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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 25834/2023

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990-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello R.G.N.21990/2021 Cron.

Rep.

C.C. 9/03/2023 giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo -2 - Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 è elettivamente domiciliata –controricorrente – per la cassazione della sentenza n.99 del 20 2 1 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 17 febbraio 20 2 1 (R.G.N. 2 6 9 /20 20 ).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] , nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torino, ha dedotto di avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione un estratto di ruolo e di avere così appreso l’esistenza di «un elevato numero di cartelle esattoriali e di avvisi di addebito a proprio carico», concernenti crediti contributivi a suo dire prescritti.

Il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso e ha osservato, a fondamento della decisione, che sussiste l’interesse ad agire della ricorrente e che, tuttavia, l’azione intrapresa si rivela «pretestuosa».

È stata dimostrata, difatti, laregolare notifica degli avvisi di addebito e la stessa ricorrente ha presentato istanze di pagamento rateale.

Quanto al disconoscimento della conformità delle copie agli originali, risulta generico. 2.–Con sentenza n. 99 del 2021, depositata il 17 febbraio 202 1, la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame interposto dalla signora Cuccu, sulla scorta delle seguenti considerazioni. 2.1.– La Corte territoriale ha accolto l’eccezione di carenza d’interesse ad agire, rilevabile d’ufficio e comunque riproposta anche in sede d’appello.

A tale riguardo, la Corte di meritoha valorizzato l’assenza di «atti che quantomeno preannuncino l’esecuzione forzata» e ha evidenziato che l’azione della ricorrente, volta a far valere il vizio «dell’omessa -3 - notifica degli avvisi di addebito» o comunque le irregolarità delle notifiche, è riconducibile alle opposizioni agli atti esecutivi.

L’interesse aproporre una tale azione – nota la Corte di merito – non sussiste al cospetto d’una qualsiasi irregolarità: è indispensabile prospettareil «concreto pregiudizio» che l’irregolarità dedotta arreca. 2.2.–L’appellante, nel caso di specie, non ha neppure prefigurato l’intento di recuperare la tutela prevista dall’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, o di far valere eventi estintivi del credito,maturati dopo la notifica della cartella.

Non si riscontra, pertanto, una situazione d’incertezza sull’esistenza del diritto, che possa essere superata soltanto con l’intervento del giudice, nei termini delineati da Cass., sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29294. 2.3.– La Corte territoriale, infine, ha ravvisato un abuso dello strumentoprocessuale e ha condannato l’appellante a pagare alle parti vittoriose una somma equitativamente determinata, per ciascuna di esse, in Euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. 3.–La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazion e la sentenza della Corte d’appello di Torino , con ricorso del 17 agosto 2021, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.– Resist ono, con distinti controricors i, l’INPS e l’ Agenzia delle Entrate –Riscossione. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. -4 - 7.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1. cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione della signor a [OSCURATO:PERSONA] si dipana in novemotivi e si fonda sui seguenti rilievi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la nullità della sentenza, che avrebbe erroneamente ritenuto regolare la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, a dispetto della carenza di prova delle spedizioni e degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e dell’art. 2697 cod. civ. e lamenta, a tale riguardo, che la sentenza impugnata abbia ravvisato il perfezionamento delle notifiche effettuate mediante il servizio postale «con la sola produzione della fotocopia della busta del plico con la dicitura “Al mittente compiuta giacenza”». 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e assume che la Corte di merito abbia errato nell’escludere l’interesse a proporre, con l’impugnazione del ruolo, un’azione di accertamento negativo e a far valere la prescrizione delle pretese creditorie, in ragione dell’inesistenza della notifica degli atti in astratto idonei a interromperla. 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la nullità della sentenza, che avrebbe negato ingresso al tempestivo disconoscimento compiuto ai sensi degli artt.214, 215 e 216 cod. proc. civ. e avrebbe così violato, in pari tempo,gli artt. 24 e 111 Cost. -5 - 1.5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ.

Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe tralasciato di conferi re rilievo al «tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica», che priverebbe d’ogni valore probatorio i documenti prodotti, in difetto di una rituale istanza di verificazione. 1.6.–Con il sesto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, che avrebbe omesso di pronunciarsi sul disconoscimento e sul «mancato procedimento di verificazione». 1.7.–Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe ritenuto regolare la notifica dell’intimazione di pagamento n. 11020189006263930, ad onta della totale assenza di prove in ordine alla sua esecuzione. 1.8.–Con l’ottava critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art.2944 cod. civ. e addebita alla sentenza d’appello di avere attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a istanze di pagamento rateale che non sarebbero prodotte in giudizio.

Quanto all’istanza di definizione agevolata, comunque non assurgerebbe a riconoscimento dell’altrui dirittoe non varrebbe, pertanto, a interrompere la prescrizione. 1.9.–Con il nono motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

La sentenza d’appello meriterebbe di essere cassata, nella parte in cui ha condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma, a dispetto delle molteplici irregolarità delle notifiche, che avrebbero precluso «l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato». -6 - 2.–Occorre prendere le mosse dalla disamina del terzo mezzo, che contesta la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e si prefigge di censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte in cui ha acclarato la carenza d’interesse ad agire dell’odierna ricorrente ed è giunta così a respingere il gravame. 3.– La censura resiste alle critiche mosse con il ricorso per cassazione. 4.–La Corte territoriale, dopo avere compiutamente ricostruito tutti gli strumenti di tutela che l’ordinamento appresta nel sistema della riscossione dei crediti degli enti previdenziali (pagine 9 e 10), puntualizza che la ricorrente non ha proposto né una «opposizione di merito», ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, né un’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.).

L’azione, da cui il presente giudizio trae origine, concerne «meri vizi formali del procedimento» e si atteggia come opposizione agli atti esecutivi.

Quanto all’interesse ad agire, «condizione dell’azione il cui difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo», è necessaria l’allegazione di un «concreto pregiudizio» ai «diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo» (pagina 11).

Nel caso di specie, tale allegazionedifetta.

L’odierna ricorrente si è limitata a dedurre la fortuita cognizione degli avvisi di addebito, dopo il rilascio dell’estratto di ruolo, e a chiedere l’accertamento dell’omessa o dell’invalida notifica di tali atti, «senza indicare il concreto pregiudizio che ne deriverebbe in relazione allo svolgimento del procedimento di riscossione» (pagina 11).

Nessuna difesa la ricorrente ha svolto in ordine al «merito della pretesa contributiva» (pagina 11) e non è stata neppure ventilata la proposizione di una «impugnazione di merito» (pagina12).

Nessuna traccia si rinviene di «atti che quantomeno preannuncino l’esecuzione forzata»(pagina 9). -7 - 5.– La sentenza impugnata mostra di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ravvisato un interesse ad agire giuridicamente apprezzabile nell’ipotesi di una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass., sez.

VI-L, 7 marzo 2019, n. 6723).

L’interesse all’azione di accertamento negativo sorge solo in una situazione di obiettiva incertezza, che non si riscontra quando l’amministrazione non abbia promosso alcuna azione esecutiva (Cass., sez.

III, 7 marzo 2022, n. 7353).

Questa Corte, nella sentenza menzionata dalla pronuncia d’appello, ha rimarcato che l’incertezza sostanzia l’interesse ad agire quando non possa essere superata senza l’intervento del giudice (sentenza n. 29294 del 2019, cit.): il contribuente vanta un interesse ad agire, ove deduca la mancata o l’invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, o intenda far valere eventi estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica della cartella,e prospetti in ambedue le ipotesi una situazione d’incertezza oggettiva. 6.–La ricorrente non contesta in iure le enunciazioni di principio di questa Corte, addotte dalla sentenza d’appello a sostegn o della decisione, e, tuttavia, non delinea alcuna situazione d’incertezza giuridicamente rilevante, suscettibile di essere appianata soltantoope iudicise contraddistinta dai caratteri prima ricordati.

