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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11559/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di appello di Torino del 22 ottobre 2021 è stata confermata la decisione del giudice per l'udienza preliminare Tribunale di Asti del 3 novembre 2020 (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per i reati di cui agli art. 81, cod. pen. e 8 d.

Igs. 74 del 2000 (capo A e capo B, per le fatture indicate nell'imputazione).

2. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 220 disp. att. cod. proc. pen.).

Le dichiarazioni del ricorrente e di Trinchero rilasciate alla Guardia di Finanza nel verbale contestazione dell'8 ottobre 2018 sono inutilizzabili per inosservanza delle norme che prevedono al momento dell'emergenza di ipotesi di reità l'osservanza delle disposizioni del cod. proc. pen. ("Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice", Art.220 disp. att.

Cod. proc. pen.). 2.

2. Mancata prova dell'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture per la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza impugnata la ditta del ricorrente per l'assenza di idonea struttura e personale non avrebbe potuto effettuare le prestazioni indicate nelle fatture di cui all'imputazione.

La ditta del ricorrente, anche se gestita dal solo titolare, avrebbe potuto lavorare molto con il ricorso a personale esterno e lavoratori temporanei, con una efficace ottimizzazione delle risorse.

Il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di poter provare la sua attività per colpa della sua commercialista ([OSCURATO:PERSONA], peraltro, non iscritta all'albo e sotto processo penale per varie ipotesi di reato) che t aveva omesso vari adempimenti e alla quale erano state affidate le scritture contabili.

Il ricorrente comunque è dotato di idonee attrezzature (trattori, semirimorchi e altro) per le prestazioni indicate nelle fatture.

Sull'utilizzazione dei vari mezzi in uso al ricorrente e specificamente sul loro ingresso presso il [OSCURATO:PERSONA] le indagini sono state parziali.

Gli ingressi erano numerosi anche se il tempo di permanenza, all'interno della struttura, non era eccessivo, ma comunque sufficiente a compiere i compiti indicati nelle fatturazioni. 2.

3. Mancata assunzione di una prova decisiva.

La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova non è stata considerata e la stessa, invece, avrebbe comportato l'assoluzione del ricorrente.

Nella decisione della CTP di Genova, nella controversia promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è stato ritenuta, in motivazione, l'effettiva sussistenza delle attività fatturate dalla ditta del ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.

4. Mancata prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate allo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ditta del ricorrente aveva rapporti continui con lo studio Trinchero di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., procurava allo stesso i clienti con "segnalazioni" continue.

Per queste prestazioni erano emesse le fatture di cui all'imputazione.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.

4. Assolutamente generico il motivo processuale (primo motivo del ricorso) della violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza).

Non viene indicata quale incidenza, se determinante o no, le dichiarazioni avrebbero avuto nella condanna.

Inoltre, il motivo non era stato neanche proposto in appello.

In materia di attività ispettive e di vigilanza, a partire dal momento in cui è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, l'art. 350 cod. proc. pen. rientra tra le disposizioni di rito di cui è necessario garantire l'osservanza, ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che le dichiarazioni spontanee dell'indagato nel luogo e nell'immediatezza del fatto sono utilizzabili ai sensi del comma 7 del predetto art. 350, a differenza di quelle rese su richiesta o sollecitazione degli inquirenti, delle quali, invece, è vietata qualunque utilizzazione, in base ai commi 5 e 6 della medesima disposizione. (Sez. 2, Sentenza n. 8604 del 05/11/2020 Ud. (dep. 03/03/2021) Rv. 280905 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 31223 del 04/06/2019 Cc. (dep. 16/07/2019) Rv. 276679 - 0).

Nel ricorso non è indicato, nemmeno a livello di mera deduzione in fatto, il momento in cui sarebbe sorto l'obbligo di rispettare le norme del codice di procedura penale (momento in cui è possibile attribuire rilevanza penale al fatto).

Oltre a questo, il ricorso non specifica neanche la decisività che le dichiarazioni (ritenute inutilizzabili) avrebbero avuto nella condanna.

La responsabilità del ricorrente risulta invero fondata su molteplici elementi di prova che evidenziano l'insussistenza delle operazioni di cui alle prestazioni delle fatture (per oltre un milione di euro).

Infatti, "In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari)" (Sez.

U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009 Cc. (dep. 10/06/2009) Rv. 243416 - 01).

