CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza del Tribunale di Catania in data 12 dicembre 2006 (irrevocabile il 10 dicembre 2010), per il delitto di cui all'art.74, comma secondo, d.P.R. 309/90 commesso dal settembre 2003 fino al novembre 2003 in Catania, nonché per il delitto di cui all'art.73 d.P.R. n.390/90 commesso nello stesso periodo, con l'aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale e dell'art. 7 1.203/91; 2) sentenza del Tribunale di Catania in data 14 giugno 2011 (irrevocabile il 3 luglio 2014), per i delitti di associazione di stampo mafioso commesso in Catania dal luglio 2008 ad ottobre 2009, art.74, comma 2, d.P.R. n.309/90 commesso da luglio 2008 ad ottobre 2009, art.73 d.P.R. n.309/90 nello stesso periodo, con l'aggravante ex art. 7 1.203/91, nonché per il delitti di detenzione e porto illegale di armi anche essi coevi. 2. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda osservando che il condannato, nel 2003, non faceva parte del clan di stampo mafioso 'Cappello' anche se ne aveva agevolato l'arricchimento mediante la partecipazione ad una associazione dedita al traffico di stupefacenti. In particolare, dalla sentenza sub 2), si evinceva che il Trovato, dopo la sua scarcerazione, aveva deciso non solo di far parte di una nuova associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sempre gravante nell'area di influenza del clan 'Cappello', ma anche di partecipare in prima persona allo stesso gruppo criminale. Tuttavia, secondo la Corte territoriale, non vi era prova che il Trovato avesse programmato, già nel 2003, il proprio inserimento nel gruppo mafioso e la partecipazione ad una nuova associazione ex art.74 d.P.R. n.309/90 separata, rispetto alla prima, dal lungo arco temporale di alcuni anni e dallo stato di detenzione intercorso tra i fatti di cui alle due condanne in oggetto. 3. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo.3.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.671 cod. proc. pen., 81, comma 2, cod. pen., nonché la manifesta illogicità e carenza di motivazione. In particolare, evidenzia che la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello si fonderebbe su un errore concettuale poiché il giudice dell'esecuzione, nell'analizzare gli elementi esteriori sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, avrebbe operato una sovrapposizione tra la vita criminale del Trovato ed i contesti associativi in cui la stessa si era sviluppata nel tempo ed avrebbe così negato, in modo apodittico, la valenza probatoria - o quanto meno indiziaria - degli elementi forniti dal ricorrente. 3.2. Inoltre, il condannato sostiene di avere dimostrato che la sua ascesa nell'ambiente mafioso di Catania fosse solo formale in quanto egli, già nel 2003, rivestiva un ruolo importante quale stabile fornitore di stupefacenti per il clan 'Cappello' al quale era stabilmente collegato, tanto che in tale primo periodo aveva anche favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA] (reggente 'pro I) tempore' del suddetto gruppo criminale), come accertato con la sentenza che è stata posta in continuazione con quella della Corte di appello di Catania del 18 marzo 2009. Sulla base di tali elementi, quindi, il ricorrente ritiene evidente la prova che egli facesse parte del clan 'Cappello sin dai tempi della latitanza del Cacisi nel 2004 e che, pertanto, la sua successiva partecipazione negli anni 2008/2009 a tale sodalizio criminale non fosse altro che un ulteriore segmento di condotta associativek non interrotta dal periodo di detenzione, la quale ha dimostrato, al contrario, la continuità nel tempo del suo legame con il suddetto gruppo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.2. Il giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua e priva di vizi logici, si è infatti attenuto all'esatto principio di diritto, già ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di questa Corte i secondo cui la presenza di una serie di reati in successione cronologica tra loro ascritti allo stesso soggetto impone di verificare, in relazione all'invocata continuazione, quale sia la differenza intercorrente tra l'identità del disegno criminoso presupposto di applicabilità dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e la tendenza a delinquere, anch'essa astrattamente riconducibile a un programma di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, questione in relazione tcktiSiL .a-c-6a, la condivisibile risposta data dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte si fonda sulla specificità del progetto, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). 2.1. L'ordinanza impugnata, in effetti, afferma - e ineccepibilmente motiva - per escludere la richiesta continuazione il lasso temporale intercorso tra i reati e la circostanza del periodo di detenzione del ricorrente fra le due associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre, a fronte della specifica motivazione sul punto, il ricorrente nulla deduce in modo specifico sulla pianificazione sin dal 2003 della sua intenzione di entrare a far parte del clan mafioso 'Cappello' , non potendo valere sul punto la semplice circostanza che il Trovato si occupasse della fornitura di sostanze stupefacenti in favore del predetto sodalizio considerato che manca la prova della / progettazione sin dal 2003 di inserirsi nel citato gruppo mafioso, che è cosa differente rispetto al citato favoreggiamento in favore del Cacisi. 3. Inoltre, deve evidenziarsi che la dedotta programmazione ab origine anche della commissione del reato di associazione di stampo mafioso si pone in contrasto con la circostanza che l'adesione ad un siffatto sodalizio non dipende unicamente dalla volontà del soggetto, ma richiede che egli venga accettato come nuovo associato dagli altri sodali. 4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma