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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31949/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 17/2/2021 ha rideterminato la pena in mesi otto e giorni quindici e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'artt. 75, comma 2 e 73 D.Lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento ai precedenti penali e all'applicazione di una precedente misura di prevenzione, ha fornito adeguata risposta alla medesima censura sollevata nel giudizio di appello e ha evidenziato di avere effettuato una. corretta valutazione in ordine al giudizio di maggiore pericolosità sociale dell'imputato, ciò anche tenuto conto delle modalità dell'attuale fatto per il quale, comunque, si è ritenuto, con giudizio indipendente e autonomo, di riconoscere le circostanze attenuati con giudizio di equivalenza, sotto tale profilo, pertanto, la motivazione sul punto, in assenza di palesi illogicità e che ha dato adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132, 133 cod. pen. al giudice di merito, non è sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 17/2/2021 ha rideterminato la pena in mesi otto e giorni quindici e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'artt. 75, comma 2 e 73 D.Lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento ai precedenti penali e all'applicazione di una precedente misura di prevenzione, ha fornito adeguata risposta alla medesima censura sollevata nel giudizio di appello e ha evidenziato di avere effettuato una. corretta valutazione in ordine al giudizio di maggiore pericolosità sociale dell'imputato, ciò anche tenuto conto delle modalità dell'attuale fatto per il quale, comunque, si è ritenuto, con giudizio indipendente e autonomo, di riconoscere le circostanze attenuati con giudizio di equivalenza, sotto tale profilo, pertanto, la motivazione sul punto, in assenza di palesi illogicità e che ha dato adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto ex artt. 132, 133 cod. pen. al giudice di merito, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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