Il motivo di ricorsoadombra un interesse ad agire in re ipsa, che promana dal mero dato dell’asserita inesistenza o dell’ipotizzata irregolarità delle notifiche. 7.–Tali conclusioni, già incompatibili con la necessità di un vaglio rigoroso dell’interesse ad agire, ribadita a più riprese dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte,non possono essere a fortiori condivise, dopo l’introduzione dell’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, conmodificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. -8 - 215, che ha inserito il comma 4 - bis nell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La disciplina sopravvenuta così dispone: «L’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Tale normativa, provvista di valenza generale, si estende ancheai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n. 10848;20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348). 8.– Questa Corte, a sezioni unite , ha chiarito che la normativa richiamata si applica anche ai processi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione.

La disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283).

Il legislatore, nell’enucleare specifiche ipotesi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha dunque plasmato l’interesse ad agire.

Tale condizione dell’azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta. -9 - Peraltro, il giudizio di legittimità non può non tenere nel debito conto tale sopravvenienza, in quanto il sindacato demandato a questa Corte, garante dell’esatta osservanza della legge,investe la conformità della decisione impugnata alle regole dell’ordinamento giuridico (Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691), nel loroincessante evolvere. 9.– Nella memoria illustrativa, depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la parte ricorrente non contesta che l’azione intrapresa sia riconducibile all’impugnazione dell’estratto di ruolo, oggetto della legge d’interpretazione autentica e della disamina delle sezioni unite di questa Corte, e che sia dunque corretto l’inquadramento delineato dalla sentenza d’appello.

È la stess a ricorrente (pagina 5 del ricorso per cassazione) ad affermare che è venuta a conoscenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, dopo avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione il rilascio dell’estratto di ruolo,e a incardinare le sue difese sulla mancata notifica degli atti in questione.

Laricorrente, nel presente giudizio, si limita a criticare la sentenza n. 26283 del 2022 e a propug nare un’applicazione pro futuro della normativa d’interpretazione autentica, senzadimostrare gli estremi di alcunadelle ipotesi tratteggiate dal legislatore come espressive di un interesse ad agire concreto e attuale. 10.– Dev’essere disattesa la richiesta, formulata nella memoria illustrativa, di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni nel frattempo sollevate dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanzadel 23 gennaio 2023,e dal giudice di pace di Napoli, con ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2023.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice non può sospendere il giudizio, in r agione de lla pendenza di una questione di costituzionalità sollevata in altro processo.

Qualora ritenga rilevantee non manifestamente infondatala questione, il giudice deve investire a -10 - sua volta la Corte costituzionale e successivamente procedere alla sospensione del giudizio(Cass., sez.

VI-I, 26 giugno 2013, n. 16198).

Nel caso di specie, idubbi di legittimità costituzionale, adombrati dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa , devono essere dichiarati manifestamente infondati.

A tale riguardo giova ribadirele osservazioni che la pronuncia delle sezioni unite ha già illustra to (punti 20 e seguenti dei “Motivi della decisione”), nel contesto di un esaustivo scrutinio di tutti i paventati profili di disarmonia con la Carta fondamentale e all’esito di un coerente inquadramento della disciplina, che la ricorrente non confuta in modo persuasivo. 10.1.– La legge sopravvenuta, nell’imporre la dimostrazione dell’interesse ad agire, non pregiudica il diritto di azione e di difesa delle parti.

L’ordinamento appresta efficaci strumenti di protezione contro il pregiudizio che l’obbligato possa subire in conseguenza del l’agire illegittimo dell’amministrazione.

In particolare, «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto -11 - luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod.proc. c iv ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)» (sentenza n. 26283 del 2022, punto

24.1. dei “Motivi della decisione”).

Le regole procedurali, inoltre, non si devono atteggiare in termini d’indefettibile identità, in quanto il legislatore può modulare la tutela giurisdizionale secondo soluzioni tecniche diversificate, a condizione di non compromettereil nucleo fondamentale del diritto presidiato dalla Costituzione.

La selezione delle fattispecie meritevoli di tutela rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, quelli del singolo debitore e quelli in ere nti al «regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (punto

27.1. dei “Motivi della decisione”).

Le limitazioni poste dalla legge rispondono a uno scopo legittimo, perseguito in modo rispettoso del principio di proporzionalità, e rimaneintatta la tutela accordata dai rimedi generali. 10.2.–Peraltro, sul requisito dell’interesse ad agire, con riferimento ai profili che la normativa sopravvenuta rende rilevanti, le parti possono interloquire ed esercitare appieno le prerogative difensive.

Nelle fasi di merito soccorre il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. 11.–È dunque conforme a diritto la pronuncia della Corte d’appello di Torino, nella parte in cui accerta l’insussistenza dell’interesse ad agire, a fronte di una mera impugnativa dell’estratto di ruoloe in difetto di ogni allegazione di un effettivo pregiudizio, che sola può suffragare la necessità di accedere alla tutela giurisdizionale. -12 - Tali conclusioni non solo sono esenti da censure già alla stregua della giurisprudenza più risalente di questa Corte (la citata sentenza n. 29294 del 2019), che interpretava in termini di maggiore latitudine questa condizione dell’azione (in tal senso, Cass., sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595), ma sono conformi a diritto anche alla stregua della più restrittiva normativa sopravvenuta. 12.–Le critiche della ricorrente, nella parte in cui si limitano a perorare la sussistenza dell’interesse ad agire e sotto questo profilo censurano la decisione d’appello, non possono, pertanto, essere accolte.

La conferma della sentenza impugnata sotto il profilopregiudiziale, litis ingressum impediens, della carenza dell’interesse ad agire rende irrilevanti le restanti censure, che postulano la possibilità di scrutinare il merito delle questioni dibattute. 13.– Ha portata autonoma la nona censura, che attiene alla condanna della parte soccombente alla stregua dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. 13.1.– La doglianza si rivela inammissibile e coglie dunque nel segno l’eccezione preliminare formulata dall’INPS nel controricorso (pagine 8 e 9). 13.2.– La condanna, pronunciata dalla sentenza d’appell o e applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, integra una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata (art. 96, primo e secondo comma, cod. proc. civ.), e richiede una condotta qualificabile in termini di abuso del processo (Cass., S.U., 16 settembre 2021, n. 25041).

Ilcodice di rito, con la previsione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,intende sanzionare, difatti, l’abuso del diritto di azione e di difesae l’uso dil atorio degli strumenti processuali (Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 2016), in quanto confliggono con i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata. -13 - Dai principi richiamati la sentenza d’appello non si è discostata, mostrando di ponderarne in maniera adeguata tutte le implicazioni pratiche (pagina 13). 13.3.– La Corte d’appello di Torino, nell’esercizio della facoltà conferita dall’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ha rilevato che la ricorrente, liberamente interrogata, ha ammesso d’avere ricevuto gli avvisi di addebito (pagina 4 della sentenza, punto 1.2.) e d’aver presentato istanze di definizione concordata (pagina 5 della sentenza, punto 1.3.).

