore della procedura- senza interrogarsi sulla ragione di quegli atti;i motivi sono inammissibili quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché prospettati senza osservare le prescrizioni di questa Corte ed infondati quanto alla violazione dell’art. 2935 c.c. la sentenza d’appello ha ritenuto che, quanto all’incarico affidato da Belforte di assistenza nell’acquisto del complesso industriale avvenuto in data 30/1/1991, non era credibile la tesi secondo cui l’attività dei legali fosse limitata al deposito delle rinunzie dei creditori soddisfatti presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Prato, in quanto compito dei difensori era anche quello di tutelare i diritti di Belforte in sede di opposizione all’esecuzione in primo e secondo grado nonché in cassazione; quanto all’opposizione all’esecuzione il Belforte aveva prospettato la tesi che gli interventi dei creditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero successivi alla estinzione del procedimento esecutivo ma la sua tesi è stata rigettata in primo grado, il gravame è stato dichiarato inammissibile per mancata indicazione della data dell’atto di comparizione, ela corte di cassazione ha respinto il ricorso avverso la sentenza d’appello; ne consegue la decorrenza della prescrizione dalla data della sentenza della cassazione 2002 e quindi la non maturata prescrizione alla data del 2010 quando Belforte notificò a Fratoni e Mereu le citazioni in opposizione ai decreti ingiuntivi intimati; queste statuizioni sono del tutto conformi al consolidato insegnamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere (Cass., 3, n. 10943 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., 2, n. 16658 del 27/7/2007; Cass., 3, n. 16463 del 15/7/2009; Cass., 3 n. 18606 del 22/9/2016, Cass., 3 n. 22059 del 22/9/2017); quanto al dies a quola sentenza Cass., 3, n. 24270 del 3/11/2020 ha osservato che la natura del diritto incide sulla sua percepibilità secondo l’insegnamento di Cass., SU n. 576 del 2018, la quale pur con riferimento al danno biologico ha fatto riferimento, per il decorso della prescrizione, al momento della conoscibilità del danno con riguardo alla ordinaria diligenza; quindi il dies a quova stabilito in relazione al tipo di prestazione professionale oggetto dell’inadempimento come già evidenziato da Cass. n. 22059 del 2017 che ha fissato -in una causa di responsabilità professionale del notaio per erronea iscrizione di ipoteca- il dies a quo nella data della scoperta da parte del creditore; mentre Cass., n. 18606/2016, in tema di responsabilità del notaio per erronea indicazione nell’atto del valore catastale dell’immobile, il dies a quoè stato fissato nella data di accertamento della maggior imposta dovuta; quindi la valutazione dell’inadempimento professionale, quantomeno per l’attività giudiziale (e non come riferisce la massima con esclusione della attività stragiudiziale) decorre dall’esito del processo e dalla definitività di tale esito perché l’inadempimento consiste nel danno effettivo giacché fino a che non si è formato il giudicato la conseguenza dannosa è solo potenziale; con riguardo al caso di specie, sia con ri ferimento alla attività stragiudiziale sia con riguardo a quella giudiziale, il danno effettivo si è reso percepibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di cassazione del 2002, prima non essendovi alcuna certezza del danno, stante l’esito incerto del contenzioso; infatti, anche l’intervento nel procedimento esecutivo da parte dei creditori del venditore di per sé non rappresentava una inequivocabile manifestazione del danno poiché tale manifestazione si sarebbe avuta solo quando, a causa degli stessi interventi, il bene fosse stato venduto all’asta il che era avvenuto a seguito della sentenza della Cassazione n. 17452 del 2006 con cui era stata respinta in via definitiva la domanda del Belforte di ottenere l’estinzione dell’esecuzione; il Belforte aveva allora dovuto pagare ad [OSCURATO:PERSONA] € 100.000,00 affinché lo stesso istituto rinunciasse all’intervento e l’esecuzione fosse estinta; da quanto esposto si desume che, se il Belforte aveva interesse ad evitare che l’esecuzione coattiva andasse avanti, non poteva ritenersi che fosse edotto della natura velleitaria delle azioni intraprese dai suoi difensori i quali lo avevano, peraltro, sempre rassicurato sul buon esito di tutti i giudizi. Ne discende anche la specifica violazione di altro indirizzo di questa Corte secondo cui l’obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, co. 2 e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. Incombe sul professionista l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta al fine di rendere il cliente edotto di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio” (Cass., 2, n. 7708 del 19/4/2016); con il secondo motivo di ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 101 e 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. – il legale impugna il capo di sentenza che ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dello stesso legale. In verità la corte d’appello non ha rigettato il secondo motivo di appello ma lo ha dichiarato assorbito dall’accoglimento del motivo relativo alla prescrizione, sicché il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la dichiarazione di assorbimento ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e non limitarsi a riproporre puramente e semplicemente lo stesso motivo; secondo Cass., 5, n. 11459 del 30/4/2019 in tema di giudizio per cassazione, l'illogica dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità solo ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ne consegue l’inammissibilità del motivo; quanto al secondo motivo di ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con esso si denuncia violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. con riguardo al capo di sentenza che ha revocato i decreti ingiuntivi opposti nonostante né in primo grado né in appello il Belforte avesse formulato un’eccezione di inadempimento; il motivo è inammissibile quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché non si indicano nemmeno quali prove portate dalle parti non sarebbero state poste a fondamento della decisione o sarebbero state erroneamente valutate sicché questa Corte non è posta in condizioni di procedere allo scrutinio delle censure che neppure osservano le condizioni formali per la loro prospettazione; quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c. la stessa è pure inammissibile perché, attenendo alla nullità della sentenza, la censura avrebbe dovuto essere formulataai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e non anche ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; pur volendoloriqualificare, il motivo è infondato perché il Belforte,sia in primo grado sia in appello, ha chiesto il risarcimento del danno denunciando l’inadempimento di entrambi i legali; considerato che la sentenza di primo grado aveva esaminato unicamente l’eccezione di prescrizione, il Belforte ha riproposto in appello l’eccezione di inadempimento degli appellati ai sensi dell’art. 346 c.p.c.e, in accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale,la Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado,ha revocato i decreti ingiuntivi opposti; ne consegue che non vi è alcun vizio di omessa pronunzia; la compagnia Italiana [OSCURATO:SOCIETA] propone tre motivi di ricorso incidentale; con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto non maturata la prescrizione decorrente dalla data di deposito della sentenza Cass., n. 17062/2002 anziché alla data del 5/5/1992; con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello ritenuto ammissibile la liquidazione equitativa del danno non avendone il soggetto onerato dato prova; con il terzo motivo di ricorso – violazione dell’art. 1917 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in punto di estensione dell’obbligo di manleva dell’assicuratore in favore dei propri assicurati -per avere erroneamente ritenuto che gli avvocati dovevano essere tenuti indenni dall’assicurazione includendo anche il rimborso di quanto gli assicurati avrebbero percepito a titolo di compenso in forza delle ingiunzioni di pagamento da costoro ottenute; i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Fratoni eccepiscono la tardività dell’impugnazione incidentale perché, in base all’art. 334 c.p.c. l’impugnazione era meramente adesiva, quindi ad essa non poteva applicarsi la disciplina dell’art. 334 c.p.c. ma quella dell’art. 327 c.p.c. con la conseguente tardività della impugnazione; l’eccezione è infondata in quanto solo il primo motivo ha natura adesiva dell’impugnazione principale mentre il secondo e il terzo non hanno questa caratteristica, sicchè il ricorso va scrutinato; il primo motivo è infondato per le stesse ragioni già evidenziate con riguardo al primo motivo dei ricorsi Mereu e Fratoni; il secondo motivo con cui si lamenta la violazione dell’art. 1226 c.c. (anche in relazione all’art. 2697 c.c.) nella quantificazione del danno subito dal Belforte, consiste nel prospettare l’insussistenza dei presupposti per la liquidazione equitativa anche perché l’appellante non aveva provato né in punto di an né in punto di quantum il pregiudizio subìto; il motivo è palesemente infondato; la sentenza ha correttamente ritenuto che il ricorso alla liquidazione equitativa fosse congrua in presenza delladifficile determinazione del preciso ammontare del danno, e che, in particolare fosse congrua la quantificazione in € 100.000 corrispondente all’esborso ulteriore dovuto dall’appellante ai creditori intervenuti nell’esecuzione non estinta per procedere definitivamente alla sua chiusura; la somma liquidata, secondo il giudice, va incrementata, trattandosi di debito di valore, della rivalutazione calcolata secondo l’indice Istat dalla domanda, oltre che degli interessi al tasso legale calcolati con la stessa decorrenza, prima sulla somma predetta e poi su quella rivalutata; quindi vi era l’accertata sussistenza del danno e la difficoltà della sua quantificazione perché, oltre alla somma che il Belforte aveva dovuto pagare per saldare i debiti dell’alienante ed evitare la vendita coattiva del bene, vi erano anche le spese legali che il Belforte aveva dovuto sostenere per essere stato coinvolto in procedimenti giudiziari privi di utilità; il limitare la valutazione equitativa ad € 100.000 quale prova di aver versato ad [OSCURATO:PERSONA] la somma per ottenere la rinuncia all’intervento appare molto favorevole per i legali e per la compagnia e comunque supportata dagli elementi di prova individuati nei procedimenti intrapresi nei 16 anni di mandato professionale, nelle spese relative a tali procedimenti e nelle somme pagate per ottenere la rinuncia agli interventi; il terzo motivo con cui la compagnia denuncia la violazione dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1917 c.c. per avere la sentenza impugnata esteso l’obbligo di manleva gravante sull’assicurazione ex art. 1917 c.c. non solo ai danni subìti dal Belforte ma anche alle somme che gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Fratoni avevano percepito in base alle ingiunzioni revocate nella sentenza, è inammissibile perché basato sul falso presupposto dell’inclusione, nella somma dovuta a titolo risarcitorio, di pretese spese legali; è evidente da quanto riferito che l’importo di € 100.000 si riferisce solo ai danni subìti dal Belforte, tanto che su di essa fu disposta la rivalutazione; alle suesposte considerazioni consegue il rigetto di tutti i ricorsi con compensazione delle spese tra i ricorrenti e la condanna dei medesimi in solido alle spese sostenute dal Belforte, liquidate come in dispositivo; si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna delle ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per ciascuno dei ricorsi, se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi. Compensa tra i ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, al cui solidale pagamento, nella misura di € 4000 (di cui € 200 per esborsi)oltre ad accessori di legge e spese generali al 15 %, condanna i ricorrentiin favore di [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si d