CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 36912/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2224 del 2019 proposto da: r [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sé stessa; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2361/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 29/05/2018; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] osserva quanto segue. La vicenda nelle fasi di merito attiene a controversia tra due fratelli, Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], per spese relative a utenze e oneri condominiali relative ad appartamento, sito in Catania, in proprietà indivisa. [OSCURATO:PERSONA] chiese decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Catania, che rilasciò il monitorio. Su opposizione di [OSCURATO:PERSONA] lo stesso Giudice di Pace revocò il decreto ingiuntivo. L'appello dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato parzialmente inammissibile, e nel resto rigettato, dal Tribunale di Catania, che l'ha, altresì, gravata delle spese di lite. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Non risulta il deposito di memorie. Il ricorso è composto da sette facciate e contiene, almeno formalmente, due motivi, ma non risulta in alcun modo specificato a quale parametro, tra quelli di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., essi facciano riferimento, in quanto i motivi (apparentemente tali) del ricorso fanno riferimento a «Violaione del contraddittorio, art. 320 c.p.c.» e «Soipensione dell'efficacia esecutiva della senteuza impugnata ex art. 283 Ric. 2019 n. 02224 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- p. c. S ussistena di gravi e fondati motivi. Offerta di cawzione» e si compongono rispettivamente di sei e di otto righe. I motivi di ricorso formulati dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si difende in proprio, sono del tutto apodittici ed incomprensibili ed incorrono, quantomeno, e a tacer d'altro, in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ. Essi, peraltro, contengono una serie di affermazioni che nulla hanno a che fare con la materia del contendere ed attinenti, apparentemente, al fatto che la ricorrente è stata giudice onorario del Tribunale di Siracusa e quindi il Tribunale di Catania, nel quale all'epoca dei fatti prestavano servizio magistrati e cancellieri già in servizio presso il Tribunale di Siracusa (secondo quanto prospettato nel ricorso), non sarebbe munito di adeguata imparzialità nel giudicare la controversia. Il ricorso è manifestamente inammissibile. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite non essendovi controparte alcuna costituita. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2019 n. 02224 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -3- i;f14:0 kOkttp41yk4o ?. pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 1 ottobre 2021 Il P nte Chi si [OSCURATO:PERSONA] E LERI