Ad avviso della Corte di merito, le ammissioni della parte valgono a rendere «pretestuosa» (pagina 5 della sentenza impugnata) la difesa dispiegata in giudizio. 13.4.– Le argomentazioni, che corredano il motivo di ricorso (pagine 79 e 80), si limitano a reiterare le deduzioni in ordine all’irregolarità delle notifiche, senza scalfire il percorso argomentativo della sentenza d’appello, particolareggiata e persuasiva nell’indagare sugli elementi rivelatori dell’abuso del processoe nel soppesare tutti i dati di fatto rilevanti, con apprezzamento che irritualmente il motivo contesta. 13.5.–Ne consegue l’inammissibilità della nona censura, in quanto generica e avulsa dalla ratio decidendidella pronuncia impugnata. 14.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere nel suo complesso respinto. 15.–Alla stregua di tutti i rilievi svolti e della previsione generale dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Nei confronti dell’agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata -14 - notificata solo per litis denuntiatio, alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, in ordine alla spettanza della legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare della pretesa sostanziale (in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez.lav., 14 aprile 2023, n. 10055). 16.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese del giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
990-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello R.G.N.21990/2021 Cron. Rep. C.C. 9/03/2023 giurisdizione Impugnazione dell’estratto di ruolo -2 - Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 è elettivamente domiciliata –controricorrente – per la cassazione della sentenza n.99 del 20 2 1 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 17 febbraio 20 2 1 (R.G.N. 2 6 9 /20 20 ). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 9 marzo2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–La signora [OSCURATO:PERSONA] , nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Torino, ha dedotto di avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione un estratto di ruolo e di avere così appreso l’esistenza di «un elevato numero di cartelle esattoriali e di avvisi di addebito a proprio carico», concernenti crediti contributivi a suo dire prescritti. Il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso e ha osservato, a fondamento della decisione, che sussiste l’interesse ad agire della ricorrente e che, tuttavia, l’azione intrapresa si rivela «pretestuosa». È stata dimostrata, difatti, laregolare notifica degli avvisi di addebito e la stessa ricorrente ha presentato istanze di pagamento rateale. Quanto al disconoscimento della conformità delle copie agli originali, risulta generico. 2.–Con sentenza n. 99 del 2021, depositata il 17 febbraio 202 1, la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame interposto dalla signora Cuccu, sulla scorta delle seguenti considerazioni. 2.1.– La Corte territoriale ha accolto l’eccezione di carenza d’interesse ad agire, rilevabile d’ufficio e comunque riproposta anche in sede d’appello. A tale riguardo, la Corte di meritoha valorizzato l’assenza di «atti che quantomeno preannuncino l’esecuzione forzata» e ha evidenziato che l’azione della ricorrente, volta a far valere il vizio «dell’omessa -3 - notifica degli avvisi di addebito» o comunque le irregolarità delle notifiche, è riconducibile alle opposizioni agli atti esecutivi. L’interesse aproporre una tale azione – nota la Corte di merito – non sussiste al cospetto d’una qualsiasi irregolarità: è indispensabile prospettareil «concreto pregiudizio» che l’irregolarità dedotta arreca. 2.2.–L’appellante, nel caso di specie, non ha neppure prefigurato l’intento di recuperare la tutela prevista dall’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, o di far valere eventi estintivi del credito,maturati dopo la notifica della cartella. Non si riscontra, pertanto, una situazione d’incertezza sull’esistenza del diritto, che possa essere superata soltanto con l’intervento del giudice, nei termini delineati da Cass., sez. lav., 12 novembre 2019, n. 29294. 2.3.– La Corte territoriale, infine, ha ravvisato un abuso dello strumentoprocessuale e ha condannato l’appellante a pagare alle parti vittoriose una somma equitativamente determinata, per ciascuna di esse, in Euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. 3.–La signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazion e la sentenza della Corte d’appello di Torino , con ricorso del 17 agosto 2021, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.– Resist ono, con distinti controricors i, l’INPS e l’ Agenzia delle Entrate –Riscossione. 5.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. -4 - 7.–Il collegio, al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1. cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione della signor a [OSCURATO:PERSONA] si dipana in novemotivi e si fonda sui seguenti rilievi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la nullità della sentenza, che avrebbe erroneamente ritenuto regolare la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, a dispetto della carenza di prova delle spedizioni e degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e dell’art. 2697 cod. civ. e lamenta, a tale riguardo, che la sentenza impugnata abbia ravvisato il perfezionamento delle notifiche effettuate mediante il servizio postale «con la sola produzione della fotocopia della busta del plico con la dicitura “Al mittente compiuta giacenza”». 