CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9738/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 22 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, n. 1328/2016, depositata il 18 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata il 18 luglio 2016 e notificata il 14 febbraio 2017, di reiezione dell’appello da quest’ultimo proposto avverso la sentenza del Tribunale F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9738/2017 Numero sezionale 1429/2022 Numero di raccolta generale 15034/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 di Bologna che aveva respinto la sua domanda per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l’annullamento dell’acquisto di obbligazioni emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi, [OSCURATO:SOCIETA].) alla restituzione della relativa somma, oltre interessi legali, ovvero al risarcimento dei danni; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che con la domanda proposta l’attore aveva allegato la violazione degli artt. 21, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e 26-29, Reg. Consob 1° luglio 1998, n. 11522, in relazione al mancato assolvimento da parte dell’intermediario (all’epoca, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) dell’obbligo di informazione in ordine al fatto che i titoli erano emessi da società estere prive di rating e al conflitto di interesse della banca, derivante dalle ragioni di credito da questa vantate nei confronti delle società del gruppo di appartenenza del soggetto emittente, e lamentato l’avvenuta perdita di valore dei titoli acquistati; - la Corte ha riferito che il giudice di primo grado aveva evidenziato che: le condotte contestate all’intermediario finanziario attenevano al mancato rispetto di prescrizioni attinenti il dovere di diligenza specifica sullo stesso gravante e, in quanto tali, non costituivano causa di nullità dell’operazione; la domanda di annullamento proposta in via subordinata era prescritta; la domanda di risarcimento dei danni era infondata atteso che, da un lato, l’attore era da considerarsi un investitore esperto e qualificato, con forte propensione all’investimento, e l’operazione risultava essere coerente con la sua pregressa operatività e, dall’altro, non sussisteva il denunciato conflitto di interesse tra l’intermediario e il gruppo Cirio; - ha, quindi, disatteso l’appello, rilevando l’assenza di specificità dei motivi di gravame e condividendo, nel merito, la decisione del Tribunale; - il ricorso è affidato a tre motivi; - la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9738/2017 Numero sezionale 1429/2022 Numero di raccolta generale 15034/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., per aver la Corte di appello dichiarato il gravame inammissibile in ragione della mancanza di specificità dei motivi nei quali era articolato; - evidenzia che, trovando applicazione la richiamata disposizione nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della novella del 2012, la proposizione dell’appello non richiedeva la specifica indicazione dei motivi; - il motivo è inammissibile per difetto di specificità; - la Corte di appello ha affermato che «il gravame proposto non soddisfa il requisito di legge della specificità dei motivi limitandosi ad una serie di richiami giurisprudenziali e da censure generiche senza entrare nel merito del caso specifico e contestare le motivazioni addotte dal tribunale»; - orbene, l’art. 342 c.p.c., nella versione applicabile al caso in esame ratione temporis (ossia, antecedente all’entrata in vigore dell’art 54, primo comma, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. nella l. 7 agosto 2012, n. 134), stabilisce, al primo comma, che «L’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell’articolo 163»; - ai fini del rispetto di tale previsione normativa non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro lato, esso esige pur sempre che alle argomentazioni 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9738/2017 Numero sezionale 1429/2022 Numero di raccolta generale 15034/2022 svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle Data pubblicazione 11/05/2022 dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (così, Cass., Sez. Un., 20 settembre 1993, n. 9628); - è richiesto, dunque, che l’appello contenga una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2008, n. 28057); - posto che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il richiamato art. 342 c.p.c. prevede che il gravame contenga specifiche censure alla decisone impugnata, si osserva che ove la parte, come nel caso in esame, censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, dei motivi di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifici, invece, i motivi di gravame formulati, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (cfr., in tal senso, Cass., ord., 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880); - parte ricorrente non ha assolto ad un siffatto onere – da ritenersi coerente con le indicazioni offerte della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia e, in particolare, con il principio di proporzionalità ivi richiamato –, non consentendo alla Corte di valutare l’ammissibilità e la fondatezza della doglianza; - con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 c.p.c., 23, d.lgs. n. 58 del 1998, e 18, d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, per aver la Corte di appello omesso di rilevare che il contratto per i servizi di investimento era privo della sottoscrizione del legale rappresentante della banca e, conseguentemente, di dichiararne la nullità per difetto del requisito di forma; - con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9738/2017 Numero sezionale 1429/2022 Numero di raccolta generale 15034/2022 artt. 21, d.lgs. n. 58 del 1998, e 29, Reg. Consob n. 11522 del 1998, Data pubblicazione 11/05/2022 per aver la sentenza impugnata respinto la domanda risarcitoria in ragione del fatto che l’attore fosse un investitore esperto qualificato, dotato di rilevanti disponibilità economiche; - i motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili; - la resistenza della sentenza di appello alla censura oggetto del primo motivo di ricorso, relativa alla pronuncia di inammissibilità dell’appello, conduce al passaggio in giudicato di tale pronuncia, facendo venir meno l’interesse della parte a far valere l'erroneità delle ulteriori statuizioni della decisione impugnata; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali, atteso che la parte vittoriosa non ha spiegato alcuna attività difensiva P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o