5. Il secondo ed il quarto motivo del ricorso, concernenti la mancata prova delle operazioni di cui alle fatture emesse per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per studio Trinchero di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sono inammissibili, in quanto richiedono genericamente alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto, mediante una lettura alternativa di elementi di fatto: "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020 Ud. (dep. 11/02/2021) Rv. 280601 - 01).

Peraltro, la sentenza impugnata della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, doppia conforme) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la prova dell'inesistenza delle operazioni emerge da una serie convergente di elementi: esigue dimensioni dell'azienda del ricorrente per una quantità di prestazioni come quelle fatturate, di oltre un milione di euro; i transiti evidenziati dalla Guardia di Finanza sia autostradali e sia nel terminal erano di esigua durata, incompatibili con le prestazioni fatturate; le operazioni in fattura non risultano specificate, con un valore indicato lontano da quello di mercato; prelievo di contanti da parte degli utilizzatori delle fatture spesso coincidenti temporalmente con le fatture; emissione delle fatture in giorni festivi.

Si tratta di evidenti valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati.

La tesi prospettata dal ricorrente (effettività delle prestazioni) non trova elementi certi negli atti, e né gli stessi, del resto, sono indicati nell'atto di impugnazione, e quindi resta una mera ipotesi teorica, non valutabile in sede di legittimità, e comunque esclusa dalla motivazione congrua ed esaustiva della sentenza impugnata, con numerosi elementi convergenti (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: "La regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali".

6. Il terzo motivo del ricorso (mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero mancata valutazione della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Genova nel giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) risulta inammissibile in quanto generico e la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito.

Comunque, la scelta del rito abbreviato, non condizionato, esclude la deducibilità in Cassazione della mancata assunzione di una prova decisiva: "In tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo" (Sez. 1, Sentenza n. 3253 del 12/06/2018 Ud. (dep. 23/01/2019) Rv. 276395 - 02).