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e assume che la Corte di merito abbia errato nell’escludere l’interesse a proporre, con l’impugnazione del ruolo, un’azione di accertamento negativo e a far valere la prescrizione delle pretese creditorie, in ragione dell’inesistenza della notifica degli atti in astratto idonei a interromperla. 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la nullità della sentenza, che avrebbe negato ingresso al tempestivo disconoscimento compiuto ai sensi degli artt.214, 215 e 216 cod. proc. civ. e avrebbe così violato, in pari tempo,gli artt. 24 e 111 Cost. -5 - 1.5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe tralasciato di conferi re rilievo al «tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica», che priverebbe d’ogni valore probatorio i documenti prodotti, in difetto di una rituale istanza di verificazione. 1.6.–Con il sesto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la nullità della sentenza, che avrebbe omesso di pronunciarsi sul disconoscimento e sul «mancato procedimento di verificazione». 1.7.–Con la settima censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata, che avrebbe ritenuto regolare la notifica dell’intimazione di pagamento n. 11020189006263930, ad onta della totale assenza di prove in ordine alla sua esecuzione. 1.8.–Con l’ottava critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art.2944 cod. civ. e addebita alla sentenza d’appello di avere attribuito efficacia interruttiva della prescrizione a istanze di pagamento rateale che non sarebbero prodotte in giudizio. Quanto all’istanza di definizione agevolata, comunque non assurgerebbe a riconoscimento dell’altrui dirittoe non varrebbe, pertanto, a interrompere la prescrizione. 1.9.–Con il nono motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. La sentenza d’appello meriterebbe di essere cassata, nella parte in cui ha condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma, a dispetto delle molteplici irregolarità delle notifiche, che avrebbero precluso «l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato». -6 - 2.–Occorre prendere le mosse dalla disamina del terzo mezzo, che contesta la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e si prefigge di censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte in cui ha acclarato la carenza d’interesse ad agire dell’odierna ricorrente ed è giunta così a respingere il gravame. 3.– La censura resiste alle critiche mosse con il ricorso per cassazione. 4.–La Corte territoriale, dopo avere compiutamente ricostruito tutti gli strumenti di tutela che l’ordinamento appresta nel sistema della riscossione dei crediti degli enti previdenziali (pagine 9 e 10), puntualizza che la ricorrente non ha proposto né una «opposizione di merito», ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, né un’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.). L’azione, da cui il presente giudizio trae origine, concerne «meri vizi formali del procedimento» e si atteggia come opposizione agli atti esecutivi. Quanto all’interesse ad agire, «condizione dell’azione il cui difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo», è necessaria l’allegazione di un «concreto pregiudizio» ai «diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo» (pagina 11). Nel caso di specie, tale allegazionedifetta. L’odierna ricorrente si è limitata a dedurre la fortuita cognizione degli avvisi di addebito, dopo il rilascio dell’estratto di ruolo, e a chiedere l’accertamento dell’omessa o dell’invalida notifica di tali atti, «senza indicare il concreto pregiudizio che ne deriverebbe in relazione allo svolgimento del procedimento di riscossione» (pagina 11). Nessuna difesa la ricorrente ha svolto in ordine al «merito della pretesa contributiva» (pagina 11) e non è stata neppure ventilata la proposizione di una «impugnazione di merito» (pagina12). Nessuna traccia si rinviene di «atti che quantomeno preannuncino l’esecuzione forzata»(pagina 9). -7 - 5.– La sentenza impugnata mostra di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte, che ha ravvisato un interesse ad agire giuridicamente apprezzabile nell’ipotesi di una minaccia attuale di atti esecutivi (Cass., sez. VI-L, 7 marzo 2019, n. 6723). L’interesse all’azione di accertamento negativo sorge solo in una situazione di obiettiva incertezza, che non si riscontra quando l’amministrazione non abbia promosso alcuna azione esecutiva (Cass., sez. III, 7 marzo 2022, n. 7353). Questa Corte, nella sentenza menzionata dalla pronuncia d’appello, ha rimarcato che l’incertezza sostanzia l’interesse ad agire quando non possa essere superata senza l’intervento del giudice (sentenza n. 29294 del 2019, cit.): il contribuente vanta un interesse ad agire, ove deduca la mancata o l’invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, o intenda far valere eventi estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica della cartella,e prospetti in ambedue le ipotesi una situazione d’incertezza oggettiva. 6.–La ricorrente non contesta in iure le enunciazioni di principio di questa Corte, addotte dalla sentenza d’appello a sostegn o della decisione, e, tuttavia, non delinea alcuna situazione d’incertezza giuridicamente rilevante, suscettibile di essere appianata soltantoope iudicise contraddistinta dai caratteri prima ricordati. Il motivo di ricorsoadombra un interesse ad agire in re ipsa, che promana dal mero dato dell’asserita inesistenza o dell’ipotizzata irregolarità delle notifiche. 7.–Tali conclusioni, già incompatibili con la necessità di un vaglio rigoroso dell’interesse ad agire, ribadita a più riprese dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte,non possono essere a fortiori condivise, dopo l’introduzione dell’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, conmodificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. -8 - 215, che ha inserito il comma 4 - bis nell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La disciplina sopravvenuta così dispone: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Tale normativa, provvista di valenza generale, si estende ancheai crediti previdenziali (Cass., sez. lav., 24 aprile 2023, n. 10859 e n. 10848;20 aprile 2023, n. 10595, e 14 marzo 2023, n. 7348). 8.– Questa Corte, a sezioni unite , ha chiarito che la normativa richiamata si applica anche ai processi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione. La disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). Il legislatore, nell’enucleare specifiche ipotesi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha dunque plasmato l’interesse ad agire. Tale condizione dell’azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta. -9 - Peraltro, il giudizio di legittimità non può non tenere nel debito conto tale sopravvenienza, in quanto il sindacato demandato a questa Corte, garante dell’esatta osservanza della legge,investe la conformità della decisione impugnata alle regole dell’ordinamento giuridico (Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691), nel loroincessante evolvere. 9.– Nella memoria illustrativa, depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, la parte ricorrente non contesta che l’azione intrapresa sia riconducibile all’impugnazione dell’estratto di ruolo, oggetto della legge d’interpretazione autentica e della disamina delle sezioni unite di questa Corte, e che sia dunque corretto l’inquadramento delineato dalla sentenza d’appello. È la stess a ricorrente (pagina 5 del ricorso per cassazione) ad affermare che è venuta a conoscenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, dopo avere richiesto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione il rilascio dell’estratto di ruolo,e a incardinare le sue difese sulla mancata notifica degli atti in questione. Laricorrente, nel presente giudizio, si limita a criticare la sentenza n. 26283 del 2022 e a propug nare un’applicazione pro futuro della normativa d’interpretazione autentica, senzadimostrare gli estremi di alcunadelle ipotesi tratteggiate dal legislatore come espressive di un interesse ad agire concreto e attuale. 10.– Dev’essere disattesa la richiesta, formulata nella memoria illustrativa, di sospendere il presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni nel frattempo sollevate dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con ordinanzadel 23 gennaio 2023,e dal giudice di pace di Napoli, con ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2023. Per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice non può sospendere il giudizio, in r agione de lla pendenza di una questione di costituzionalità sollevata in altro processo. Qualora ritenga rilevantee non manifestamente infondatala questione, il giudice deve investire a -10 - sua volta la Corte costituzionale e successivamente procedere alla sospensione del giudizio(Cass., sez. VI-I, 26 giugno 2013, n. 16198). Nel caso di specie, idubbi di legittimità costituzionale, adombrati dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa , devono essere dichiarati manifestamente infondati. A tale riguardo giova ribadirele osservazioni che la pronuncia delle sezioni unite ha già illustra to (punti 20 e seguenti dei “Motivi della decisione”), nel contesto di un esaustivo scrutinio di tutti i paventati profili di disarmonia con la Carta fondamentale e all’esito di un coerente inquadramento della disciplina, che la ricorrente non confuta in modo persuasivo. 10.1.– La legge sopravvenuta, nell’imporre la dimostrazione dell’interesse ad agire, non pregiudica il diritto di azione e di difesa delle parti. L’ordinamento appresta efficaci strumenti di protezione contro il pregiudizio che l’obbligato possa subire in conseguenza del l’agire illegittimo dell’amministrazione. In particolare, «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l’insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell’atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto -11 - luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod.proc. c iv ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)» (sentenza n. 26283 del 2022, punto 24.1. dei “Motivi della decisione”). Le regole procedurali, inoltre, non si devono atteggiare in termini d’indefettibile identità, in quanto il legislatore può modulare la tutela giurisdizionale secondo soluzioni tecniche diversificate, a condizione di non compromettereil nucleo fondamentale del diritto presidiato dalla Costituzione. La selezione delle fattispecie meritevoli di tutela rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra i contrapposti interessi, quelli del singolo debitore e quelli in ere nti al «regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato» (punto 27.1. dei “Motivi della decisione”). Le limitazioni poste dalla legge rispondono a uno scopo legittimo, perseguito in modo rispettoso del principio di proporzionalità, e rimaneintatta la tutela accordata dai rimedi generali. 