Infine, il ricorrente non prospetta in maniera adeguata elementi da cui dedurre la decisività della prova, limitandosi a richiamare genericamente alcune parti della sentenza, peraltro nel processo promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Torino del 22 ottobre 2021 è stata confermata la decisione del giudice per l'udienza preliminare Tribunale di Asti del 3 novembre 2020 (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per i reati di cui agli art. 81, cod. pen. e 8 d. Igs. 74 del 2000 (capo A e capo B, per le fatture indicate nell'imputazione). 2. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 220 disp. att. cod. proc. pen.). Le dichiarazioni del ricorrente e di Trinchero rilasciate alla Guardia di Finanza nel verbale contestazione dell'8 ottobre 2018 sono inutilizzabili per inosservanza delle norme che prevedono al momento dell'emergenza di ipotesi di reità l'osservanza delle disposizioni del cod. proc. pen. ("Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice", Art.220 disp. att. Cod. proc. pen.). 2. 2. Mancata prova dell'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture per la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza impugnata la ditta del ricorrente per l'assenza di idonea struttura e personale non avrebbe potuto effettuare le prestazioni indicate nelle fatture di cui all'imputazione. La ditta del ricorrente, anche se gestita dal solo titolare, avrebbe potuto lavorare molto con il ricorso a personale esterno e lavoratori temporanei, con una efficace ottimizzazione delle risorse. Il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di poter provare la sua attività per colpa della sua commercialista ([OSCURATO:PERSONA], peraltro, non iscritta all'albo e sotto processo penale per varie ipotesi di reato) che t aveva omesso vari adempimenti e alla quale erano state affidate le scritture contabili. Il ricorrente comunque è dotato di idonee attrezzature (trattori, semirimorchi e altro) per le prestazioni indicate nelle fatture. Sull'utilizzazione dei vari mezzi in uso al ricorrente e specificamente sul loro ingresso presso il [OSCURATO:PERSONA] le indagini sono state parziali. Gli ingressi erano numerosi anche se il tempo di permanenza, all'interno della struttura, non era eccessivo, ma comunque sufficiente a compiere i compiti indicati nelle fatturazioni. 2. 3. Mancata assunzione di una prova decisiva. La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova non è stata considerata e la stessa, invece, avrebbe comportato l'assoluzione del ricorrente. Nella decisione della CTP di Genova, nella controversia promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., è stato ritenuta, in motivazione, l'effettiva sussistenza delle attività fatturate dalla ditta del ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. 4. Mancata prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate allo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ditta del ricorrente aveva rapporti continui con lo studio Trinchero di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., procurava allo stesso i clienti con "segnalazioni" continue. Per queste prestazioni erano emesse le fatture di cui all'imputazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. 4. Assolutamente generico il motivo processuale (primo motivo del ricorso) della violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. (inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza). Non viene indicata quale incidenza, se determinante o no, le dichiarazioni avrebbero avuto nella condanna. Inoltre, il motivo non era stato neanche proposto in appello. In materia di attività ispettive e di vigilanza, a partire dal momento in cui è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, l'art. 350 cod. proc. pen. rientra tra le disposizioni di rito di cui è necessario garantire l'osservanza, ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che le dichiarazioni spontanee dell'indagato nel luogo e nell'immediatezza del fatto sono utilizzabili ai sensi del comma 7 del predetto art. 350, a differenza di quelle rese su richiesta o sollecitazione degli inquirenti, delle quali, invece, è vietata qualunque utilizzazione, in base ai commi 5 e 6 della medesima disposizione. (Sez. 2, Sentenza n. 8604 del 05/11/2020 Ud. (dep. 03/03/2021) Rv. 280905 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 31223 del 04/06/2019 Cc. (dep. 16/07/2019) Rv. 276679 - 0). Nel ricorso non è indicato, nemmeno a livello di mera deduzione in fatto, il momento in cui sarebbe sorto l'obbligo di rispettare le norme del codice di procedura penale (momento in cui è possibile attribuire rilevanza penale al fatto). Oltre a questo, il ricorso non specifica neanche la decisività che le dichiarazioni (ritenute inutilizzabili) avrebbero avuto nella condanna. La responsabilità del ricorrente risulta invero fondata su molteplici elementi di prova che evidenziano l'insussistenza delle operazioni di cui alle prestazioni delle fatture (per oltre un milione di euro). Infatti, "In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari)" (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009 Cc. (dep. 10/06/2009) Rv. 243416 - 01). 5. Il secondo ed il quarto motivo del ricorso, concernenti la mancata prova delle operazioni di cui alle fatture emesse per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per studio Trinchero di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sono inammissibili, in quanto richiedono genericamente alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto, mediante una lettura alternativa di elementi di fatto: "In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020 Ud. (dep. 11/02/2021) Rv. 280601 - 01). Peraltro, la sentenza impugnata della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, doppia conforme) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come la prova dell'inesistenza delle operazioni emerge da una serie convergente di elementi: esigue dimensioni dell'azienda del ricorrente per una quantità di prestazioni come quelle fatturate, di oltre un milione di euro; i transiti evidenziati dalla Guardia di Finanza sia autostradali e sia nel terminal erano di esigua durata, incompatibili con le prestazioni fatturate; le operazioni in fattura non risultano specificate, con un valore indicato lontano da quello di mercato; prelievo di contanti da parte degli utilizzatori delle fatture spesso coincidenti temporalmente con le fatture; emissione delle fatture in giorni festivi. Si tratta di evidenti valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. La tesi prospettata dal ricorrente (effettività delle prestazioni) non trova elementi certi negli atti, e né gli stessi, del resto, sono indicati nell'atto di impugnazione, e quindi resta una mera ipotesi teorica, non valutabile in sede di legittimità, e comunque esclusa dalla motivazione congrua ed esaustiva della sentenza impugnata, con numerosi elementi convergenti (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: "La regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali". 6. Il terzo motivo del ricorso (mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero mancata valutazione della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Genova nel giudizio promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) risulta inammissibile in quanto generico e la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito. Comunque, la scelta del rito abbreviato, non condizionato, esclude la deducibilità in Cassazione della mancata assunzione di una prova decisiva: "In tema di giudizio abbreviato non condizionato, non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva al cui esercizio l'imputato ha rinunziato formulando la richiesta di rito alternativo" (Sez. 1, Sentenza n. 3253 del 12/06/2018 Ud. (dep. 23/01/2019) Rv. 276395 - 02). Infine, il ricorrente non prospetta in maniera adeguata elementi da cui dedurre la decisività della prova, limitandosi a richiamare genericamente alcune parti della sentenza, peraltro nel processo promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda
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