10.2.–Peraltro, sul requisito dell’interesse ad agire, con riferimento ai profili che la normativa sopravvenuta rende rilevanti, le parti possono interloquire ed esercitare appieno le prerogative difensive. Nelle fasi di merito soccorre il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. 11.–È dunque conforme a diritto la pronuncia della Corte d’appello di Torino, nella parte in cui accerta l’insussistenza dell’interesse ad agire, a fronte di una mera impugnativa dell’estratto di ruoloe in difetto di ogni allegazione di un effettivo pregiudizio, che sola può suffragare la necessità di accedere alla tutela giurisdizionale. -12 - Tali conclusioni non solo sono esenti da censure già alla stregua della giurisprudenza più risalente di questa Corte (la citata sentenza n. 29294 del 2019), che interpretava in termini di maggiore latitudine questa condizione dell’azione (in tal senso, Cass., sez. lav., 20 aprile 2023, n. 10595), ma sono conformi a diritto anche alla stregua della più restrittiva normativa sopravvenuta. 12.–Le critiche della ricorrente, nella parte in cui si limitano a perorare la sussistenza dell’interesse ad agire e sotto questo profilo censurano la decisione d’appello, non possono, pertanto, essere accolte. La conferma della sentenza impugnata sotto il profilopregiudiziale, litis ingressum impediens, della carenza dell’interesse ad agire rende irrilevanti le restanti censure, che postulano la possibilità di scrutinare il merito delle questioni dibattute. 13.– Ha portata autonoma la nona censura, che attiene alla condanna della parte soccombente alla stregua dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. 13.1.– La doglianza si rivela inammissibile e coglie dunque nel segno l’eccezione preliminare formulata dall’INPS nel controricorso (pagine 8 e 9). 13.2.– La condanna, pronunciata dalla sentenza d’appell o e applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, integra una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata (art. 96, primo e secondo comma, cod. proc. civ.), e richiede una condotta qualificabile in termini di abuso del processo (Cass., S.U., 16 settembre 2021, n. 25041). Ilcodice di rito, con la previsione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,intende sanzionare, difatti, l’abuso del diritto di azione e di difesae l’uso dil atorio degli strumenti processuali (Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 2016), in quanto confliggono con i principi del giusto processo e della sua ragionevole durata. -13 - Dai principi richiamati la sentenza d’appello non si è discostata, mostrando di ponderarne in maniera adeguata tutte le implicazioni pratiche (pagina 13). 13.3.– La Corte d’appello di Torino, nell’esercizio della facoltà conferita dall’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ha rilevato che la ricorrente, liberamente interrogata, ha ammesso d’avere ricevuto gli avvisi di addebito (pagina 4 della sentenza, punto 1.2.) e d’aver presentato istanze di definizione concordata (pagina 5 della sentenza, punto 1.3.). Ad avviso della Corte di merito, le ammissioni della parte valgono a rendere «pretestuosa» (pagina 5 della sentenza impugnata) la difesa dispiegata in giudizio. 13.4.– Le argomentazioni, che corredano il motivo di ricorso (pagine 79 e 80), si limitano a reiterare le deduzioni in ordine all’irregolarità delle notifiche, senza scalfire il percorso argomentativo della sentenza d’appello, particolareggiata e persuasiva nell’indagare sugli elementi rivelatori dell’abuso del processoe nel soppesare tutti i dati di fatto rilevanti, con apprezzamento che irritualmente il motivo contesta. 13.5.–Ne consegue l’inammissibilità della nona censura, in quanto generica e avulsa dalla ratio decidendidella pronuncia impugnata. 14.– Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere nel suo complesso respinto. 15.–Alla stregua di tutti i rilievi svolti e della previsione generale dell’art. 385, primo comma, cod. proc. civ., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. Non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nei confronti dell’agente per la riscossione, si deve ritenere, difatti, che l’impugnazione sia stata -14 - notificata solo per litis denuntiatio, alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, in ordine alla spettanza della legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare della pretesa sostanziale (in tal senso, di recente, in controversia analoga, Cass., sez.lav., 14 aprile 2023, n. 10055). 16.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere all’INPS, parte controricorrente, le spese del giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli ac
Sentenza Cassazione n. 25834/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris